MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 27 maggio 2022

Piattaforma Incentivi.gov – Modalità operative

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) Autorità responsabile: per gli interventi che costituiscono aiuti di Stato rientranti nell’ambito di applicazione del Registro nazionale aiuti, l’Autorità responsabile come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, tenuta alla registrazione nel predetto Registro del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc. Per gli interventi che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi del periodo precedente, fatta salva l’eventuale individuazione per legge, il soggetto cui, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione dell’intervento ovvero, in caso di intervento per il quale non sia prevista l’adozione di un provvedimento di attuazione, la struttura amministrativa competente per l’intervento secondo l’organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;

b) “decreto ministeriale 30 settembre 2021”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante “Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»”;

c) “interventi”: gli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo, le cui informazioni sono contenute nella piattaforma incentivi.gov ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 30 settembre 2021, intesi come misure, attivate con bandi, avvisi, istruzioni, chiamate per manifestazione di interesse o altri provvedimenti comunque denominati, che prevedono agevolazioni, sotto qualsiasi forma, riconosciute ai soggetti che svolgono attività economiche, da parte di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di altri soggetti pubblici o privati, a valere su risorse pubbliche. Rientrano tra gli interventi anche le iniziative che agevolano indirettamente le attività economiche attraverso misure che prevedono agevolazioni rivolte ai cittadini;

d) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

e) “piattaforma incentivi.gov”: la piattaforma on-line Incentivi.gov.it, istituita presso il Ministero dall’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, come disciplinata dalle successive modifiche di cui all’articolo 39-bis al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

f) “referente della redazione”: il soggetto incaricato, previo accreditamento secondo le disposizioni definite dal presente decreto, della elaborazione della scheda intervento attraverso il sistema CMS e a partire dalle informazioni rese disponibili dal Registro nazionale aiuti;

g) “Registro nazionale aiuti”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e le successive relative evoluzioni o estensioni realizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 30 settembre 2021;

h) “scheda intervento”: il set di informazioni consultabile liberamente accedendo al portale della piattaforma incentivi.gov, elaborato per ciascun intervento censito dalla stessa piattaforma;

i) “sistema CMS”: il sistema redazionale per la gestione e la valorizzazione dei contenuti oggetto di pubblicazione nella piattaforma incentivi.gov.

Art. 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 30 settembre 2021, le disposizioni specifiche e tecniche per l’implementazione e l’organizzazione dei contenuti della piattaforma incentivi.gov e, in particolare, definisce:

a) le disposizioni necessarie in materia di funzionamento e i criteri classificatori delle informazioni sugli interventi censiti dalla piattaforma;

b) il modello di scheda informativa reso disponibile dalla stessa per ciascuno dei predetti interventi, specificandone anche il processo redazionale;

c) i flussi di alimentazione delle informazioni;

d) le funzionalità offerte dalla predetta piattaforma, anche in termini di servizi personalizzati agli utenti.

2. In relazione ai diversi profili di utenza, il presente decreto indica, altresì, le specifiche modalità per l’accesso e l’accreditamento eventualmente occorrente.

3. In sede di prima applicazione, sono inseriti nella piattaforma incentivi.gov gli interventi di competenza del Ministero. È fatta salva la possibilità per le altre Amministrazioni di richiedere l’inserimento degli interventi di propria competenza, integrando le informazioni fornite dal Registro nazionale aiuti, con le modalità previste dal presente decreto.

4. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2021.

Art. 3

(Disposizioni generali di funzionamento)

1. L’infrastruttura della piattaforma incentivi.gov consta di un portale on-line, avente l’organizzazione e le funzionalità definite dal presente articolo, e del sistema CMS, alimentato dalle informazioni presenti nel Registro nazionale aiuti e destinato alla elaborazione dei contenuti redazionali pubblicati nel portale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.

2. Il portale on-line, raggiungibile all’indirizzo www.incentivi.gov.it, è organizzato in un’area pubblica, accessibile liberamente da chiunque per finalità di consultazione delle informazioni pubblicate sui diversi interventi, e in aree riservate, che, previa adeguata abilitazione, prevedono percorsi di accesso a diverse funzionalità, in relazione ai profili di utenza e alle finalità dell’accesso.

3. La consultazione da parte dell’utente delle informazioni presenti nell’area pubblica di cui al comma 2, può avvenire:

a) accedendo al catalogo degli interventi, classificati secondo i criteri indicati all’articolo 4;

b) compiendo ricerche libere, anche attraverso l’utilizzo di parole chiave relative ai criteri indicati all’articolo 4;

c) effettuando ricerche personalizzate, che, attraverso percorsi guidati di profilazione definiti sulla base delle caratteristiche dell’interessato, dei fabbisogni e degli ambiti nei quali lo stesso intende operare, consentono di identificare l’offerta di interventi disponibili più idonea a soddisfare la domanda particolare di sostegno.

4. L’accesso riservato di cui al comma 2 è destinato:

a) ai referenti della redazione e ai soggetti incaricati della validazione delle informazioni pubblicate nella piattaforma incentivi.gov individuati dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4, nonché all’Ufficio Stampa del Ministero, al fine di raggiungere il sistema CMS;

b) agli utenti pubblici e privati che intendono fruire dei servizi di cui all’articolo 7, resi disponibili dalla piattaforma.

5. Fermo restando il processo redazionale definito dall’articolo 5 e dall’Allegato n. 2 al presente provvedimento, l’Ufficio stampa del Ministero coordina e indirizza la comunicazione e la promozione della piattaforma incentivi.gov, impartendo le indicazioni per la presentazione dei contenuti.

Art. 4

(Classificazione delle informazioni)

1. L’elaborazione, attraverso il sistema CMS accessibile dall’apposita area riservata del portale della piattaforma incentivi.gov, e la pubblicazione, nell’area pubblica dello stesso portale, dei contenuti redazionali avvengono sulla base di un sistema di classificazione e catalogazione degli interventi, fondato sui seguenti criteri generali:

a) amministrazione di riferimento e ulteriori informazioni sull’anagrafica dell’intervento, quali base giuridica, informazioni relative ai provvedimenti di attuazione, inclusi quelli di apertura e chiusura dei termini di presentazione delle domande o di operatività dell’intervento, e soglie di importo delle iniziative agevolate;

b) stato dell’intervento, che discrimini l’eventuale stato di attività o inattività, anche temporanea, dell’intervento;

c) tipologia di soggetto beneficiario e sua dimensione di impresa, ove applicabile;

d) forma del sostegno;

e) ambito di applicazione dell’intervento, sotto il profilo territoriale, materiale e settoriale;

f) finalità dell’intervento.

Art. 5

(Schede interventi)

1. Per ciascun intervento da essa censito, la piattaforma incentivi.gov rende disponibile una specifica scheda intervento, recante i contenuti individuati all’Allegato n. 1 al presente provvedimento.

2. Le schede intervento sono disponibili per finalità di consultazione nel portale di cui all’articolo 3, comma 1, e sono formate e aggiornate, attraverso il sistema CMS, dai referenti della redazione di ciascun intervento, individuati all’interno dell’unità organizzativa responsabile dell’interventi, che verificano, sistematizzano e integrano, sulla base dei criteri di catalogazione previsti dall’articolo 4, il set informativo acquisito dal Registro nazionale aiuti.

3. A fini della pubblicazione, le schede elaborate dai referenti della redazione sono previamente validate, attraverso apposite funzionalità del sistema CMS, dall’unità organizzativa responsabile dell’intervento e dall’Autorità responsabile.

4. Per il Ministero, il referente della redazione è individuato all’interno della Divisione responsabile di ciascun intervento e ogni scheda intervento è validata, in successione, dalla Divisione e dalla Direzione di appartenenza della Divisione medesima.

5. Il processo redazionale e di approvazione indicato dal presente articolo e le modalità di accreditamento dei soggetti interessati sono precisati dall’Allegato n. 2 al presente provvedimento.

Art. 6

(Flussi informativi tra sistemi)

1. Per consentire l’utilizzo delle informazioni presenti nel Registro nazionale aiuti ai fini del presente decreto, nonché il costante aggiornamento delle informazioni sugli interventi censiti dalla piattaforma incentivi.gov, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero implementa protocolli di comunicazione che consentano l’interoperabilità tra il sistema CMS e il Registro nazionale aiuti. I tracciati di dettaglio relativi ai flussi informativi di cui al comma 1 sono definiti nell’Allegato n. 3 al presente provvedimento.

2. Per il corretto ed efficace funzionamento dei flussi informativi tra i sistemi di cui al comma 1:

a) l’Autorità responsabile di ciascun intervento assicura la tempestiva registrazione nel Registro nazionale aiuti dell’avvenuta attivazione dell’intervento, non appena sia pubblicato il bando, l’avviso, il provvedimento di istruzioni, la chiamata per manifestazione di interesse o il provvedimento comunque denominato che disciplina l’accesso alle agevolazioni;

b) il referente della redazione è responsabile del costante aggiornamento delle informazioni pubblicate nel portale della piattaforma incentivi.gov e assicura la presenza delle schede intervento fin dalla registrazione operata dall’Autorità responsabile ai sensi della lettera a);

c) qualora la necessità di aggiornamento delle informazioni pubblicate nel portale della piattaforma incentivi.gov sia relativa ai dati acquisiti dal Registro nazionale aiuti, i soggetti abilitati secondo le modalità di funzionamento del medesimo Registro, incluso il referente della redazione ove a ciò accreditato, curano il tempestivo aggiornamento del Registro stesso.

Art. 7

(Servizi personalizzati offerti dalla piattaforma)

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero provvede a sviluppare, in linea con il progetto finanziato a valere Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, ulteriori funzionalità della piattaforma incentivi.gov, utili a consentire il rilascio di servizi personalizzati di informazione a favore di cittadini e imprese ovvero, per le finalità di cui al comma 2, di pubbliche amministrazioni, resi disponibili sulla base delle abilitazioni descritte in sede di accesso ai servizi stessi.

2. I servizi di informazione offerti alle pubbliche amministrazioni favoriscono la conoscenza approfondita degli interventi nazionali, anche ad orientamento delle scelte di sostegno e della progettazione di nuovi strumenti. Ai predetti fini, la banca di dati utilizzata per tali servizi e accessibile in via riservata è costituita in modo da fornire anche i dati di avanzamento delle iniziative e consentire di operare elaborazioni a supporto di analisi.

Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it. Dell’adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

(Testo dell’allegato)