MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 21 giugno 2021
Modifiche al decreto 3 novembre 2016 in tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente decreto reca modificazioni al decreto 3 novembre 2016.
«1-bis. All’art. 1, comma 3, lettera c) sono soppresse le parole “non sarà corrisposto alcun compenso”.».
All’art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il compenso remunerativo dell’attività relativa alla gestione dell’esercizio dell’impresa consiste in una percentuale, individuata secondo le misure di cui all’allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, da applicarsi sull’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di gestione. Tale compenso èrideterminatonella misura ed alla luce dei criteri di cui al successivo art. 7, comma 7 in quanto applicabili.».
All’art. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da calcolare a norma del» è inserita la parola «presente»;
b) al comma 2, sono soppresse le parole «ferma la previsione di cui al successivo art. 13»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di limitare il ricorso a consulenze e incarichi a professionisti per lo svolgimento delle attività relative all’incarico commissariale, ove non strettamente indispensabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41 del decreto legislativo n. 270/1999, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore al 5% dell’attivo realizzato dalla procedura, il compenso finale del commissario è ridotto proporzionalmente:
del 10% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 5% ed il 10% rispetto all’attivo realizzato dalla procedura;
del 15% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 10,01% ed il 20% rispetto all’attivo realizzato dalla procedura;
del 25% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 20,01% ed il 30% rispetto all’attivo realizzato dalla procedura;
del 40% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura risulta essere superiore al 30% rispetto all’attivo realizzato dalla procedura, non sarà corrisposto alcun compenso.»;
«3-ter. Sono escluse dal computo dei costi sostenuti per consulenze e incarichi di cui al comma 3-bis le spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio degli interessi della procedura e quelle previste dagli adempimenti di legge in materia.»;
d) al comma 4, dopo le parole «per l’espletamento dell’incarico» sono inserite le seguenti, «previa attestazione di congruenza e inerenza delle stesse spese da parte del commissario.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente « Nel corso della procedura possono essere corrisposti al commissario straordinario acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa e limitatamente alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 che sono oggetto di proroghe dei termini di esecuzione del programma, dopo almeno due anni dal conferimento dell’incarico.
Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a trentasei mesi. In ogni caso, l’ammontare degli acconti sul compenso non può eccedere il 50% delle somme maturate in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) limitatamente a quanto maturato in relazione al passivo accertato e alle somme oggetto di ripartizione ai creditori. A chiusura della procedura l’ammontare spettante sarà ridotto, con le modalità previste dall’art. 7, comma 3-bis.»;
f) è aggiunto, infine, il seguente comma: « Il 10% del compenso complessivamente spettante secondo i criteri fissati dai precedenti commi è corrisposto previa verifica da parte dell’Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza edeconomicità, avendo, tra l’altro, riguardo a:
adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie;
adeguato soddisfacimento del ceto creditorio, anche con riferimento ai creditori chirografari;
adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali;
restituzione dell’eventuale importo della garanzia di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai predetti fini.».
All’art. 9, sono soppresse le parole «ferma la previsione di cui al successivo art. 13»;
All’art. 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3-bis del presente decreto si applicano anche al commissario o ai commissari succedutesi nella carica.».
L’art. 13 è soppresso.
All’art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, successivamente alle parole «il compenso» sono inserite le seguenti parole «unico per gruppo»; successivamente alle parole «impresa del gruppo» è inserita la parola «nonché»; le parole «8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti « 270/1999»;
b) al comma 2, dopo le parole «a consuntivo» sono inserite le parole «su istanza del commissario straordinario, sottoposta ad autorizzazione».
All’art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «indicati nel programma» sono sostituite dalle parole «risultanti dalle relazioni periodiche e dalla ulteriore documentazione di riferimento»; al comma 2, le parole «attivo da realizzare» sono sostituite con le parole «attivo realizzato annualmente».
All’art. 17, comma 2, dopo le parole «legge n. 296/2006» è inserito il seguente periodo «Per le attività realizzate nel periodo intercorso tra il 23 novembre 2016 e l’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi leprevigentidisposizioni del decreto 3 novembre 2016.».
All’art. 18, le parole «Ministro dell’economia» sono sostituite dalle parole «Ministro dell’economia e delle finanze».
All’allegato III sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente «Si procede alla determinazione del compenso mediante applicazione agli importi di cui al punto 1 delle seguenti aliquote percentuali:
1) sul passivo accertato:
0,10% quando il passivo non superi euro 500.000.000;
0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;
0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000;
2) sul passivo amministrato fino allo 0,06%;
3) sulle somme ripartite ai creditori:
0,10% quando le somme ripartite ai creditori non superino euro 500.000.000;
0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;
0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000.»;
b) il punto 4 è soppresso.
L’allegato 4 è sostituito dal seguente:
Determinazione del compenso dei componenti del Comitato di sorveglianza (art. 15, comma 1).
Fase di esercizio di impresa
Ammontare fatturato | Fino a euro 50 milioni | Da euro 50,001 fino a euro 100 milioni | Oltre euro 100 milioni |
euro 3.000 | euro 6.000 | euro 12.000 |
Numero imprese del gruppo | Fino a 5 imprese | Da 6 imprese fino a 15 imprese | Oltre 15 imprese |
euro 3.000 | euro 6.000 | euro 12.000 |
Numero dipendenti | Fino a 300 dipendenti | Da 301 dipendenti fino a 1.500 dipendenti | Oltre 1.500 dipendenti |
euro 3.000 | euro 6.000 | euro 12.000 |
Fase liquidatoria
Attivo realizzato annualmente | Fino a euro 50 milioni | Da euro 50,001 fino a euro 100 milioni | Oltre euro 100 milioni |
euro 3.000 | euro 6.000 | euro 12.000 |
Numero imprese del gruppo | Fino a 5 imprese | Da 6 imprese fino a 15 imprese | Oltre 15 imprese |
euro 3.000 | euro 6.000 | euro 12.000 |
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