MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 22 maggio 2017
Incremento del diritto annuale – articolo 18, co. 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
Articolo unico
E’ autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le camere di commercio interessate inviano alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III – Sistema camerale, per il tramite di Unioncamere, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti di cui al comma 1. Il predetto rapporto è, altresì, inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all’art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Tale rapporto è corredato da una relazione sulla quota parte/di risorse impiegate da ciascuna camera di commercio sui singoli programmi e progetti, nonché sulle iniziative che coinvolgono, una volta costituita, la rete dei centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0.
L’appartenenza alla rete dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 è certificata da enti di certificazione nazionale accreditati, secondo le linee guida, i criteri e gli indicatori individuati dalla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere.
Il Comitato di cui al comma 2 trasmette al Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sull’efficacia delle azioni adottate dalle camere di commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse spese da ciascuna camera di commercio che verrà valutato ai fini dell’eventuale revoca, nei confronti della singola camera di commercio dell’autorizzazione dell’incremento del diritto annuale per gli anni successivi.
Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2017, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
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