MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 27 luglio 2021

A settembre i contributi a fondo perduto per tessile, moda e accessori

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1.In attuazione di quanto previsto dall’articolo 48-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i criteri per l’individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al medesimo articolo 48-bis.

Art. 2

(Settori ammissibili)

1.Ai sensi di quanto stabilito dell’articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono accedere al credito d’imposta di cui al medesimo articolo 48-bis i soggetti, esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

2.Rientrano nei settori di cui al comma 1 le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007:

Codice ATECO

Descrizione

13.10.00Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00Tessitura
13.30.00Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
13.92.20Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10Fabbricazione di ricami
13.99.20Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
14.19.21Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10Fabbricazione di calzature
15.20.20Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

3.Ai fini dell’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

4.Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 48-bis e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.