MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 26 luglio 2017
Economia sociale. Modalità e termini per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi non rimborsabili
Art. 1.
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto istitutivo”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto alla diffusione e al rafforzamento dell’economia sociale;
b) “decreto interministeriale”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto istitutivo, le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale;
c) “decreto di accesso al contributo”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto istitutivo, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto istitutivo in aggiunta al finanziamento agevolato concesso a valere sul FRI;
d) “Regolamenti de minimis”: il regolamento n. 1407/2013, il regolamento n. 1408/2013 e il regolamento n. 717/2014 menzionati nelle premesse;
e) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
f) “FCS”: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
g) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
h) “CDP”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
i) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo;
l) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi delegati dal Ministero nell’ambito del presente decreto, sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
m) “programma di investimento”: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione, finalizzati alla creazione o allo sviluppo di un’impresa operante nell’ambito dell’economia sociale appartenente alle categorie di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto istitutivo, che presenti spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e che rispetti gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto;
n) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP
all’impresa per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto istitutivo;
o) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice all’impresa per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto istitutivo;
p) “Finanziamento”: l’insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
q) “delibera di finanziamento”: documento redatto secondo gli schemi definiti dalla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, attestante la deliberazione di Finanziamento bancario nonché la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione;
r) “delibera di Finanziamento agevolato”: documento attestante la deliberazione di Finanziamento agevolato adottata da CDP ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto interministeriale;
s) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 menzionato nelle premesse e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
t) “Unità produttiva”: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
u) “PEC”: posta elettronica certificata;
v) “DSAN”: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
z) “ESL”: equivalente sovvenzione lordo calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
aa) “Comitato”: il comitato tecnico di valutazione congiunta di cui all’articolo 9, comma 13, del decreto istitutivo;
bb) “Schede illustrative”: i documenti di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto interministeriale.
Art. 2.
(Ambito di applicazione e titolarità degli adempimenti)
Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto istitutivo, fornisce le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.
Gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla valutazione, alla gestione e al monitoraggio dei programmi di investimento nonché all’erogazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 7, sono svolti dal Ministero anche per il tramite dell’Agenzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto di accesso al contributo, nei limiti e nelle modalità di cui al presente decreto.
Art. 3.
(Procedura di accesso alle agevolazioni)
La procedura di accesso e la procedura di concessione delle agevolazioni avvengono nelle modalità e nei termini di cui all’articolo 9 del decreto istitutivo, nonché secondo le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto interministeriale.
La domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto istitutivo deve essere redatta in formato elettronico e deve essere presentata dall’impresa a partire dalle ore 10.00 del giorno 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
La domanda di agevolazione deve essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato 1.
Il mancato utilizzo del predetto schema, nonché l’invio della domanda di agevolazione con modalità diverse da quelle indicate al comma 2, costituiscono motivo di irricevibilità della domanda.
La domanda di agevolazione deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di agevolazione.
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento di cui all’articolo 4 del decreto istitutivo. Non è possibile presentare, per il medesimo programma di investimento, più domande di agevolazione.
Ciascuna impresa può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di agevolazione nell’arco temporale di due anni a decorrere dalla data della PEC di cui al comma 5.
La domanda di agevolazione, compilata in tutte le sue parti e allegati in essa contenuti, deve essere presentata dall’impresa unitamente a:
a) delibera di finanziamento, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
b) allegato tecnico alla delibera di finanziamento, di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale, nel quale è evidenziato l’impatto socio-ambientale del programma di investimento, così come specificato nella domanda di agevolazione e rilevato sulla base dell’allegato 2.
Le imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate dall’articolo 3 del decreto interministeriale e dall’articolo 2 del decreto di accesso al contributo.
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, può disporre la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione qualora le agevolazioni richieste con le domande già presentate ai sensi del presente articolo raggiungano un ammontare tale da far ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 4.
(Spese ammissibili)
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese indicate all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento nonché coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso.
Fatti salvi i limiti e le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del decreto istitutivo, non sono ammesse le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
d) relative a commesse interne;
e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
g) relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimento;
h) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
Le spese generali di cui al comma 1, lettera l), dell’articolo 5 del decreto istitutivo sono calcolate, per ciascuno “stato avanzamento lavori” (SAL), nella misura del 20% (venti per cento) dei costi diretti agevolabili del programma di investimento. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi alle attività di funzionamento dell’impresa e che vengano imputate con calcolo pro-rata a tali attività. Tali spese sono dichiarate su base forfetaria, purché in sede di rendicontazione sia resa dall’impresa l’illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l’imputazione pro-rata delle medesime spese, fermo restando l’obbligo da parte della medesima impresa di garantire in sede di ispezione o controllo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, la dimostrazione dell’effettivo sostenimento delle spese mediante l’esibizione della corrispondente documentazione amministrativo/contabile.
Le spese relative ai beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo o nell’erogazione del servizio, sono localizzati presso altre unità produttive dell’impresa o di altre imprese dello stesso gruppo o di terzi, sono ammissibili alle agevolazioni purché:
a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
b) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 335 del 30 novembre 1978, e successive modifiche e integrazioni;
c) siano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
d) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
e) i beni non siano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell’impresa titolare delle agevolazioni;
f) il legale rappresentante dell’impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa sotto forma di DSAN.
Le spese sono ammesse al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali.
L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa è una spesa ammissibile solo se non sia dalla stessa recuperabile. Resta fermo l’obbligo da parte della medesima impresa di garantire in sede di ispezione o controllo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, la dimostrazione dell’effettivo sostenimento dell’IVA mediante l’esibizione della corrispondente documentazione amministrativo/contabile.
I pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di investimento, ad eccezione delle spese generali, possono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento. Per le imprese appartenenti a un gruppo, i predetti pagamenti possono essere disposti anche dall’impresa del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
Art. 5.
(Agevolazioni concedibili)
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato all’articolo 6 del decreto istitutivo e, con riferimento agli specifici settori in cui operano le imprese beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de minimis.
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nella forma di finanziamento a tasso agevolato a valere sul FRI, nei limiti di cui al comma 3, nonché di contributo alla spesa a valere sul FCS, riconosciuto in aggiunta al Finanziamento agevolato, nei limiti di cui al comma 7.
Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di Finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all’80% (ottanta per cento). Nell’ambito del contratto di Finanziamento, una quota pari al 30% (trenta per cento) è costituita dal Finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70% (settanta per cento), è costituita dal Finanziamento agevolato.
Il tasso di interesse da applicare al Finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) annuo.
L’impresa deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento attraverso l’apporto di risorse proprie, ovvero mediante finanziamento esterno, per un importo pari ad almeno il 20% (venti per cento) delle spese ammissibili complessive.
La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 (quindici) anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento.
Il contributo di cui al decreto di accesso al contributo è concesso nella misura massima del 5% (cinque per cento) delle spese ammissibili complessive per i programmi di investimento che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e con spese ammissibili non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.
Art. 6.
(Cumulo delle agevolazioni)
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di “de minimis”, nei limiti dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis. In fase di prima applicazione l’impresa, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è tenuta a rendere specifica dichiarazione in merito agli aiuti eventualmente percepiti.
Art. 7.
(Valutazione istruttoria)
Il Ministero, per il tramite dell’Agenzia, procede agli adempimenti previsti dall’articolo 9, comma 7, del decreto istitutivo, secondo l’ordine cronologico di presentazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione, ovvero dal completamento della documentazione di cui al comma 2. In tale ambito, sono verificate, in particolare, la coerenza della documentazione pervenuta e l’adeguatezza del piano progettuale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale.
Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda di agevolazione, ovvero dei documenti alla stessa allegati, il Ministero procede alla trasmissione all’impresa, a mezzo PEC, delle necessarie richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti. In tali casi, ai fini della decorrenza dei termini previsti per i successivi adempimenti, rileva la data risultante dalla PEC di completamento della documentazione richiesta dal Ministero.
L’impresa è tenuta a fornire a mezzo PEC le integrazioni documentali e i chiarimenti di cui al comma 2 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, il Ministero trasmette al Comitato la scheda illustrativa. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il Ministero invia all’impresa e alla Banca finanziatrice una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Comitato opera seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle schede illustrative ed esprime il proprio parere sull’ammissibilità delle singole iniziative nelle modalità e nei tempi previsti dall’articolo 7, comma 4, del decreto interministeriale. A conclusione della valutazione, il Comitato provvede a comunicare al Ministero il parere espresso.
A conclusione dello svolgimento delle attività di cui al comma 5, in caso di esito positivo, il Ministero trasmette a CDP il parere espresso dal Comitato, ai fini dell’adozione della delibera di finanziamento agevolato. In caso di esito negativo, il Ministero invia all’impresa e alla Banca finanziatrice una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
CDP, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento del parere di cui al comma 6, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero.
Art. 8.
(Provvedimento di concessione)
Successivamente al ricevimento della delibera di Finanziamento agevolato, tenuto conto delle risorse disponibili, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette all’impresa, a CDP e alla Banca finanziatrice ai fini degli adempimenti di cui al comma 4.
Con il provvedimento di cui al comma 1 è determinato e concesso il contributo di cui all’articolo 5, comma 7.
Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati l’ammontare delle spese ammissibili, l’ammontare del Finanziamento agevolato e la misura minima del Finanziamento bancario, il tasso da applicare al Finanziamento agevolato, la durata del Finanziamento e del relativo preammortamento, la forma e l’ammontare delle agevolazioni in termini di ESL, gli impegni dell’impresa anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, gli adempimenti a carico della stessa impresa, nonché le condizioni di revoca o di interruzione dei benefici e l’eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.
L’efficacia del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata alla stipula del contratto di Finanziamento. La predetta stipula deve intervenire entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale proroga concessa dal Ministero su richiesta motivata dell’impresa o della Banca finanziatrice. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la decadenza del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Art. 9.
(Avvio e ultimazione del programma di investimento)
Il programma di investimento deve essere avviato, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3 e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento.
Ai fini del comma 1, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione di verifichi prima.
Il programma di investimento deve essere realizzato entro 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento. L’impresa beneficiaria può richiedere al Ministero, entro 2 (due) mesi antecedenti la scadenza del predetto termine, una proroga per l’ultimazione del programma di investimento per una durata non superiore a 6 (sei) mesi. Il Ministero, ricevuta la richiesta di proroga da parte dell’impresa, acquisisce la valutazione della Banca finanziatrice e, in caso di esito positivo, comunica all’impresa e alla stessa Banca finanziatrice l’avvenuta concessione della proroga nonché l’eventuale variazione del provvedimento di concessione. La Banca finanziatrice procede alla modifica del contratto di Finanziamento e provvede alla comunicazione di cui all’articolo 11, comma 2. In caso di esito negativo, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza all’impresa, dandone comunicazione alla Banca finanziatrice.
Art. 10.
(Erogazione delle agevolazioni)
Le richieste di erogazione del Finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema reso disponibile dal Ministero con successivo provvedimento, a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto istitutivo, sono presentate al Ministero, a mezzo PEC, all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali ” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo del predetto schema, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità dell’istanza.
Nel periodo di realizzazione del programma agevolato, l’ammontare complessivo delle erogazioni non può superare il 90 (novanta) per cento delle agevolazioni concesse. Il restante 10 (dieci) per cento, da sottrarre all’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, è erogato a saldo a seguito degli accertamenti di cui al comma 8. Fatta salva l’erogazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 7, il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti, nei limiti previsti dalla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, dal contratto di Finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 6 (sei), oltre l’ultimo a saldo. In ogni caso, ogni stato di avanzamento non può essere inferiore al 15 (quindici) per cento del totale delle spese previste dal programma di investimento, fatta eccezione per l’ultimo stato di avanzamento che può essere inferiore.
Le richieste di erogazione di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale richiesta di anticipazione che è presentata direttamente alla Banca finanziatrice, sono presentate in relazione a stati d’avanzamento del programma di investimento, sulla base di titoli di spesa non necessariamente quietanzati. In caso di anticipazione, la Banca finanziatrice, successivamente alla richiesta dell’impresa e prima dell’erogazione della quota spettante, richiede al Ministero la verifica delle condizioni di cui al comma 6. Per ciascuna richiesta di erogazione, ad eccezione della prima, l’impresa è comunque tenuta alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati nell’ambito della richiesta di erogazione precedente.
L’ultimo stato di avanzamento, inoltre, deve essere presentato a fronte di titoli di spesa quietanzati.
La richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento deve intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento. Per ultimazione del programma si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell’agevolazione.
Ai fini dell’erogazione a saldo di cui al comma 4, l’impresa presenta il rapporto tecnico finale redatto secondo lo schema di cui all’allegato 3.
L’erogazione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla verifica delle condizioni di erogabilità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo.
Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione di cui al comma 1, procede alla verifica delle condizioni di erogabilità secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto interministeriale.
In caso di esito positivo, il Ministero comunica alla Banca finanziatrice la quota corrispondente di Finanziamento erogabile entro 30 (trenta) giorni per gli stati di avanzamento, ovvero entro 60 (sessanta) giorni per il saldo finale, dalla ricezione della corrispondente richiesta di erogazione ovvero della relativa documentazione in forma completa.
Ai fini dell’erogazione del saldo dell’agevolazione ovvero per il recupero del maggior importo eventualmente erogato, il Ministero, a seguito del sopralluogo di cui all’articolo 13, comma 2 e tenuto conto anche del rapporto tecnico finale di cui al comma 5, provvede a determinare l’importo dell’agevolazione spettante in via definitiva e a comunicare gli esiti dell’istruttoria alla Banca finanziatrice. In caso di superamento dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti de minimis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto istitutivo.
Ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’articolo 5 comma 7, l’impresa presenta, unitamente alla richiesta di cui al comma 4, la richiesta di erogazione redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile con il provvedimento direttoriale di cui al comma 1. L’Agenzia provvede, a seguito delle verifiche di cui al comma 7 e tenuto conto di quanto previsto dal comma 8, all’erogazione del contributo spettante.
La quota di contributo spettante è resa disponibile dall’Agenzia sul conto corrente indicato dall’impresa nella richiesta di erogazione entro 80 (ottanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 9, fatto salvo l’ulteriore termine necessario ai fini dell’espletamento delle verifiche di erogabilità anche per eventuali variazioni intervenute ai sensi dell’articolo 11.
In caso di parziale realizzazione del programma di investimento, l’impresa presenta, unitamente al rapporto tecnico finale di cui al comma 5, la relazione integrativa di cui all’articolo 11, comma 4. In tal caso, le agevolazioni sono commisurate ai costi dell’investimento realizzato e subordinate alla verifica da parte dell’Agenzia dell’organicità e della funzionalità dell’intervento, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5.
Art. 11.
(Variazioni)
L’impresa comunica tempestivamente al Ministero, a mezzo PEC, e alla Banca finanziatrice ogni variazione dei dati esposti nella domanda di agevolazione.
Le variazioni che comportano la modifica delle condizioni previste dal contratto di Finanziamento sono comunicate tempestivamente al Ministero.
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, ai fini del mantenimento delle agevolazioni erogate l’impresa è tenuta al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 13, nonché degli ulteriori obblighi previsti dal presente decreto.
Le variazioni di cui al comma 1 riguardanti l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, gli obiettivi, i termini e le modalità di realizzazione del programma di investimento, nonché quelle relative alla natura soggettiva dell’impresa, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, a mezzo PEC, e alla Banca finanziatrice, unitamente a un’adeguata relazione illustrativa.
Le modifiche che comportano le variazioni di cui al comma 4 sono subordinate all’approvazione del Ministero. Ai fini della predetta approvazione, il Ministero può richiedere alla Banca finanziatrice la valutazione del merito di credito nonché una verifica degli impatti socioambientali del programma di investimento. Nel caso in cui la Banca finanziatrice evidenzi, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 4, modifiche all’impatto socio-ambientale del programma di investimento, il Ministero ne dà comunicazione al Comitato, che procede a rinnovare il proprio parere nelle modalità e nei termini di cui all’articolo 7, comma 5.
In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del programma di investimento è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 1. Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati, complessivamente o per singola tipologia, non può comunque comportare un incremento delle agevolazioni concesse. La rimodulazione delle voci di spesa è valutata dal Ministero preliminarmente all’erogazione delle agevolazioni.
I beni acquisiti e installati presso l’unità produttiva indicata in sede di domanda di agevolazione non possono essere destinati ad altra unità produttiva nei 3 (tre) anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimento per le PMI, ovvero 5 (cinque) anni per le grandi imprese.
Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto giuridico beneficiario relativa a operazioni societarie e risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, a mezzo PEC, al Ministero. Il Ministero valuta il possesso dei requisiti per l’ottenimento ovvero il mantenimento delle agevolazioni, richiedendo all’impresa e alla Banca finanziatrice ogni documentazione utile a tal fine.
Art. 12.
(Revoche)
Il Ministero dispone la revoca totale o parziale del Finanziamento agevolato e del contributo di cui all’articolo 5, comma 7, nei seguenti casi:
a) qualora sia verificata l’assenza di uno o più requisiti dell’impresa, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa e non sanabili;
b) l’impresa non porti a conclusione il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto di Finanziamento ovvero il maggior termine assegnato dal Ministero con la concessione della proroga di cui all’articolo 9, comma 3;
c) l’impresa trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dal completamento del medesimo programma per le grandi imprese ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
d) l’impresa cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’attività, prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal completamento del programma di investimento per le grandi imprese ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
e) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell’impresa prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dal completamento del programma di investimento per le grandi imprese ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
f) l’impresa non consenta i controlli dell’Agenzia sulla realizzazione del programma di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dal decreto istitutivo ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 14;
g) l’impresa non rimborsi gli interessi di preammortamento ovvero le rate del Finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso. In tale circostanza, l’inadempienza dell’impresa è comunicata al Ministero dalla Banca finanziatrice;
h) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di Finanziamento, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa, come specificati dal presente decreto ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), la revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, ferma restando la revoca totale delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate risulti che il programma di investimento non mantiene la propria organicità e funzionalità.
Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c), qualora l’atto di disposizione sia autorizzato dal Ministero, la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all’immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento obbligatorio. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è comunque parziale, ma è riferita all’importo dell’intera spesa relativa all’immobilizzazione interessata, sempre che il programma di investimento mantenga la propria organicità e funzionalità.
Nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere d) ed e), ad eccezione delle operazioni societarie autorizzate ai sensi dell’articolo 11, comma 8, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di investimento, comprensivo di eventuale proroga. La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di investimento.
Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera g), la revoca è commisurata alla parte di finanziamento non restituita.
La revoca totale delle agevolazioni, disposta dal Ministero, comporta la risoluzione del contratto di Finanziamento. In tal caso, l’impresa non ha diritto alle quote di Finanziamento ancora da erogare ed è tenuta alla restituzione delle quote di Finanziamento agevolato erogate e dell’importo del beneficio fruito, nei termini e nelle modalità indicate nel contratto di Finanziamento, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo.
7 In caso di revoca parziale, il Ministero procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti. Le quote di Finanziamento agevolato non spettanti e le quote di agevolazione fruite, fatto salvo quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, sono restituite dall’impresa nei termini e nelle modalità di cui al comma 6.
La revoca, totale o parziale, del contributo di cui all’articolo 7, comma 5, è disposta dal Ministero, che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ricorrano le circostanze, delle maggiorazioni di tasso e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 13.
(Vigilanza, controlli e ispezioni)
In ogni fase del procedimento il Ministero, anche tramite l’Agenzia, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
Ai fini dell’accertamento riguardante la realizzazione dell’intervento, nonché del riscontro sull’operatività dell’iniziativa finanziata e sulla corretta fruizione delle agevolazioni, l’Agenzia, successivamente alla richiesta di erogazione da parte dell’impresa ai sensi dell’articolo 10, comma 4, provvede a effettuare un sopralluogo presso l’unità produttiva oggetto dell’investimento. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti al presente decreto;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi giustificativi di pagamento;
e) l’esistenza, la funzionalità e la pertinenza delle spese rendicontate, rispetto allo svolgimento dell’attività agevolata;
f) l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall’impresa nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento l’impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
Art. 14.
(Monitoraggio interventi e valutazione di impatto)
Ai fini del monitoraggio e della valutazione ai sensi dell’articolo 15 del decreto istitutivo, gli impatti attesi dell’intervento di cui al presente decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1.
Art. 15.
(Oneri informativi e rinvio)
In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato 4 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto istitutivo, dal decreto interministeriale, dal decreto di accesso al contributo, nonché dal presente decreto.
Resta fermo quant’altro previsto dal decreto istitutivo, dal decreto interministeriale e dal decreto di accesso al contributo e non espressamente richiamato dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
Allegato 3
(testo dell’allegato)
Allegato 4
(testo dell’allegato)
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