MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 23 dicembre 2021
Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
c) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole imprese secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento di esenzione;
f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Finalità dell’intervento
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 43-bis, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva previsti dal medesimo art. 43-bis, fornendo, a tal fine, le necessarie disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell’intervento, alla tipologia e all’ammontare dell’aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione, assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Ai sensi dell’art. 43-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per l’anno 2021.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’erogazione dei contributi di cui al presente decreto.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15 (quindici) per cento, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3.
2. Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva, ai fini del presente decreto, si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:
a) 56.29.10 «Mense»;
b) 56.29.20 «Catering continuativo su base contrattuale».
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6, devono:
a) risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
c) presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i contratti di cui al comma 2;
d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 5
Forma e ammontare dell’aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
1. L’aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.
2. L’ammontare del contributo è determinato con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, le risorse finanziarie di cui all’art. 3 sono ripartite tra le imprese richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, con le seguenti modalità:
a) le risorse finanziarie di cui all’art. 3 sono ripartite in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
b) le risorse finanziarie di cui all’art. 3 che residuano dall’assegnazione di cui alla precedente lettera a) sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.
4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo di cui al comma 3 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1.
5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 6
Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo
1. Per ottenere il contributo di cui all’art. 5, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente decreto.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
3. Le modalità di effettuazione dell’istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione del presente intervento sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’art. 5, comma 1.
4. Il contributo di cui all’art. 5 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui al comma 1.
Art. 7
Controlli e restituzione del contributo
1. Con il medesimo provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, sono definite le attività di controllo degli aiuti concessi ai sensi del presente decreto, nonché le modalità di restituzione del contributo erogato, in tutto o in parte, non spettante, ivi inclusi eventuali interessi dovuti e sanzioni.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
3. Con il provvedimento di cui all’art. 6, comma 3, è definito l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
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