MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 27 dicembre 2021
Criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse aggiuntive al Fondo di sostegno al venture capital per investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili al fine della realizzazione di progetti a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, nonché modalità per l’assegnazione dei finanziamenti ai medesimi progetti
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto ministeriale 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176;
b) «Fondo di co-investimento MiSE»: il fondo di investimento mobiliare, gestito dalla SGR, alimentato con le risorse finanziarie di cui all’art. 1, commi 121 e 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che investe, unitamente a investitori privati terzi, nelle imprese ammissibili;
c) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall’art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;
d) «Fondi per il venture capital»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituiti sotto forma di società di investimento a capitale fisso ovvero di fondi di investimento alternativo di cui all’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, da ultime intervenute con l’art. 1, comma 219 della legge n. 145 del 2018;
e) «impresa femminile»: la società di capitale le cui quote di partecipazione sono detenute, in maggioranza, da donne;
f) «legge n. 178/2020»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «SGR»: la società di gestione del risparmio di cui all’art. 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018;
i) «side letter»: la «side letter» al regolamento del Fondo di co-investimento MiSE che verrà sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, secondo quanto indicato all’art. 4 del presente decreto.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 108, della legge n. 178/2020, il presente decreto definisce i criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 107, della medesima legge n. 178/2020, nonché le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.
Art. 3
Selezione e individuazione dei fondi da integrare
1. Il Ministero utilizza le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020 per sottoscrivere ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE, le cui relative risorse sono riservate a investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili che realizzano i progetti imprenditoriali di cui all’art. 4, così come definito nella side letter.
2. Fatte salve le specificità previste all’art. 4, il Fondo di co-investimento MiSE opera con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2019 (ndr. decreto ministeriale 27 giugno 2019) e secondo la disciplina del proprio regolamento di gestione.
Art. 4
Modalità di assegnazione delle risorse ai progetti imprenditoriali
1. Il Fondo di co-investimento MiSE investe le risorse di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, per il tramite della SGR, per sostenere lo sviluppo di imprese femminili che presentano progetti imprenditoriali a elevata innovazione ovvero ad alto contenuto di innovazione tecnologica e che prevedono il rientro dell’investimento iniziale nel lungo periodo. Ai fini dell’intervento, le imprese femminili non devono essere quotate in mercati regolamentati e devono trovarsi nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attivita(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing).
2. Le risorse di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020 possono essere investite dal Fondo di co-investimento MiSE direttamente nel capitale delle imprese femminili ammissibili, ovvero mediante sottoscrizione di quote di Fondi per il venture capital che investono nelle imprese femminili di cui al comma 1.
3. I progetti imprenditoriali delle imprese femminili di cui al presente articolo devono essere realizzati nel territorio italiano.
Art. 5
Side Letter
1. Lo schema di side letter è tempestivamente trasmesso dalla SGR al Ministero per la propria preventiva approvazione, prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE.
2. Il Ministero, entro 15 giorni dalla trasmissione della side letter, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria approvazione della medesima side letter, procede alla sua sottoscrizione ed alla sottoscrizione delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE.
Art. 6
Commissioni
1. Per la gestione delle risorse di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, alla SGR sono riconosciute le medesime commissioni previste dal vigente regolamento di gestione del Fondo di co-investimento MiSE, che gravano sulle medesime risorse.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2019 (ndr. decreto ministeriale 27 giugno 2019).
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