MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 16 novembre 2018
Macchinari innovativi. Termini e modalità per la presentazione delle domande
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
b) “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale” : la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;
c)”Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
d) “conto corrente vincolato”: contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e l’Associazione bancaria italiana (ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria e, da parte di quest’ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
e) “decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187;
f) “liberi professionisti”: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un’attività economica inerente all’esercizio delle professioni intellettuali di cui all’articolo 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
g) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
h) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
i) “PON Imprese e competitività’: il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390final, del 7 dicembre 2017;
l) “procedura informatica”: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it);
m) “rating di legalità’: certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57 e dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 maggio 2018, n. 27165;
n) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
o) “Regolamento (UE) 1303/2013”: il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
p) “Regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
q) “unità produttiva”: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
Art. 2
(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 gennaio 2019, secondo le modalità indicate al presente articolo.
I soggetti proponenti possono presentare, a valere su ciascuna delle dotazioni finanziarie previste dal decreto all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero, in alternativa, all’articolo 3, comma 1, lettera c), un’unica domanda di agevolazione.
L’unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 5, commi 7 e 8 del decreto, nella disponibilità del soggetto proponente:
a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all’ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto;
b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all’articolo 9, comma 3, del decreto e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
c) per un periodo non inferiore ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile”.
Ai fini di cui al comma 3, l’unità produttiva oggetto del programma di investimento si intende nella disponibilità del soggetto proponente:
a) nel caso di PMI, qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell’impresa;
b) nel caso di liberi professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a presentare la seguente documentazione:
a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1;
b) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2;
c) perizia giurata rilasciata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, da un professionista iscritto al relativo albo professionale, contenente le informazioni indicate nello schema di cui all’allegato n. 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
e) le dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nel caso in cui il soggetto proponente sia associato/collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it);
g) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore e l’attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all’articolo 5, comma 6, lettere d), ed e), del decreto;
h) nel caso di imprese individuali, società di persone o liberi professionisti, le due ultime dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle entrate complete di tutti i prospetti e della relativa attestazione di avvenuta presentazione, nonché, laddove disponibile, l’estratto del libro degli inventari redatto con riferimento ai medesimi esercizi cui si riferiscono le ultime due dichiarazioni dei redditi.
L’accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 7:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;
b) è riservato al rappresentante legale della PMI, come risultante dal certificato camerale della medesima, o al libero professionista. Il rappresentante legale del soggetto proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Per i soggetti proponenti non residenti nel territorio italiano, in quanto privi di sede legale o sede secondaria, nonché per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC macchinarinnovativi@pec.mise.gov.it, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto proponente, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda di accesso alle agevolazioni, pena l’improcedibilità della stessa.
Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. Nel caso di PMI residenti nel territorio italiano è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
a) verifica del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019. In tale fase il soggetto proponente, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di agevolazioni, verifica il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. Il soggetto proponente può verificare la validità della Carta nazionale dei servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni;
b) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2019. In tale fase il soggetto proponente può svolgere le seguenti attività:
1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 6 e 7;
2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apposizione della firma digitale;
4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 29 gennaio 2019. In tale fase il soggetto proponente può svolgere le seguenti attività:
1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 6 e 7;
2) immissione del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera b), numero 4), costituente formale invio della domanda;
3) rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
Il soggetto proponente, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica.
In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti alla PMI residente nel territorio italiano, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, la stessa PMI è tenuta a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
Nel caso in cui la PMI residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all’articolo 4 del decreto ovvero risulti inattiva, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto proponente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 12.
Art. 3
(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all’articolo 3, comma 1, del decreto e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.
La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Con riferimento a ciascuna delle dotazioni finanziarie di cui al comma 1, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento di ciascuna delle predette dotazioni finanziarie.
Ciascuna delle graduatorie di cui al comma 4 è formata dal Ministero, secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 3, del decreto, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai soggetti proponenti in relazione agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione “caratteristiche dell’impresa proponente”, determinati secondo quanto stabilito all’articolo 4. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 7, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato n. 4. In caso di parità di punteggio, ai fini dell’ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.
Art. 4
(Istruttoria delle domande di agevolazioni)
L’attività istruttoria di cui all’articolo 8 del decreto è svolta direttamente dal Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi:
a) valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato del soggetto proponente di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto;
b) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
c) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto.
Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, lettera a), il Ministero accerta la capacità del soggetto proponente di restituire il finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto, verificando, sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali, società di persone e liberi professionisti, sulla base dei dati relativi all’ultma dichiarazione dei redditi, la seguente relazione:
Cflow | > | Cfa |
n |
dove:
a) “Cflow”: indica la somma algebrica dei valori, determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, relativi alle voci “Ammortamenti” e “Utile/perdita dell’esercizio” di cui, rispettivamente, alle voci 10.a e 10.b e 21;
b) “CFa”: indica l’importo del finanziamento agevolato determinato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto, sulla base delle spese individuate dal proponente nella domanda di accesso alle agevolazioni.
c) “N”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal proponente in sede di domanda di accesso alle agevolazioni. Il predetto finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto proponente, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, del decreto, in un periodo della durata massima di 7 anni.
Nel caso in cui il proponente presenti due domande di agevolazione ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, la valutazione della capacità di rimborso relativa alla seconda domanda presentata viene effettuata considerando l’importo del finanziamento complessivamente da restituire con riferimento a entrambi i programmi di investimento presentati.
Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, lettera b), il Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 2, comma 5, del presente provvedimento, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal soggetto proponente nella domanda di agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni e i requisiti oggettivi previsti dal decreto relativamente alle tipologie di programma di investimento ammissibili.
Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, lettera c), il Ministero valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:
a) Caratteristiche dell’impresa proponente, valutate sulla base dei seguenti indicatori:
Copertura finanziaria delle immobilizzazioni
Tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:
– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
– il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo della voce D del Passivo “Totale Debiti”;
– il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell’Attivo “Totale Immobilizzazioni”.
Copertura degli oneri finanziari
Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l’importo del margine operativo lordo e l’importo degli oneri finanziari.
I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:
Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;
Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;
Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;
– il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”;
iii. Indipendenza finanziaria
Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:
– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
– il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Totale Passivo”.
iiii. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato
Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l’importo del margine operativo lordo e l’importo del fatturato.
I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto ii;
– il valore del fatturato è quello del totale della voce A ” Valore della produzione”;
b) Qualità della proposta, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
Qualità della proposta progettuale
Tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle aree tecnologiche dell’area tematica “Fabbrica Intelligente” e il totale degli investimenti proposti. A tal fine il valore degli investimenti ammessi ricadenti nelle aree tecnologiche dell’area tematica “Fabbrica Intelligente” è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte del Ministero dell’analisi dei costi di investimento e dell’innovatività dei beni presentati dall’impresa proponente sulla base di quanto indicato dalla perizia di cui all’allegato n. 3. Secondo quanto disposto all’articolo 5, comma 2, del decreto, sono considerati programmi ammissibili alle agevolazioni unicamente quelli caratterizzati dalla prevalenza, che deve essere riscontrata nell’ambito dell’attività istruttoria del Ministero, di investimenti ricadenti nelle aree tecnologiche dell’area tematica “Fabbrica Intelligente” rispetto agli investimenti totali.
Fattibilità tecnica
Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi di spesa e l’importo totale degli investimenti ammessi. A tal fine per adeguato preventivo di spesa si intende il preventivo dotato delle caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 5, lettera g).
iii. Sostenibilità economica dell’investimento
Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l’ammontare complessivo degli investimenti ammessi.
I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla precedente lettera a), punto ii;
– il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte del Ministero dell’analisi dei costi di investimento presentati dal soggetto proponente.
Ai fini del calcolo degli indicatori i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4, trasmessa unitamente alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali, società di persone e liberi professionisti, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Il Ministero effettua a campione la verifica dei predetti dati, acquisendo d’ufficio i bilanci delle imprese proponenti costituite in forma di società di capitali o, nel caso di imprese individuali, società di persone e liberi professionisti, riscontrando le dichiarazioni dei redditi allegate alla domanda di accesso alle agevolazioni.
In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 5, il Ministero attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell’allegato n. 5, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l’indeterminatezza del risultato dell’indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zerovirgolazerouno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell’indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l’importo degli oneri finanziari di cui al comma 5, lettera a), punto ii, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo.
Ai soggetti proponenti che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono dotati del rating di legalità, come risultante dall’elenco di cui all’articolo 8 della delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 punti.
La valutazione della domanda di agevolazione, in relazione a quanto previsto al comma 1, lettera c), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma 7;
b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.
Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo il Ministero, ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, comma 5, del decreto, provvede ad adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni, nel quale sono indicate le agevolazioni concesse al soggetto beneficiario secondo quanto stabilito all’articolo 7, comma 1, del decreto, determinate nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) stabilite, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. A tal fine il Ministero procede a quantificare l’equivalente sovvenzione lordo (ESL) relativo alle agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 6.
Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
(Disposizioni di carattere generale sulle modalità di presentazione delle domande di erogazione)
Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate secondo la tempistica indicata all’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto, avvalendosi delle procedure indicate nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell’Agenzia www.invitalia.it.
Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell’allegato n. 7.
Le agevolazioni sono erogate per stati d’avanzamento sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario anche non dedicato, secondo quanto indicato all’articolo 6.
In alternativa a quanto previsto al comma 3, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato, secondo quanto indicato all’articolo 7. Tale modalità di erogazione è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero, l’Agenzia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) in cui è regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, da parte dell’Agenzia, delle agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria e, da parte di quest’ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di effettuare la scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni, l’avvenuta stipula della predetta convenzione tra le parti interessate è tempestivamente comunicata nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell’Agenzia www.invitalia.it.
La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale il soggetto beneficiario indica il conto corrente utilizzato.
Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 9 marzo 2018 – Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020 – ID …….. CUP ……..», fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni che saranno
adottate in merito all’utilizzo delle fatture elettroniche.
I soggetti beneficiari possono avviare i programmi di investimento solo successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, fermo restando che, nel caso di utilizzo del conto corrente vincolato, i pagamenti possono essere effettuati, secondo le modalità indicate all’articolo 7, solo successivamente all’adozione del provvedimento di concessione.
L’Agenzia, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:
a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal soggetto beneficiario in relazione alla modalità di erogazione prescelta;
b) verificare la vigenza, la regolarità contributiva e l’assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la Visura Deggendorf, se il soggetto beneficiario rientra o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d’investimento, anche tenuto conto delle variazioni di cui all’articolo 8;
d) determinare l’importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
e) erogare, per le richieste per le quali l’attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario in relazione alla modalità di erogazione prescelta.
Successivamente all’erogazione delle singole quote di agevolazione, il soggetto beneficiario è tenuto a inviare all’agenzia l’attestazione bancaria dell’avvenuto accredito delle singole quote di agevolazione.
In ciascuna delle richieste di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all’articolo 2, comma 5, lettera e).
L’Agenzia, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, provvede all’erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione definitiva di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto, l’Agenzia trasmette al Ministero, successivamente alla presentazione dell’ultima richiesta di erogazione, una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento agevolato.
Art. 6
(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto quietanzate)
Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all’articolo 5, comma 3, le spese oggetto del programma di investimento devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, secondo quanto indicato all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, tramite l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario anche non dedicato al programma agevolato.
Il soggetto beneficiario presenta la richiesta di erogazione, secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell’Agenzia www.invitalia.it, unitamente alla seguente documentazione:
a) titoli di spesa (fatture d’acquisto);
b) attestazione di pagamento ed estratto del conto corrente utilizzato relativo al periodo di riferimento;
c) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, relativo allo stato d’avanzamento oggetto della richiesta;
d) dichiarazione liberatoria del fornitore, attestante anche il requisito “nuovo di fabbrica”, per i beni oggetto della richiesta di erogazione;
e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie in riferimento a quanto disposto all’articolo 5, comma 10.
Con riferimento all’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
b) dichiarazione relativa all’identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d’acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.
Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, l’Agenzia provvede a effettuare le verifiche di cui all’articolo 5, comma 8, ed erogare l’agevolazione sul conto corrente bancario prescelto dal beneficiario per la realizzazione del programma di investimento. L’erogazione del contributo in conto impianti non può superare nel corso di realizzazione del programma di investimento il 90 per cento del totale del contributo concesso. Il restante 10 per cento è erogato dall’Agenzia solo successivamente all’adozione da parte del Ministero del provvedimento di concessione definitiva di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto.
Art. 7
(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate)
Ai fini dell’utilizzo della modalità di erogazione di cui all’articolo 5, comma 4, il soggetto beneficiario può, solo successivamente alla stipula della convenzione in cui è regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente, aprire il conto corrente vincolato presso una delle banche convenzionate di cui all’elenco riportato nei siti del Ministero (www.mise.gov.it), dell’ABI (www.abi.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it), conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. Il soggetto beneficiario, inoltre, assicura la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.
Nel caso di utilizzo del conto corrente vincolato di cui al comma 1, il soggetto beneficiario presenta la richiesta di erogazione secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell’Agenzia www.invitalia.it, unitamente alla seguente documentazione:
a) estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 25 per cento del costo dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione (come risultante dai relativi titoli di spesa) e dell’IVA dovuta per i beni stessi;
b) titoli di spesa (fatture d’acquisto);
c) elenco dei fornitori con indicazione dei conti correnti e degli importi da pagare in relazione alla specifica richiesta di erogazione;
d) indicazione (codice IBAN) di un conto corrente del soggetto beneficiario, diverso dal conto corrente vincolato, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già versate dal beneficiario nel conto corrente vincolato, qualora parte delle fatture dovessero risultare, a seguito delle verifiche dell’Agenzia, in tutto o in parte non ammissibili;
e) dichiarazioni dei fornitori dei beni agevolati attestanti, con riferimento ai beni oggetto della richiesta di erogazione, il requisito “nuovo di fabbrica”;
f) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie, in riferimento a quanto disposto all’articolo 5, comma 10.
Con riferimento alla documentazione di cui al comma 2, lettera a), si specifica che, qualora il soggetto beneficiario faccia ricorso, a copertura della quota parte di propria competenza, a un finanziamento bancario concesso dalla banca convenzionata presso cui è aperto il conto corrente vincolato, il beneficiario stesso può presentare, in luogo dell’estratto conto, copia della delibera bancaria attestante la concessione del finanziamento. La banca convenzionata presso cui è aperto il conto corrente vincolato ha l’obbligo, in questo caso, di procedere all’erogazione del predetto finanziamento sul medesimo conto entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere di cui al comma 5, lettera b).
Con riferimento all’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
b) dichiarazione relativa all’identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d’acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione. Tenuto conto della tempistica di installazione dei beni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), del decreto, il soggetto beneficiario aggiorna eventualmente la dichiarazione relativa all’identificazione dei beni nell’ambito della procedura di cui al comma 7 in relazione alle immobilizzazioni che, con riferimento ai titoli di spesa rendicontati nell’ambito dell’ultima richiesta di erogazione, non risultano installati alla data della predetta richiesta.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, l’Agenzia provvede a:
a) effettuare le verifiche di cui all’articolo 5, comma 8, ed erogare l’agevolazione sul conto corrente vincolato del beneficiario;
b) comunicare il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l’elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
1) riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;
2) codice IBAN dei fornitori;
3) nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, codice IBAN del beneficiario con indicazione dell’importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza del beneficiario già versate sul conto corrente vincolato a valere su fatture risultate, a seguito dei controlli dell’Agenzia, in tutto o in parte non ammissibili.
In caso di irregolarità contributiva l’Agenzia provvede a comunicare l’irregolarità al soggetto beneficiario che deve provvedere a versare l’intera somma dovuta sul conto corrente vincolato e a inviare all’Agenzia la dimostrazione del versamento effettuato. L’Agenzia, ricevuta tale comunicazione, provvede ad inviare il nulla-osta di cui al comma 5, lettera b), e ad attivare l’intervento sostitutivo di cui all’articolo 5, comma 11.
A conclusione del programma di investimento il soggetto beneficiario deve presentare, entro 90 giorni dal pagamento a saldo dei titoli di spesa riferibili all’ultima richiesta di erogazione, pena la revoca delle agevolazioni, la seguente documentazione:
a) l’estratto del conto corrente vincolato relativo all’intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell’ultima quota di agevolazioni;
b) copia della richiesta, inoltrata alla banca convenzionata, di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell’investimento;
c) esclusivamente nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell’ambito dell’ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta, dichiarazione aggiornata relativa alla identificazione dei beni oggetto di agevolazione di cui al comma 4, lettera b).
La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del programma d’investimento.
Art. 8
(Indicazioni operative in relazione alle variazioni)
Nel caso di variazioni del soggetto beneficiario a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:
a) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente all’Agenzia la variazione intervenuta inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nei casi in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all’atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute;
b) l’Agenzia verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione delle agevolazioni medesime, ivi inclusi i requisiti dimensionali, nonché il rispetto del requisito di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto, relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato;
c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d’azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto, l’Agenzia accerta che l’oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;
d) la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all’allegato l del Regolamento GBER e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con riferimento alla data di richiesta di subentro;
e) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell’agevolazione non può, comunque, superare l’importo indicato nel provvedimento di concessione originario.
Le variazioni di cui al comma 1 che si verifichino nel periodo intercorrente tra l’adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione all’Agenzia. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il soggetto beneficiario è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa.
Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimenti approvato e agli obiettivi del programma, nonché le variazioni al piano di investimenti approvato che comportino la modifica delle fonti finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto, come identificate nel decreto di concessione delle agevolazioni.
Fermo restando quanto previsto al comma 3, le variazioni dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora non rientrino nei casi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto, devono essere tempestivamente comunicate all’Agenzia ai fini delle opportune verifiche e valutazioni.
L’Agenzia, svolte le opportune verifiche e valutazioni, comunica gli esiti delle stesse al Ministero per i conseguenti adempimenti, fermo restando che l’importo complessivo dell’agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione.
Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento che determinino il superamento del termine di 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 6, lettera e), del decreto sono oggetto di richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa all’Agenzia entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 12 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi. L’Agenzia, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al Ministero per i conseguenti adempimenti.
Ai fini del rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 6, lettera f), del decreto, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare all’Agenzia la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.
Art. 9
(Ulteriori adempimenti derivanti dal cofinanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR)
I programmi di investimento agevolati nell’ambito del regime di aiuto istituito dal decreto sono cofinanziabili nell’ambito del PON Imprese e competitività. In attuazione di quanto previsto all’articolo 10 del decreto i soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) provvedere al completamento del programma di investimento presentato e agevolato;
b) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 menzionato in premessa, anche avvalendosi delle apposite linee guida disponibili al seguente link: http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee guida beneficiario/PONIC;
c) attuare il progetto nel rispetto delle normative dell’Unione europea, delle normative nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 1303/2013;
d) assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
e) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento, riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al PON Imprese e competitività come indicato all’articolo 5, comma 6;
f) garantire, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma di investimenti agevolato, ferme restando le norme contabili nazionali;
g) garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo;
h) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento. Il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 dandone comunicazione all’impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
l) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
m) garantire il rispetto delle direttive operative stabilite dal Ministero, con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017, per i soggetti beneficiari degli interventi del PON Imprese e competitività.
Art. 10
(Oneri informativi a carico delle imprese)
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 8 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
ALLEGATI
Allegato 1
Modulo di domanda
(omissis)
Allegato 2
Piano di investimento
(omissis)
Allegato 3
Relazione tecnica
(omissis)
Allegato 4
Dichiarazione dati contabili
(omissis)
Allegato 5
Criteri di valutazione
Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all’art. 4, comma 5, del decreto direttoriale 16/11/2018
Criteri di valutazione | Elementi di valutazione | Indicatori | Condizione | Punteggio (1) | Punteggio max del criterio | Soglia minima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caratteristiche dell’impresa proponente | A – Copertura finanziaria delle immobilizzazioni | A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni | A < 0 | 0 | 40 | 15 |
0 < A < 1,2 | (A *10) / 1,2 | ||||||
A > 1,2 | 10 | ||||||
B – Copertura degli oneri finanziari | B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi | B < 2 | 0 | ||||
2 < B < 10 | B | ||||||
B > 10 | 10 | ||||||
C – Indipendenza finanziaria | C = mezzi propri / totale del passivo | C < 0 | 0 | ||||
0 < C < 0,25 | (C *10) / 0,25 | ||||||
C > 0,25 | 10 | ||||||
D – Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato | D = margine operativo lordo (mol) / fatturato | D < 0 | 0 | ||||
0 < D < 0,08 | (D *10) / 0,08 | ||||||
D > 0,08 | 10 | ||||||
2 | Qualità della proposta | E – Qualità della proposta progettuale | E = rapporto tra l’importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche “fabbrica intelligente” e l’importo totale degli investimenti ammessi | E = 0 | 0 | 20 | 10 |
0 < E < 1 | E * 20 | ||||||
E = 1 | 20 | ||||||
F < 0,67 | 0 | 10 | 4 | ||||
0,67 < F < 1 | (F – 0,67)*10 / 0,33 | ||||||
F = 1 | 10 | ||||||
G < 0 | 0 | 10 | |||||
0 < G < 0,25 | (G * 10) / 0,25 | ||||||
G > 0,25 | 10 | ||||||
Soglia minima complessiva | 35 |
—-
(1) Per le imprese dotate del rating di legalità il punteggio complessivo è aumentato di 3 punti.
Allegato 6
Calcolo ESL
Elementi utili alla verifica dell’intensità massima di aiuto
Ai fini della verifica dell’intensità massima di aiuto concedibile, la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo correlato alla quota di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato viene effettuata secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet: http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference rates.html ), aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell’impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa, come di seguito esposto.
Quantificazione del margine da sommare al tasso base
Rating dell’impresa
Il rischio associato alla singola impresa viene definito, in relazione alle seguenti categorie di rating attribuite al soggetto proponente in funzione dei punteggi conseguiti nell’ambito del criterio di valutazione “Caratteristiche dell’impresa proponente” di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale 16/11/2018, come segue:
– “ottimo”, per un punteggio compreso tra 40 e 38;
– “buono”, per un – punteggio inferiore a 38 e fino a 25;
– “soddisfacente”, per un punteggio inferiore a 25 e fino a 15;
– “scarso” per un punteggio inferiore a 15.
La categoria “scarso” è riferita ad un punteggio che comporta il mancato superamento della soglia minima prevista e, conseguentemente, il rigetto della domanda di agevolazione.
Livello della garanzia
Il livello della garanzia prestata, in termini di perdita in caso di inadempimento (LGD), è definito tenendo in considerazione il privilegio di cui all’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 9 Marzo 2018 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013. In particolare, ai sensi degli articoli 161 e 230 del predetto regolamento, il livello di LGD associabile al finanziamento agevolato in esame comporta, secondo le sopraindicate soglie stabilite dalla Comunicazione della Commissione, un livello di garanzia “normale”.
In relazione alle predette categorie di rating ed al livello di garanzia “normale”, si applicano i seguenti margini di cui alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02.
Livello di garanzia | |
Normale | |
Categoria di rating | |
Ottimo | 75 |
Buono | 100 |
Soddisfacente | 220 |
Allegato 7
Costi ammissibili
Spese ammissibili Indicazioni e condizioni di ammissibilità
Nel presente allegato sono riepilogate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione a quanto stabilito all’art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.. Sono, inoltre, fornite indicazioni in merito alle spese sostenute per l’acquisizione dei beni attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano».
Condizioni di ammissibilità delle spese di cui al DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.
Sono ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii. le spese, al netto dell’I.V.A, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:
a) macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento;
b) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a).
Le spese ai fini dell’ammissibilità devono:
– essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
– essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
– essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
– essere conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22;
– essere sostenute nel periodo di ammissibilità indicato all’art. 5, comma 6, lettere d), ed e), del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii. e, comunque, anche tenuto conto di eventuali proroghe per l’ultimazione del programma, entro il 31 dicembre 2023;
– essere sostenute ed effettivamente pagate dal beneficiario;
– essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
– qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– connesse a commesse interne;
– relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
– per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
– di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti emateriali di consumo di qualsiasi genere;
– per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili;
– relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
– imputabili a imposte e tasse;
– inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;
– correlate all’acquisto di mezzi targati;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
Condizioni di ammissibilità delle spese sostenute per l’acquisizione dei beni attraverso la modalità del cosiddetto “Chiavi in mano”
I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell’ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni.
Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente valutati solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l’esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
– al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
– il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite del soggetto beneficiario ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
– per i contratti «chiavi in mano» l’impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.
Allegato 8
Oneri informativi
Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii. e dal decreto direttoriale 16 novembre 2018
Oneri Introdotti (*)
1) Domanda di agevolazione | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 8, comma 2 e DD 16/11/2018, art. 2 e allegati n. 1, n. 2, n. 3 e 4. | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale 16/11/2018. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:- piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 16/11/2018; – perizia giurata rilasciata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 09/03/2018, da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente le informazioni di cui all’allegato n. 3 del decreto direttoriale 16/11/2018; – dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 16/11/2018; – le dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) , in merito ai dati necessari per la richiesta di informazioni antimafia; – nel caso in cui il soggetto proponente sia un’impresa associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nel sito web del Ministero, nella sezione “Macchinari innovativi”; – eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere, redatti secondo quanto disposto all’art. 2, comma 5, lettera g), del decreto direttoriale 16/11/2018; – nel caso di imprese individuali, società di persone o liberi professionisti, le due ultime dichiarazione dei redditi trasmesse all’Agenzia delle entrate complete di tutti i prospetti e della relativa attestazione di avvenuta presentazione nonché, laddove disponibile, l’estratto del libro degli inventari redatto con riferimento ai medesimi esercizi cui si riferiscono le ultime due dichiarazioni dei redditi. La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) secondo le modalità indicate nell’art. 2 del decreto direttoriale 16/11/2018. |
—
(*)Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l’accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.
2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 8, comma 6 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
L’impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. |
3) Stipula del contratto di finanziamento agevolato | |||
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Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 8, comma 7 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni l’impresa beneficiaria provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l’Agenzia. |
4) Richiesta di erogazione | |||
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Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 9 e DD 16/11/2018, artt. 5, 6 e 7 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad importo inferiore.La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento come definita all’art. 5, comma 6, lettera e), del decreto ministeriale 09/03/2018. La richiesta di erogazione è presentata dall’impresa secondo la procedure che saranno indicate nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell’Agenzia www.invitalia.it. L’impresa comunica, contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, la modalità prescelta di erogazione dell’agevolazione che non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, optando per l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, intestato al soggetto beneficiario ovvero per l’apertura di un conto corrente vincolato. Tale seconda modalità di erogazione è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero, l’Agenzia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) in cui viene regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di effettuare la scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni, l’adozione della predetta convenzione tra le parti interessate verrà tempestivamente comunicata nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell’Agenzia www.invitalia.it. |
5) Trasmissione della documentazione attestante l’attivazione del codice ATECO per l’unità produttiva agevolata | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 5, comma 9 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
I soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo dell’agevolazione, l’avvenuta attivazione per l’unità produttiva agevolata, del codice ATECO corrispondente all’attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese; b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività nel caso di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, comunicata all’Agenzia delle entrate. |
6) Presenza dei beni riferibili alla richiesta di erogazione nell’unità produttiva oggetto dell’investimento | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 9, comma 5 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:a) nel caso in cui l’impresa abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro 60 giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; b) nel caso in cui l’impresa abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione. |
7) Tracciabilità e riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono | |||
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Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 10, comma 1, lettera a) e DD 16/11/2018, art. 9, comma 1, lettera g). | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
L’impresa è tenuta a effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono.Nel caso in cui l’impresa abbia scelto modalità di erogazione mediante conto corrente ordinario, questa è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.). |
8) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 10, comma 1, lettera b) e DD 16/11/2018, art. 9, comma 1, lettera h). | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
L’impresa è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma d’investimento e, in ogni caso, secondo le modalità previste dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013. |
9) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea | |||
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 10, comma 1, lettera c) e DD 16/11/2018, art. 9, comma 1, lettera i) | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
L’impresa è tenuta a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia. |
10) Trasmissione di informazioni e dati | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 10, comma 1, lettera d) e DD 16/11/2018, art. 9, comma 1, lettera l) | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
L’impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. |
11) Tenuta di un sistema di contabilità separata | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 10, comma 1, lettera e) e DD 16/11/2018, art. 9, comma 1, lettera f) | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
L’impresa garantisce che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali. |
12) Variazione dei soggetti sottoposti a verifica antimafia | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 10, comma 1, lettera f) e DD 16/11/2018, art. 5, comma 10 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento. |
13) Ulteriori adempimenti derivanti dal cofinanziamento a valere sulle risorse del PON Imprese e competitività | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), e DD 16/11/2018, art. 5, comma 6, e art. 9. | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Dal momento che i programmi di investimento agevolati nell’ambito del regime di aiuto istituito dal decreto ministeriale 09/03/2018 sono cofinanziabili nell’ambito del PON Imprese e competitività, l’impresa, oltre a quanto indicato ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 del presente allegato, è tenuta a:- aderire a tutte le forma atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del suddetto PON Imprese e competitività; – garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno comunitario ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull’ammissibilità delle spese; – rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall’art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013; – garantire il rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione; – adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero; – provvedere al completamento del programma di investimento presentato e agevolato; – adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamanto riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al PON Imprese e competitività. A tal fine i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al DM 9 marzo 2018 – Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020 – ID ………….. CUP ……………», fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni che saranno adottate in merito all’utilizzo delle fatture elettroniche. |
14) Comunicazione della variazione del soggetto beneficiario | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 12 e DD 16/11/2018, art. 8, commi 1 e 2 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Nel caso di variazioni del soggetto beneficiario a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni.Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente all’Agenzia la variazione intervenuta inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nei casi in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all’atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute. Le variazioni del soggetto beneficiario che si verifichino nel periodo intercorrente tra l’adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all’art. 7, comma 5, del decreto ministeriale 09/03/2018 e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione all’Agenzia. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il soggetto beneficiario è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa. |
15) Comunicazione delle variazioni dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 12 e DD 16/11/2018, art. 8, commi 3 e 4 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Fermo restando la non ammissibilità di variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato e agli obiettivi del programma, nonché variazioni al piano di investimento che comportino la modifica delle fonti finanziarie di cui all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 09/03/2018, le variazioni dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora non rientrino nei casi di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 09/03/2018 e ss.mm.ii., devono essere tempestivamente comunicate all’Agenzia ai fini delle opportune verifiche e valutazioni. |
16) Richieste di proroga di ultimazione del programma di investimento | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 12 e DD 16/11/2018, art. 8, comma 5 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento che determinino il superamento del termine di 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 5, comma 6, lettera e), del decreto ministeriale 09/03/2018 sono oggetto di richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa all’Agenzia entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 12 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi. |
17) Comunicazioni relative alla sostituzione di beni agevolati divenuti obsoleti o inutilizzabili | |||
---|---|---|---|
Riferimento normativo interno | DM 09/03/2018, art. 12 e DD 16/11/2018, art. 8, comma 6 | ||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
X | |||
Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 5, comma 6, lettera f), del decreto ministeriale 09/03/2018, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare all’Agenzia la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione. |
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