MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 21 aprile 2021
Criteri generali per l’intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo»
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) albo esperti innovazione tecnologica: l’albo dei professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015;
b) catene del valore strategiche: le catene del valore, di cui all’allegato I del rapporto «Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry», pubblicato in data 5 novembre 2019 dalla Commissione europea, sono reti di attività economiche e di attori produttivi e della conoscenza interdipendenti, che generano valore attorno ad un prodotto, un processo o un servizio su una scala di rilevanza sistemica europea; le catene strategiche del valore sono individuate sulla base della loro capacità di generare innovazione tecnologica, del potenziale economico e di mercato e del rilievo attuale e prospettico per le sfide sociali e gli obiettivi politici dell’Europa;
c) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», come successivamente prorogata e modificata;
d) decisione di autorizzazione: la decisione di autorizzazione di una proposta di aiuti per il sostegno alla realizzazione di uno specifico IPCEI, adottata dalla Commissione sulla base dei criteri di cui alla comunicazione n. 188/2014;
e) decreto di attivazione: decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell’art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno di ciascun progetto;
f) deficit di finanziamento (Funding Gap): differenza, secondo la definizione di cui al punto 31 della comunicazione n. 188/2014, tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base del fattore di attualizzazione che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi;
g) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all’art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI;
h) IPCEI (Important Project of Common European Interest): importante progetto di interesse comune europeo di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
i) organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
j) prima applicazione industriale (FID – First Industrial Deployment): l’ampliamento di impianti pilota o l’acquisizione delle prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, né le attività commerciali. La prima applicazione industriale deve contenere una elevata componente di ricerca, sviluppo e innovazione al suo interno, e deve costituire un elemento integrale e necessario per il raggiungimento degli obiettivi innovativi del progetto. Le attività di prima applicazione industriale devono condurre allo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o alla diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono inclusi nella prima applicazione industriale gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti. La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente realizzata dallo stesso soggetto che ha svolto l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione, purché l’uno acquisisca dall’altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di ricerca, sviluppo e innovazione, e l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto come autorizzato;
k) project portfolio: il progetto individuale dell’impresa e/o dell’organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, secondo la definizione di cui al punto 13 della comunicazione n. 188/2014, i project portfolio sono integrati nella struttura generale dell’IPCEI, che costituisce un progetto, sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comuni, e sono finalizzati all’obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i project portfolio costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell’importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall’IPCEI;
l) ricerca e sviluppo e innovazione (RDI – Research, Development, Innovation): le attività inerenti alla ricerca di base, che comprende i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, alla ricerca industriale, intesa come la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, allo sviluppo sperimentale, inteso come l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, e alla prima applicazione industriale;
m) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012, recante «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione» definite, secondo quanto contenuto nel documento della Commissione SEC(2009) 1257 final, quali tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli d’innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati, che rendono possibile l’innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. Tali tecnologie sono multidisciplinari, interessano tecnologie di diversi settori e tendono a convergere e ad integrarsi, e possono inoltre aiutare i leader nelle tecnologie di altri settori a trarre il massimo vantaggio dalle loro attività di ricerca.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri generali per l’intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI, istituito per favorire la collaborazione su larga scala e di impatto significativo sulla competitività dell’industria, nazionale ed europea, e sulla crescita sostenibile.
2. Nel contesto delle finalità di cui al comma 1, il Fondo IPCEI interviene per il sostegno finanziario ai soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività progettuali attivate negli ambiti di intervento degli IPCEI e nelle catene del valore strategiche individuati dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito in una specifica decisione di autorizzazione.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI i soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi al sostegno delle autorità italiane.
2. I soggetti beneficiari devono:
a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà», come successivamente modificati od integrati. Gli aiuti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il decreto di attivazione può prevedere l’ammissione al sostegno del Fondo IPCEI anche di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione.
Art. 4
Progetti, attività e costi ammissibili
1. Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell’ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane.
2. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore aggiunto alla luce dello stato dell’arte nel settore interessato.
3. Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella decisione di autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformità ai project portfolio approvati dalla Commissione europea.
4. Le spese e i costi, relativi alle attività di cui al comma 1 approvate dalla decisione di autorizzazione, sono ammissibili secondo quanto indicato nell’allegato «Costi ammissibili» della comunicazione n. 188/2014. In particolare, sono ammissibili:
a) le spese relative a studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi relativi all’acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
d) i costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto;
e) i costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
f) le spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese quelle connesse alla prima applicazione industriale;
g) per la prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoché l’applicazione industriale deriva da un’attività di ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per sé una componente molto importante di quest’ultima che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto;
h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).
5. Non possono essere previste, per l’accesso al Fondo IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell’Unione europea i risultati ottenuti dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.
Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. L’effettiva implementazione dell’aiuto è soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea e, pertanto, le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione.
2. Il sostegno alla realizzazione delle attività approvate nell’ambito di un IPCEI deve comportare il cofinanziamento da parte dei beneficiari degli aiuti. L’agevolazione concedibile è rappresentata dal deficit di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto ai costi e alle spese ammissibili relativi alle attività previste dai progetti autorizzati e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione. Laddove autorizzato dalla stessa decisione, l’intensità di aiuto concesso ad una impresa beneficiaria può arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nei limiti approvati del deficit di finanziamento.
3. Nel caso degli organismi di ricerca partecipanti ad un IPCEI e non individuati nella decisione di autorizzazione quali destinatari degli aiuti di Stato, le agevolazioni concedibili possono essere determinate sulla base del massimale dichiarato in sede di redazione del project portfolio.
4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in ogni caso, entro le disponibilità finanziarie programmate per uno specifico IPCEI dal pertinente decreto di attivazione.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
Art. 6
Procedure di attivazione, attuazione e gestione degli interventi
1. Preliminarmente all’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell’individuazione dei soggetti partecipanti ad un IPCEI e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano. L’invito contiene la descrizione dell’ambito industriale di intervento, le condizioni per la partecipazione allo specifico IPCEI e l’indicazione delle modalità e dei termini per la manifestazione di interesse. Successivamente alla manifestazione di interesse, gli attori proponenti procedono alla costituzione del raggruppamento e alla presentazione della relativa proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.
2. La notifica preventiva alla Commissione europea di una proposta di aiuti a sostegno della realizzazione di un IPCEI è soggetta alla positiva valutazione preliminare del Ministero dello sviluppo economico in merito alla rispondenza del progetto presentato ai sensi del comma 1 ai criteri previsti dalla comunicazione n. 188/2014. La notifica formale è soggetta alla disponibilità sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.
3. L’intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione. Ciascun decreto di attivazione recepisce le risorse destinate allo specifico intervento del Fondo IPCEI, anche in relazione alle eventuali disponibilità da parte delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa. Le proposte di aiuti a sostegno della realizzazione di un IPCEI per le quali si è provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, anche per il cofinanziamento degli altri enti suddetti, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione.
4. Le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle stesse, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi a valere sul Fondo IPCEI sono definiti nel medesimo decreto di attivazione.
5. Successivamente all’emanazione del decreto di attivazione, i soggetti non maturano alcun diritto alle agevolazioni. Le agevolazioni del Fondo IPCEI sono subordinate alla concessione in via provvisoria, effettuata mediante decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in esito allo svolgimento delle verifiche e degli adempimenti di cui al comma 6. Il decreto di concessione stabilisce gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l’implementazione dell’iter agevolativo.
6. Ai fini della concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono istanza di accesso al Fondo IPCEI al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua:
a) una valutazione di ammissibilità formale della stessa, relativamente alle condizioni di ammissione stabilite dal presente provvedimento e di quelle ulteriori previste dalle norme applicabili per la concessione delle agevolazioni. Per il rispetto delle condizioni soggettive di ammissione, i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, si applicano agli organismi di ricerca in quanto compatibile in ragione della forma giuridica e del tipo di agevolazione concessa a tali soggetti;
b) le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
c) in caso di superamento delle verifiche di cui alle lettere a) e b), la registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
7. A seguito della concessione delle agevolazioni, ai fini dell’erogazione per avanzamento delle stesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare richiesta al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua una propria valutazione di natura tecnico-amministrativa in merito alla realizzazione del progetto e all’ammissibilità dei costi esposti sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari, e svolge le ulteriori verifiche previste per il pagamento delle somme spettanti, secondo quanto specificato nel decreto di attivazione.
8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7, nonché per l’adozione del decreto di concessione in via definitiva delle agevolazioni e per la successiva erogazione del saldo, il Ministero dello sviluppo economico ovvero i soggetti dallo stesso incaricati possono effettuare verifiche in loco ed accertamenti, anche per stati di avanzamento lavori, volti a verificare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e l’ammissibilità dei relativi costi sostenuti.
9. Per gli adempimenti tecnici di cui ai commi 7 e 8, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei competenti soggetti iscritti all’albo esperti innovazione tecnologica.
10. Prima di procedere all’erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce le ulteriori eventuali determinazioni da parte dei preposti organi di gestione e controllo dell’IPCEI, tenuto conto delle disposizioni relative alla governance, alla supervisione e al monitoraggio previsti dalla decisione di autorizzazione.
Art. 7
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 2;
b) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
d) mancata realizzazione del progetto;
e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
f) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero dello sviluppo economico valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo ove necessario una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero dello sviluppo economico per la verifica della documentazione prodotta. In tal caso, le erogazioni sono sospese dal Ministero dello sviluppo economico fino all’adozione delle proprie determinazioni in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.
3. I soggetti beneficiari decadono dalle agevolazioni del Fondo IPCEI qualora l’attività economica interessata dalla realizzazione del progetto o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Il Fondo IPCEI è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo IPCEI proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione.
2. Il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI può altresì essere combinato a risorse comunitarie messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle stesse.
3. Per la destinazione ed utilizzazione delle risorse attivate a sostegno di ciascun intervento destinatario di una decisione di autorizzazione e per il recepimento delle disponibilità aggiuntive di cui al comma 1, il Fondo IPCEI opera attraverso la contabilità speciale n. 1726.
4. Rimangono ferme le disposizioni adottate con decreto 30 ottobre 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell’11 dicembre 2019, per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell’ambito dell’IPCEI nel settore della microelettronica in attuazione dell’art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che si applicano limitatamente al medesimo progetto. Per quanto non disciplinato dal predetto decreto e dalle disposizioni attuative dello stesso, trovano applicazione i contenuti del presente provvedimento.
5. Gli oneri previsti per lo svolgimento delle attività inerenti all’attuazione degli interventi sono posti a carico del Fondo IPCEI, nella percentuale massima dello 0,35 per cento delle risorse complessive dello stesso, fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, comma 7 del decreto interministeriale 30 ottobre 2019, relativamente alle risorse destinate agli oneri di gestione relativamente all’intervento del Fondo IPCEI nel settore della microelettronica.
6. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce il rispetto degli obblighi nazionali di trasparenza e di quelli stabiliti dalla comunicazione n. 188/2014, nonché degli adempimenti previsti per la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
7. Al decreto di attivazione sono allegati gli oneri informativi delle imprese e dei cittadini derivanti da ciascun intervento, in ottemperanza all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 30 ottobre 2019 - Definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Circolare n. 1592 del 16 maggio 2023 - Decreto direttoriale 30 luglio 2021, contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 1° marzo 2024 - Comunicato relativo al decreto direttoriale 23 febbraio 2024 concernete termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Circolare n. 3782 del 24 novembre 2023 - Decreto direttoriale 30 luglio 2021, contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante…
- Comunicato relativo al decreto 19 dicembre 2022, recante i termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 2 - MINISTERO delle IMPRESE E MADE IN ITALY – Comunicato del…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 13 settembre 2023 - Comunicato relativo al decreto direttoriale 4 settembre 2023, recante i termini e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…