MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 28 gennaio 2022
Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale. Modifiche ai dd.mm. 3 luglio 2015 e 8 marzo 2017 recanti la disciplina della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale e del settore culturale e creativo
Art. 1
(Modifiche al decreto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017)
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole “Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione” sono sostituite dalle parole “Per la gestione” e le parole “all’erogazione” sono sostituite con le parole “per l’erogazioni“;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., al fine di assicurare la più ampia diffusione dell’intervento agevolativo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, può sottoscrivere protocolli d’intesa con soggetti giuridici operanti nel settore del sostegno alla crescita delle imprese cooperative.”;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole da “che rientrino” a “(tremilioni/00)” sono soppresse;
c) all’articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per i programmi di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo di cui al presente decreto è concesso ad integrazione del finanziamento agevolato, secondo quanto di seguito indicato:
a) per i programmi di investimento di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili, mentre è concesso fino al 15 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;
b) per i programmi di investimento di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, mentre è concesso fino al 5 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;
c) per i programmi di investimento di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle altre aree del territorio nazionale, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili, mentre per quelli realizzati da grandi imprese è concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili nel limite del massimale disponibile ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.“;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Per i programmi di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015, riguardanti le attività agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo è concesso, ad integrazione del finanziamento agevolato, nella misura massima del 15 per cento delle spese ammissibili, nei limiti, rispettivamente, del Regolamento n. 1408/2013 e del Regolamento n. 717/2014“;
“1-ter. Per i programmi di investimento connessi all ’occupazione di lavoratori con disabilità, di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera b), del decreto 3 luglio 2015, il contributo è concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili“;
“1-quater. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità e dei massimali di aiuto previsti dall’articolo 6 del decreto 3 luglio 2015. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione superi i predetti limiti, l’importo del contributo è ridotto al fine di garantirne il rispetto“.
d) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6.
(Modalità di erogazione)
1. Unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l’impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione del contributo di cui al presente decreto. All’erogazione del predetto contributo si provvede successivamente all’intervenuta erogazione della corrispondente quota del finanziamento agevolato da parte della banca finanziatrice, di cui all’articolo 10 del decreto 3 luglio 2015.”.
Art. 2
(Modifiche al decreto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015)
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera p-sexies) è sostituita dalla seguente “p-sexies: “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti a finalità regionale contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata dalla Commissione europea;”
b) all’articolo 9, comma 7, alla lettera c-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, recependo, qualora disponibili, le risultanze della valutazione operata da soggetti cofinanziatori che, per loro natura ovvero per vincoli statutari, sono tenuti a subordinare il loro intervento finanziario anche ad una valutazione positiva delle ricadute, in termini di conseguimento dei predetti impatti, del programma e dell’impresa proponente“.
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