MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 17 luglio 2017
Misure volte a favorire il subentro, da parte dei consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi, nelle garanzie su finanziamenti in bonis rilasciate in favore di piccole e medie imprese da parte di società ed enti di garanzia posti in liquidazione
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «decreto 3 gennaio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;
c) «confidi»: i soggetti di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e che hanno presentato al Ministero domanda di ammissione alla misura;
d) «misura»: la misura volta a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
f) «finanziamenti»: i finanziamenti di qualsiasi durata concessi esclusivamente a PMI; alla data del subentro dei confidi nelle garanzie rilasciate da società ed enti di garanzia, i finanziamenti non devono risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;
g) «procedura informatica»: le procedure per la presentazione e gestione documentale delle richieste di contributo presentate ai sensi del presente decreto, disponibile nell’apposita sezione «misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi» del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
Art. 2
Concessione ai confidi di un contributo rimborsabile a fronte del subentro in garanzie su finanziamenti rilasciate a PMI da società ed enti di garanzia posti in liquidazione
1. Ai confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione, può essere concesso un contributo rimborsabile, destinato ad alimentare il fondo rischi di cui agli articoli 2 e 9 del decreto 3 gennaio 2017.
2. Ai fini della concessione del contributo rimborsabile di cui al comma 1:
a) alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il confidi richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività;
b) il subentro del confidi richiedente in garanzie su finanziamenti rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione deve essere successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) il totale delle garanzie di cui al comma 1 deve risultare, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, di importo non inferiore al 25 per cento del capitale sociale del confidi richiedente, come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda medesima;
d) il confidi richiedente non deve risultare inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al decreto 3 gennaio 2017.
3. Il contributo rimborsabile di cui al comma 1 può essere concesso fino al 4 per cento dell’importo totale delle garanzie su finanziamenti a PMI nelle quali è subentrato il confidi richiedente alla data di presentazione della domanda.
4. Le domande di contributo rimborsabile possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo quanto disposto con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al comma 7.
5. Alla domanda di cui al comma 4 i confidi allegano la documentazione comprovante l’avvenuto subentro nelle garanzie su finanziamenti già rilasciate a PMI dalle società ed enti di garanzia posti in liquidazione.
6. Le domande di cui al comma 4, complete degli allegati di cui al comma 5, sono esaminate dal Ministero secondo l’ordine cronologico di ricezione o di completamento a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte del Ministero.
7. Con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell’intervento di cui al presente decreto e sono stabiliti i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle domande di contributo rimborsabile di cui al comma 4 e degli allegati di cui al comma 5.
Art. 3
Erogazione del contributo rimborsabile
1. Il contributo rimborsabile di cui all’art. 2, comma 1, è erogato solo successivamente all’avvenuta erogazione al confidi richiedente del contributo da questo ottenuto a valere sulla misura.
2. Il contributo rimborsabile di cui all’art. 2, comma 1:
a) è esclusivamente destinato a incrementare il fondo rischi costituito da risorse pubbliche di cui all’art. 2 del decreto 3 gennaio 2017;
b) è utilizzato per concedere nuove garanzie pubbliche esclusivamente in favore delle PMI associate al confidi secondo quanto previsto agli articoli 2 e 4 del decreto 3 gennaio 2017;
c) è restituito al Ministero, con le medesime modalità previste per il fondo rischi di cui all’art. 2 del decreto 3 gennaio 2017, al netto delle sole perdite liquidate a fronte delle garanzie pubbliche prestate alle PMI.
3. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto si applica quanto previsto dal decreto 3 gennaio 2017.
Art. 4
Risorse finanziarie
1. Una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all’art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed è destinata alla concessione del contributo rimborsabile di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto.
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