MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 22 dicembre 2016
Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 1
Soggetti ammissibili
Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell’art. 25, commi 6 e 7 del decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell’allegato del presente decreto.Ai fini del riconoscimento, l’incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B di cui all’allegato.
Art. 2
Autocertificazione
Per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all’art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative».
Art. 3
Monitoraggio e aggiornamenti normativi
Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico e con aggiornamento settimanale, dati tratti dalla sezione speciale del registro delle imprese inerenti alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certificati. Tali informazioni vengono rese pubbliche e disponibili, nelle versioni correnti e precedenti, sul sito web http://startup.registroimprese.it/Il Ministero dello sviluppo economico esamina, con cadenza annuale, i dati di cui al comma 1 al fine di valutare l’adeguatezza dei valori minimi di cui all’allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. In presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all’allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.
Art. 4
Controlli
Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge ai sensi di quanto previsto all’art. 31, comma 5, del decreto, l’incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese.Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati la società è soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.
Art. 5
Disposizioni finali ed entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013.A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, le società già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 25, comma 15, del decreto, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’allegato al presente provvedimento.Per le società costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui all’art. 1 del presente decreto, il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 dell’art. 25 del decreto, può essere ottenuto mediante avvalimento dell’attività di incubazione fisica di start-up innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione , di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. Alla stessa attività di incubazione di start-up può fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese.
Allegato
TABELLE
(Testo dell’allegato)
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