MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 17 luglio 2017
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 139, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure:
ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.