MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 26 marzo 2021
Nuovo Bando Macchinari innovativi – Termini e modalità per la presentazione delle domande nell’ambito del secondo sportello
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 30 ottobre 2019, i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto.
Art. 2
(Termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del secondo dei due sportelli agevolativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, i soggetti proponenti individuati all’articolo 4 del medesimo decreto possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27 aprile 2021 secondo le modalità indicate all’articolo 3 del decreto direttoriale 23 giugno 2020.
2. Per le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero per le PMI non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica di cui al comma 1 può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune della rete, ovvero al legale rappresentante della PMI. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec), a partire dalle ore 10.00 del 6 aprile 2021 una specifica richiesta alla Pec nuovobando.macchinarinnovativi@pec.mise.gov.it, riportante nell’oggetto “Nuovo bando Macchinari Innovativi – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma per la compilazione e l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente l’istanza.
3. Le domande di accesso alle agevolazioni, nell’ambito dello sportello regolato dal presente provvedimento, possono essere presentate sulla base dell’iter di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 23 giugno 2020, secondo la seguente tempistica:
a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021;
b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021.
Art. 3
(Indicazioni operative per l’istruttoria delle domande di agevolazione)
1. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia presentato una domanda di agevolazione anche nell’ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, la valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 23 giugno 2020, viene effettuata con riferimento a entrambi i programmi di investimento presentati a valere sul decreto ministeriale 30 ottobre 2019. A tal fine, il Ministero verifica la relazione di cui al medesimo articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 23 giugno 2020 considerando:
a) il “Cflow” del soggetto richiedente desumibile in base ai dati relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali, società di persone e liberi professionisti, sulla base dei dati relativi all’ultima dichiarazione dei redditi;
b) l’importo annuo complessivo dei finanziamenti agevolati da restituire da parte del soggetto richiedente, determinato sulla base di entrambe le domande presentate a valere sul decreto ministeriale 30 ottobre 2019.
Art. 4
(Disposizioni finali)
1. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 23 giugno 2020 non espressamente modificato dal presente provvedimento. Restano altresì confermati gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, nonché gli allegati informativi 6, 7, 8 e 9 del medesimo decreto.
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