MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 18 novembre 2019
Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3l – investire in innovazione», per start-up innovative
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I di cui all’art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, e individua il soggetto gestore e i soggetti di cui al Capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, coinvolti nel procedimento.
Art. 2
Imprese beneficiarie
1. Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la valorizzazione del proprio processo di innovazione.
Art. 3
Servizi acquisibili tramite il voucher 3I
1. Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti possibili servizi:
a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
2. Ciascuna impresa di cui all’art. 2 può richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi indicati dal comma 1 anche disgiuntamente, fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del precedente comma, l’impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale.
3. L’impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al soggetto di cui all’art. 5, fornitore del servizio richiesto.
4. Ciascuna impresa può richiedere, per uno o più servizi di cui al comma 1 del presente articolo, di ottenere il voucher 3I al massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno.
Art. 4
Importo equivalente del voucher 3I
1. L’importo del voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
a) servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.
2. Il voucher 3I riguarda esclusivamente i servizi di cui al comma 1 e non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito.
Art. 5
Soggetti fornitori dei servizi
1. I servizi di cui all’art. 3, per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
2. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma 1 si impegnano a non richiedere ulteriori compensi, per la fornitura dei servizi indicati, in aggiunta a quelli coperti dal voucher 3I nella misura fissata all’art. 4 alle imprese che ne faranno richiesta e che sono in possesso del voucher 3I.
3. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento del voucher solamente dietro presentazione dello stesso consegnatogli dall’impresa che ha fruito completamente dei servizi.
Art. 6
Soggetto gestore
1. Il soggetto gestore del voucher 3I è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.
2. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico sono fissati tramite apposito atto convenzionale, che disciplina anche l’utilizzo delle risorse disponibili.
Art. 7
Modalità procedurali
1. Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui all’art. 5 ed il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti con circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. Con la medesima circolare sono fissati altresì i termini di apertura di presentazione delle domande, a seguito della definizione dell’atto convenzionale con il soggetto gestore di cui all’art. 6 e la formazione degli elenchi di cui all’art. 5.
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