MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 20 dicembre 2019, n. 181

Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot»

Art. 1

Istituzione del logo «No Slot»

Il logo identificativo «No Slot», istituito dall’articolo 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è riportato nell’Allegato 1 del presente decreto.

Art. 2

Soggetti legittimati alla richiesta

Sono legittimati a richiedere l’utilizzo del logo di cui all’articolo 1 i pubblici esercizi ed i circoli privati.

Art. 3

Condizioni per il rilascio del logo «No Slot»

L’utilizzo del logo è consentito unicamente ai soggetti di cui all’articolo 2 che eliminano immediatamente, ovvero si impegnano a non istallare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4

Modalità di richiesta di utilizzazione del logo «No Slot»

I soggetti di cui all’articolo 2 interessati all’utilizzo del logo «No Slot» presentano telematicamente la segnalazione, di cui al comma 2, allo Sportello unico delle attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, del Comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo.

Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati segnalano la volontà di esporre il logo di cui all’articolo 1 e l’ubicazione dei locali nei quali si procederà all’esposizione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello riportato all’allegato 2, relativa:

a) al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;

b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico;

c) al tipo di attività e di utenza dei locali presso i quali sarà apposto il logo «No Slot».

L’utilizzo del logo può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione di cui al comma 2 e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con le modalità di cui al medesimo comma 2.

Art. 5

Casi di inibizione dell’utilizzo

Le attività di controllo sulla regolarità dell’uso del logo «No Slot» sono svolte dal Comune territorialmente competente.

In caso di accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’utilizzo e di rimozione di tutti gli effetti.

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Disposizioni finali

Sono fatte salve le disposizioni, non incompatibili con il presente decreto, già adottate alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali, disciplinanti le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot».

Allegato 1

LOGO IDENTIFICATIVO «NO SLOT»

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

SEGNALAZIONE DI UTILIZZO DEL LOGO “NO SLOT” (ARTT. 3 E 4 D.M. …)

(Testo dell’allegato)