MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 27 febbraio 2019
Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020
Art. 1
Contributo delle società cooperative
Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fasce e importo | Parametri | |||
---|---|---|---|---|
Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato | ||
a) | € 280,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
b) | € 680,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
c) | € 1.350,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
d) | € 1.730,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 1.000.000.01 a € 2.000.000,00 |
e) | € 2.380,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | superiore a € 2.000.000,00 |
Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all’art. 2424 del codice civile – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile.
I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
L’aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.
Come disposto dall’art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Art. 2
Contributo delle banche di credito cooperativo
Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fasce e importo | Parametri | ||
---|---|---|---|
Numero soci | Totale attivo (migliaia di euro) | ||
a) | € 1.980,00 | fino a 980 | fino a 124.000 |
b) | € 3.745,00 | da 981 a 1680 | da 124.001 a 290.000 |
c) | € 6.660.00 | oltre 1680 | oltre 290.000 |
Art. 3
Contributo delle società di mutuo soccorso
Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fasce | Importo (in euro) | Numero soci | Contributi mutualistici (in euro) |
---|---|---|---|
a | € 280,00 | fino a 1.000 | fino a 100.000 |
b | € 560,00 | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
c | € 840,00 | oltre 10.000 | oltre 500.000 |
Art. 4
Calcolo del contributo
La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
L’ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.
Art. 5
Limitazioni ed eccezioni
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2019/2020 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie, l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.
Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2019.
Art. 6
Modalità di versamento dei contributi dovuti al Ministero dello sviluppo economico
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice | Descrizione |
---|---|
3010 | contributo biennale- maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento |
3011 | – maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie- interessi per ritardato pagamento |
3014 | – sanzioni |
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 pre-compilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all’indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it.
Art. 7
Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza
I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all’Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 8
Ritardato od omesso pagamento
Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
Art. 9
Termine per il versamento del contributo
Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
Art. 10
Norme finali
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 agosto 2020 - Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2020, dagli intermediari di assicurazione e…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 09 settembre 2021 - Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2021, dagli intermediari di assicurazione e…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 06 settembre 2022 - Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione…
- Agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 novembre 2020 - Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 02 febbraio 2021 - Riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…