MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 18 ottobre 2019
Modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2
Art. 1
Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del contributo
1. Il contributo di cui all’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso agli utenti finali per l’acquisto, a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.
2. Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l’acquisto di un solo apparecchio nell’arco temporale indicato al comma 1.
3. I produttori degli apparecchi di cui al comma 1, operanti sia in Italia sia al di fuori del territorio italiano, dichiarano, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità e le tempistiche successivamente definite dal Ministero dello sviluppo economico, l’elenco di prodotti, corredato dai relativi codici identificativi, che soddisfano le caratteristiche di cui al medesimo comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, verificata la conformità di tali prodotti alle sopra indicate caratteristiche, pubblica il relativo elenco sul proprio sito internet.
4. I venditori, ivi inclusi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che intendano vendere gli apparecchi idonei a consentire l’accesso al contributo di cui al comma 1, devono registrarsi, a partire da quindici giorni prima della data di cui al medesimo comma 1, tramite il servizio telematico di cui al successivo art. 2, comma 3, accessibile dall’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
5. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.
Art. 2
Modalità di riconoscimento del contributo
1. Il contributo è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto e non riduce la base imponibile dell’imposta.
2. L’utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale afferma che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo. Alla richiesta di cui al periodo precedente è allegata copia del documento di identità dell’utente finale, in corso di validità.
3. Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall’art. 4 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Direzione generale») una comunicazione telematica contenente a pena di inammissibilità:
a) il codice fiscale del venditore;
b) il codice fiscale dell’utente finale e gli estremi del documento d’identità allegato alla richiesta di cui al comma 2;
c) i dati identificativi dell’apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto;
e) l’ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto d), se quest’ultimo è inferiore a cinquanta euro.
4. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica:
a) l’idoneità dell’apparecchio, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei, di cui all’art. 1, comma 3;
b) che l’utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo;
c) la disponibilità delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 4. Tale verifica è effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze.
5. In esito alle verifiche di cui al comma 4, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.
6. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita dell’apparecchio non si concluda, ovvero l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.
7. Nei casi in cui l’apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante un’apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall’adozione del presente decreto.
Art. 3
Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore
1. Il venditore di cui all’art. 1, comma 4, recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione di cui all’art. 2, comma 5. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
2. Al credito d’imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all’art. 2, comma 5, pena lo scarto del modello F24.
4. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
5. Nei casi di cui all’art. 2, comma 6, il venditore dell’apparecchio è tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d’imposta utilizzato indicando il codice tributo di cui al comma 5.
Art. 4
Definizione dei rapporti istituzionali
1. Con apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale e l’Agenzia delle entrate, sono definiti gli ambiti di collaborazione e i costi sostenuti dalla medesima Agenzia per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e in particolare per la realizzazione e la conduzione delle necessarie applicazioni informatiche. Detti costi sono rimborsati dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse stanziate dall’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 5
Azioni di comunicazione e di informazione ai cittadini
1. La Direzione generale, avvalendosi delle risorse di cui all’art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e comunque entro il limite complessivo di 15.000.000 di euro, con il limite di 2 milioni di euro nel 2019, di 4 milioni di euro nel 2020, di 5 milioni di euro nel 2021 e di 4 milioni di euro nel 2022, realizza apposite azioni di comunicazione da svolgere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, con l’obiettivo di fornire informazioni ai cittadini, anche tramite call center, sugli adempimenti necessari a far fronte al cambio delle tecnologie di trasmissione dei programmi, a beneficio degli utenti finali.
2. La Direzione generale individua, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulle procedure di selezione pubblica, uno o più soggetti cui affidare le attività di cui al comma 1.
Art. 6
Controlli e cause di revoca
1. Ai fini dell’attività di controllo, il venditore dell’apparecchio conserva la richiesta di cui all’art. 2, comma 2, sottoscritta dall’utente finale, la copia del relativo documento d’identità, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall’utente stesso.
2. La Direzione generale effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal presente decreto per beneficiare del contributo e del credito d’imposta. In particolare, richiedendo anche la collaborazione dell’Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS), la Direzione generale verifica, anche a campione, la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 2, comma 2. Il contributo è recuperato nei confronti dell’utente finale nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero risulti falsa la dichiarazione sostitutiva resa. Il credito d’imposta è recuperato anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente la documentazione di cui al comma 1.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione del credito d’imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 4, sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti d’imposta di cui all’art. 3.
2. Con decreti direttoriali, è reso noto il termine finale di erogazione del contributo in caso di esaurimento delle risorse stanziate e sono approvate eventuali ulteriori disposizioni operative in merito alla presentazione delle richieste e delle comunicazioni di cui all’art. 2, nonché alle modalità di recupero del contributo indebitamente fruito dall’utente finale.
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