MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 23 dicembre 2021
Piano voucher fase 2, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese
Art. 1
Oggetto
1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher fase 2, di seguito Piano, come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello step change, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.
2. La realizzazione dell’intervento di cui al comma 1 è affidata ad Infratel Italia S.p.a. ad eccezione delle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura realizzate dalla Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali che può provvedervi anche mediante affidamento a società in house.
Art. 2
Risorse finanziarie e modalità di attuazione
1. Gli interventi di cui all’art. 1 sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, di cui alla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, per un ammontare complessivo di risorse pari a 608.238.104,00 euro, di cui 9.000.000,00 euro comprensivi di IVA sono destinati alle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura.
2. Per la realizzazione delle attività previste dall’art. 1, comma 2, è riconosciuta a Infratel Italia S.p.a., in qualità di affidataria ed a titolo di rimborso dei costi diretti ed indiretti, ai sensi dell’Accordo di programma del 24 settembre 2020, una somma pari a 9.728.521,00 euro della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi sono oggetto di rendicontazione annuale da parte di Infratel Italia S.p.a.
3. Per la realizzazione delle attività previste dall’art. 1, comma 2, Infratel Italia S.p.a. è tenuta a predisporre entro trenta giorni dall’adozione del presente decreto un Piano tecnico ed un manuale operativo contenente la descrizione dell’intervento, i criteri di ammissibilità per l’erogazione dei voucher alle imprese, le modalità di attuazione ed il relativo quadro economico. Tale Piano tecnico è approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.
4. La realizzazione delle attività di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura è regolata da apposita convenzione della Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali con un soggetto in-house ovvero con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi da stipulare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
1. Il voucher è destinato solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione secondo leclassi di ammissibilità previste dal manuale operativo sulla base dei tre importi di seguito indicati:
a. voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a euro 300, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilevamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziate distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2;
b. voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a euro 500, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziate;
c. voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a euro 2.000 per un contratto della durata da un minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziate.
2. I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa.
3. A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher.
4. In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’ammontare residuo del voucher.
Art. 4
Durata
1. Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, comunque non oltre ventiquattro mesi dall’avvio dell’intervento.
2. Le azioni di analisi di impatto di cui all’art. 1, comma 2, sono avviate nei sessanta giorni successivi l’avvio dell’intervento e durano per i successivi ventiquattro mesi con riferimento alle azioni di comunicazione e fino ai sei mesi successivi al termine massimo delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie per le azioni relative alla conformità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato ed alle analisi di efficacia della misura.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero è incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività.
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