MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 23 dicembre 2021
Contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “birrificii soggetti di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 settembre 1962, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020”: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
c) “decreto sostegni bis”: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni;
d) “decreto 4 giugno 2019”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138;
e) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
f) “Registro Nazionale degli Aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
g) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo istituito dall’articolo 68-quater del decreto sostegni bis a favore dei birrifici, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di erogazione del contributo, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Art. 3
(Risorse finanziarie)
1. Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento agevolativo, ai sensi dell’articolo 68-quater del decreto sostegni bis, sono pari a complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1. L’agevolazione di cui al presente decreto è riconosciuta ai birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019.
2. Per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici di cui al comma 1, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6, devono:
a) essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;
b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Art. 5
(Agevolazione concedibile)
1. L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, così come risultante dai dati acquisiti dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la nota richiamata nelle premesse.
2. Qualora la dotazione finanziaria di cui all’articolo 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in cario di cui al comma 1.
3. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 10-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
(Modalità di accesso all’agevolazione)
1. Ai fini dell’accesso all’agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 4 presentano al Ministero un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato con successivo provvedimento del Direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero. Il medesimo provvedimento riporta anche il modello da utilizzate per la compilazione dell’istanza.
3. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione. Nell’istanza di cui al comma 1, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, i soggetti richiedenti riportano altresì l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
4. Le istanze pervenute fuori dai termini di cui al comma 1, ovvero compilate in modo difforme dal modello di cui al comma 2, sono considerate irricevibili.
Art. 7
(Concessione dell’agevolazione)
1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 6, comma 1, verifica la completezza e la regolarità della stessa e il possesso dei requisiti di ammissibilità, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.
2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell’anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019 presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti di cui all’articolo 5 e, tenendo conto dell’eventuale riparto, procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
4. Il Ministero provvede a effettuare altresì gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.
5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti richiedenti.
Art. 8
(Erogazione dell’agevolazione)
1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all’articolo 7, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, dell’assenza del soggetto beneficiario, nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. “visura Deggendorf ’ rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.
2. Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 1, procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
3. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, rispettivamente, all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; ovvero, in deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l’agevolazione al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.
Art. 9
(Cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Art. 10
(Controlli)
1. Il Ministero, successivamente all’erogazione dell’agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di birrifici agevolati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai birrifici beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
2. I birrifici beneficiari dell’agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.
Art. 11
(Revoca dell’agevolazione)
1. L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all’articolo 10, comma 2, del presente decreto;
d) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 9.
2. Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell’importo indebitamente percepito per il successivo versamento all’Entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. I soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Con il successivo decreto direttoriale di cui all’articolo 6, comma 2, è riportato l’elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
5. L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
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