MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 23 novembre 2020
Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge n. 46/1982, sulla misura 2.1.a – Pacchetto integrato di agevolazioni – PIA Innovazione e sul Fondo per la crescita sostenibile – Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, con crediti vantati dalle stesse imprese nei confronti del Ministero
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina, per le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e/o a valere sulla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni – PIA Innovazione e/o a valere sul Fondo per la crescita sostenibile – Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, la compensazione, per il tramite delle banche concessionarie, tra i crediti di cui al comma 2 facenti capo alla medesima impresa in relazione ad uno o più programmi cui si riferiscono le agevolazioni medesime.
2. Le somme che possono formare oggetto della compensazione sono:
a) per i crediti vantati dall’impresa: le somme certe, liquide ed esigibili da erogare, per i progetti agevolati ai sensi della predetta legge n. 46 del 1982, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per i progetti agevolati ai sensi della misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni – PIA Innovazione, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per la parte di sviluppo pre-competitivo, e a titolo di contributo in conto impianti, per la parte di industrializzazione, nonché per i progetti agevolati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile – Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, a titolo di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa;
b) per i crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti dell’impresa: le somme dovute da questa al Ministero per l’effetto di rate scadute del finanziamento agevolato o di rideterminazione in riduzione delle agevolazioni concesse relative alle misure agevolative previste nel presente decreto, maggiorate dei relativi previsti interessi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la possibilità di effettuare la compensazione, a seguito di richiesta dell’impresa beneficiaria e su parere favorevole della banca concessionaria, dopo avere acquisito da quest’ultima i conteggi delle somme dovute dall’impresa stessa, comprensive di eventuali interessi ordinari ed interessi moratori.
4. Verificata la sussistenza delle condizioni per la compensazione, il Ministero dello sviluppo economico ne dà comunicazione all’impresa interessata, specificando l’eventuale debito che residua in capo all’impresa, che deve essere versato anticipatamente a saldo al Ministero prima dell’emissione del decreto di variazione compensativa.
5. Il Ministero dello sviluppo economico effettua una valutazione caso per caso e si riserva la facoltà di non effettuare la compensazione per particolari esigenze di tutela dell’integrità delle finanze pubbliche.
6. Restano salvi in capo al Ministero dello sviluppo economico gli obblighi relativi disciplinati dalla legge nei casi di inadempimenti contributivi e pagamenti sostitutivi per crediti erariali.
7. Restano salve ulteriori ipotesi di revoca già previste dalla normativa di riferimento, nonché la facoltà del Ministero dello sviluppo economico di sospendere le erogazioni ai sensi dell’art. 1461 del codice civile.
8. Il presente decreto integra e sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016.
9. Con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico possono essere definite modalità attuative delle presenti disposizioni.
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