MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 22 giugno 2021
Computo dei ricavi dell’impresa sociale in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell’impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell’attività di interesse generale, di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall’impresa sociale.
2. Il presente decreto non si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Art. 2
Criteri di computo
1. Ai fini del computo della percentuale di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d’impresa di interesse generale, come definite dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, non sono considerati né al numeratore né al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:
a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
c) sopravvenienze attive;
d) contratti o convenzioni con società o enti controllati dall’impresa sociale o controllanti la medesima.
3. Nell’ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d’impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l’attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.
Art. 3
Superamento dei limiti, obblighi e sanzioni
1. L’organo di amministrazione dell’impresa sociale documenta il carattere principale dell’attività d’impresa di interesse generale nel bilancio sociale.
2. Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del settanta per cento, l’impresa sociale effettua, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, di cui al comma 1, da parte dell’organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nel caso di adesione a uno degli enti di cui all’art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all’ente medesimo. Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e, nel caso di adesione a uno degli enti di cui all’art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all’ente medesimo. Ai sensi dell’art. 1, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti.
3. Nel caso di cui al comma 2, l’impresa sociale è tenuta a rispettare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi, calcolati sulla base dei criteri di cui all’art. 2, che sia superiore al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell’esercizio precedente.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e la devoluzione del patrimonio residuo nei termini ivi previsti.
5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali costituite in forma cooperativa, in conformità agli esiti dell’attività di vigilanza effettuata ai sensi del comma 5 del medesimo art. 15, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico, o dagli enti di cui all’art. 1, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008 recante «Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2008, n. 86.
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