MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 27 dicembre 2013
Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all’articolo 15 della legge 266/97 a seguito dell’istituzione della Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità»
Art. 1
Approvazione delle modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottate dal Comitato di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella seduta dell’11 aprile 2013.
2. Nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riportato il testo delle modifiche di cui al comma 1.
Art. 2
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
All’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012, dopo la lettera pp) della Parte I, Definizioni, è inserita la seguente:
«pp-bis): “Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità”: la sezione speciale del Fondo destinata alla concessione della garanzia a favore delle Imprese femminili, istituita ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e dell’Atto di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze;»
Alla fine della Parte II, Garanzia diretta, dopo la lettera I è inserita la seguente:
«L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ – PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI
1. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità (di seguito “Sezione speciale) può essere richiesta dai soggetti beneficiari finali mediante la presentazione al Gestore – MCC, tramite posta (raccomandata a/r) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal Gestore – MCC con apposita circolare, dell’apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il Gestore – MCC assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti beneficiari finali richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal Gestore – MCC con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.
3. Il Gestore – MCC valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente.
4. Le richieste sono respinte d’ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore – MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore – MCC stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L’acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del Gestore – MCC.
6. Il Gestore – MCC comunica, via fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore – MCC con apposita circolare, al soggetto beneficiario finale richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore – MCC si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potrà presentare al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento, il modulo di cui all’Allegato 4 alle presenti Diposizioni Operative e copia della comunicazione dell’esito di cui al paragrafo L.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato, il soggetto finanziatore deve presentare al Gestore – MCC, previa positiva valutazione del merito di credito dell’impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull’apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, tramite fax o posta (raccomandata A/R). Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore – MCC oltre il suddetto termine.
Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.
9. L’efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del Gestore – MCC della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore – MCC la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall’impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il Gestore – MCC conferma al soggetto finanziatore l’efficacia della garanzia del Fondo. Tale conferma è comunicata in forma scritta (posta – Raccomandata A/R – o fax) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.
La prenotazione della garanzia della Sezione speciale è deliberata dal Comitato subordinatamente all’esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Sezione stessa.”
Alla fine della Parte III, Controgaranzia, dopo la lettera I è inserita la seguente:
“L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ – PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI
1. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità (di seguito Sezione speciale) può essere richiesta dai soggetti beneficiari finali mediante la presentazione al Gestore – MCC, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal Gestore – MCC con apposita circolare, dell’apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il Gestore – MCC assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti beneficiari finali richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal Gestore – MCC con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.
3. Il Gestore – MCC valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente.
4. Le richieste sono respinte d’ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore – MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore – MCC stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L’acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata nell’apposita circolare del Gestore – MCC.
6. Il Gestore – MCC comunica, via fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore – MCC con apposita circolare, al soggetto beneficiario finale richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore – MCC si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potrà presentare al soggetto garante la domanda di finanziamento, il modulo di cui all’Allegato 4 alle presenti Diposizioni Operative e copia della comunicazione dell’esito di cui al paragrafo L.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto garante deve presentare al Gestore – MCC, previa positiva valutazione del merito di credito dell’impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull’apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, tramite fax o posta (raccomandata A/R). Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore – MCC oltre il suddetto termine.
Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.
9. L’efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del Gestore – MCC della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore – MCC la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall’impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il Gestore – MCC conferma al soggetto finanziatore l’efficacia della garanzia del Fondo. Tale conferma è comunicata in forma scritta (posta – Raccomandata A/R – o fax) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.
12. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità è deliberata dal Comitato subordinatamente all’esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Riserva stessa.».
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 gennaio 2014, n. 9.