MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 24 ottobre 2017
Voucher per la digitalizzazione delle PMI. Modalità e termini presentazione domande
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Regolamento de minimis”: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;
c) “Voucher”: il contributo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concesso ai sensi del Regolamento de minimis;
d) “decreto 23 settembre 2014”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2014, con il quale sono definite le modalità di attuazione della misura relativa al Voucher;
e) “PON Imprese e competitività”: il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)4444 final del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015;
f) “Regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
g) “Regioni in transizione”: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
h) “altre Regioni del territorio nazionale”: le regioni e le province autonome del territorio nazionale che non rientrano nella definizione di Regioni meno sviluppate e di Regioni in transizione (Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto);
i) “rating di legalità”: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
l) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
m)”procedura informatica”: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).
Art. 2
(Dotazione finanziaria e ripartizione regionale)
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione del Voucher per il sostegno di progetti di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) e sono ripartite come segue:
a) euro 32.543.679,00 (trentaduemilionicinquecentoquarantatremilaseicentosettantanove/00) a valere sulle risorse del PON Imprese e competitività, Asse III – Competitività PMI, Azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”, di cui:
1) euro 5.867.283,77 (cinquemilioniottocentosessantasettemiladuecentottantatre/77) per progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle Regioni in transizione;
2) euro 26.676.395,23 (ventiseimilioniseicentosettantaseimilatrecentonovantacinque/23) per progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle Regioni meno sviluppate;
b) euro 67.456.321,00 (sessantasettemilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentoventuno), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, per progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle altre Regioni del territorio nazionale.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono suddivise su base regionale, ai sensi della delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017, come indicato nell’allegato n. 1 al presente decreto.
3. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e con riferimento alle risorse finanziarie assegnate a ciascuna regione, è istituita, come stabilito all’articolo 3, comma 3, del decreto 23 settembre 2014, una riserva del 5 per cento, destinata alla concessione del Voucher a beneficio delle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità.
Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della domanda)
1. Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate dalle imprese proponenti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014 esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018, secondo le modalità indicate al comma 7.
2. Ciascuna impresa proponente può presentare un’unica domanda di accesso alle agevolazioni per un importo del Voucher pari al 50 per cento del totale delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del decreto 23 settembre 2014 e, in ogni caso, non superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00). La suddivisione su base regionale delle richieste pervenute è effettuata in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico, indicata dall’impresa proponente nel modulo di domanda. Tale unità produttiva deve essere, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, già attiva presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell’impresa.
3. L’accesso alla procedura informatica:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima, o ai soggetti di cui al comma 4.
4. Il rappresentante legale dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
5. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, in conformità con quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto 23 settembre 2014, dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l’improcedibilità della stessa.
6. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa proponente è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
7. L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018:
1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al comma 3;
2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, secondo quanto previsto nell’allegato n. 2, e caricamento dei relativi allegati;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apposizione della firma digitale;
4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018:
1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al comma 3;
2) immissione del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4), costituente formale invio della domanda, da effettuare entro il termine finale di cui alla lettera b);
3) rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno, l’ora, il minuto e il secondo di acquisizione della medesima.
8. A pena di inammissibilità, l’impresa proponente è tenuta a inviare la domanda completa di ogni sua parte e dei relativi allegati, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica.
9. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa proponente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l’impresa proponente è tenuta a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
10. Nel caso in cui l’impresa proponente non risulti in possesso, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa proponente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 9.
11. Non possono presentare domanda di agevolazioni le imprese che risultino attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento de minimis. Sono escluse, in particolare, le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis, per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dello stesso Regolamento de minimis. Le agevolazioni concesse alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non possono in ogni caso prevedere che l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o che l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
12. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono in ogni caso essere concesse per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
Art. 4
(Provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher)
1. Il Ministero, entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all’articolo 3, comma 1, provvede ad adottare, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto 23 settembre 2014, un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.
2. L’importo del Voucher prenotato per ciascuna impresa è determinato, nei limiti dei massimali stabiliti dal Regolamento de minimis, per un ammontare non superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) sulla base delle richieste presentate dalle singole imprese e della eventuale procedura di riparto delle risorse finanziarie di cui ai commi 4 e 5, definita secondo quanto previsto dall’articolo 8, commi 5 e 6, del decreto 23 settembre 2014.
3. Per la verifica del rispetto dei massimali stabiliti dal Regolamento de minimis rilevano anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine sono considerati gli aiuti “de minimis” riferiti all’impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis.
4. Ai fini della determinazione del Voucher, il Ministero procede a verificare, per ciascuna regione, se l’importo complessivo dei Voucher richiesto dalle imprese istanti è superiore all’ammontare della dotazione finanziaria definita per la specifica regione sulla base di quanto indicato nell’allegato n. 1, tenuto conto anche della riserva destinata alle imprese che hanno conseguito il rating di legalità secondo quanto indicato al comma 5. Le eventuali risorse finanziarie che, in relazione alle singole regioni, risultano in eccedenza rispetto all’importo complessivo richiesto dalle imprese istanti sono ripartite tra le altre regioni appartenenti alla stessa macro area geografica (Regioni meno sviluppate, Regioni in transizione e altre Regioni del territorio nazionale) in proporzione ai rispettivi fabbisogni finanziari non coperti. Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili alle imprese istanti per la singola regione è superiore all’ammontare della dotazione finanziaria regionale, definita tenendo conto anche delle predette eventuali eccedenze in altre regioni, il Ministero procede al riparto tra le imprese istanti delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa.
5. Le risorse finanziarie attribuite, per ciascuna regione, alla riserva di cui all’articolo 2, comma 3, che risultano in eccedenza rispetto al fabbisogno derivante dalle richieste presentate dalle imprese che hanno conseguito il rating di legalità, sono utilizzate dal Ministero per l’assegnazione del Voucher alle altre imprese istanti nella medesima regione.
Art. 5
(Attività e spese ammissibili)
1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono:
a) essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher effettuata con il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
b) essere ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6, comma 1;
c) essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
d) nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto;
e) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b) e c);
f) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
2. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3 devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa.
Art. 6
(Assegnazione definitiva ed erogazione del Voucher)
1. Ai fini dell’assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione di cui all’articolo 4, comma 1, è tenuta a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, entro 30 giorni dalla data di ultimazione, la richiesta di erogazione in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3 e la seguente documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute:
a) documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Per i progetti di spesa agevolati con le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la predetta dicitura deve essere integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020»;
b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
c) liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4, con l’indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 a cui sono riferiti;
d) resoconto sulla realizzazione del progetto comprensivo del quadro riassuntivo dei costi sostenuti, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 5;
e) coordinate bancarie del conto corrente sul quale è richiesto il versamento dell’importo del Voucher.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione di cui al comma 1 e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, il Ministero provvede a:
a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l’ammissibilità alle agevolazioni delle spese rendicontate, accertando, attraverso l’analisi dei titoli di spesa, la riconducibilità dei beni e dei servizi oggetto dell’intervento alle attività e spese ammissibili di cui all’articolo 7 del decreto 23 settembre 2014 nei limiti, per ciascun ambito di attività, degli importi dichiarati dell’impresa nella domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3;
b) accertare l’avvenuto pagamento a saldo delle spese rendicontate;
c) verificare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. Il Ministero, a seguito dello svolgimento delle attività di valutazione di cui al comma 2, determina con proprio provvedimento l’importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa ritenuti ammissibili. Per i progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle altre Regioni del territorio nazionale l’erogazione del Voucher è effettuata tenuto conto dell’articolazione temporale dell’assegnazione delle risorse a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dalla delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017.
4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per l’assegnazione del Voucher, accertata in qualsiasi fase del procedimento, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di erogazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda.
Art. 7
(Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie)
1. L’impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuta a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti, attraverso il conto corrente bancario utilizzato per la realizzazione dell’intervento, a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”;
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le imprese ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione all’impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
f) nel caso in cui il Voucher sia stato richiesto sulla base della riserva di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 23 settembre 2014 e all’articolo 2, comma 3, del presente decreto, comunicare al Ministero l’eventuale revoca o sospensione del rating di legalità intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3;
g) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
h) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al citato regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le imprese ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono tenute al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti per i soggetti beneficiari degli interventi cofinanziati a valere sul PON Imprese e competitività con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017.
Art. 8
(Controlli e revoche)
1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall’impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione dalla stessa prodotta.
2. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto 23 settembre 2014 e dalla normativa applicabile all’intervento, il Ministero procede alla revoca del Voucher nel caso in cui l’impresa beneficiaria:
a) non rispetti i termini e le modalità per la realizzazione dell’intervento e la presentazione della richiesta di erogazione di cui agli articoli 5 e 6;
b) non comunichi tempestivamente al Ministero, nel caso in cui il Voucher sia stato richiesto sulla base della riserva di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 23 settembre 2014 e all’articolo 2, comma 3, del presente decreto, l’eventuale revoca o sospensione del rating di legalità intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3;
c) abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;
d) risulti inadempiente nei confronti degli obblighi previsti dall’articolo 7, con particolare riferimento, per le imprese beneficiarie agevolate a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), agli adempimenti previsti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
e) non mantenga nei 3 anni successivi alla data di erogazione del Voucher le componenti hardware e software agevolate nell’unità produttiva interessata dal progetto agevolato;
f) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento indicati nel provvedimento di assegnazione definitiva del Voucher.
3. In caso di revoca delle agevolazioni, in misura totale o parziale, l’impresa beneficiaria è tenuta a restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 9
(Oneri informativi)
1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 6 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 23 settembre 2014 e dal presente provvedimento.
Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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