MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 16 settembre 2020
Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell’art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119.
2. Il presente decreto si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all’art. 4.6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.
3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul sistema GAUDI’.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e, per quanto ivi non previsto, all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.
Art. 3
Tariffa incentivante e periodo di diritto
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
a) 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
2. L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.
3. Ai fini di quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l’autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonché l’obbligo di cessione già richiamato al comma 2.
4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al comma 1 è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un’estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l’accesso alle tariffe incentivanti, di cui all’art. 1, comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di riconoscimento di cui al presente comma e l’estensione del periodo nominale di diritto non può essere comunque superiore a dodici mesi, fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo stesso art. 1, comma 2.
5. Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, se l’impianto è in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal 1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la data di decorrenza dell’incentivo non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è indicata dal referente.
6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto possono recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell’inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile e dell’accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla data indicata dal referente, comunque successiva alla data di chiusura della medesima convenzione.
Art. 4
Modalità di accesso ed erogazione della tariffa incentivante
1. L’istanza di accesso alla tariffa di cui all’art. 3 è effettuata con le modalità previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.
2. L’erogazione della tariffa di cui all’art. 3 avviene nell’ambito dell’erogazione del contributo per la valorizzazione e l’incentivazione dell’autoconsumo collettivo di cui all’art. 8 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le modalità ivi indicate.
3. Nei casi previsti , il GSE acquisisce l’informazione antimafia.
4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il comma 1 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE è pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in scambio sul posto.
Art. 5
Cumulabilità di incentivi
1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né con il meccanismo dello scambio sul posto.
2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:
a) la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 3, comma 3.
Art. 6
Attività di monitoraggio
1. In attuazione del comma 9, lettera b), dell’art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale:
a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate;
b) quantità di energia elettrica immessa in rete e condivisa;
c) quantità di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa; tali risorse, integrate, con specifica evidenza, con quelle relative al contributo per la valorizzazione e l’incentivazione dell’autoconsumo collettivo, sono comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi impianti avessero avuto accesso al meccanismo dello scambio sul posto, con energia scambiata pari a quella condivisa, considerando anche i costi dell’esenzione implicita dagli oneri generali di sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo;
d) tipologia dei beneficiari;
e) tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunità di energia rinnovabile ai fini dell’accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento degli incentivi;
f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.
2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità di energia rinnovabile. La sezione è funzionale al supporto per ottenere il riconoscimento, da parte dello stesso GSE, ai fini dell’accesso alla regolazione prevista nel caso di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» o di «comunità di energia rinnovabile» e ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto. In tale ambito il GSE, in coerenza con quanto disposto all’art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, fornisce ai beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto informazioni sull’andamento dell’energia immessa in rete, di quella condivisa e di quella prelevata dalla rete da ciascun componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 15 settembre 2020 - Energia, al via incentivo per l’autoconsumo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili
- Autoconsumo da fonti rinnovabili - Articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n.162 - Risposta 20 gennaio 2022, n. 37 dell'Agenzia delle Entrate
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