MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 28 gennaio 2022
Modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza alle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonché determinazione dei relativi compensi
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «legge n. 178/2020»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
c) «società finanziarie»: le società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Struttura per la crisi d’impresa»: la struttura del Ministero prevista dall’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;
e) «workers buyout»: l’operazione di acquisizione di una impresa realizzata dai dipendenti della medesima impresa.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 260, della legge n. 178/2020, definisce le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza alle società finanziarie, finalizzati a sostenere il rilancio o la continuità operativa di imprese attraverso la costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi.
2. Il presente decreto definisce, altresì, il corrispettivo per gli incarichi di cui al comma 1 e le modalità di riconoscimento dello stesso, i cui oneri sono posti a carico, ai sensi del medesimo art. 1, comma 260, della legge n. 178/2020, delle risorse di cui all’art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 3
Oggetto dell’attività di assistenza e consulenza
1. Ai sensi dei commi 259 e 260 della legge n. 178/2020, gli incarichi di consulenza e assistenza conferiti dal Ministero alle società finanziarie, con le modalità di cui all’art. 4 del presente decreto, sono finalizzati a sostenere la continuità aziendale, verificando la fattibilità di operazioni di workers buyout mirate alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da imprese in crisi.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono «in crisi» le imprese che hanno attivato un tavolo di crisi presso la struttura per la crisi d’impresa.
3. L’attività di consulenza di cui al comma 1 riguarda la valutazione, a supporto delle decisioni di competenza della struttura per la crisi d’impresa, in ordine alla fattibilità di specifiche operazioni di workers buyout, volta, in particolare, a verificare il concreto interesse delle parti alla effettuazione dell’operazione, la sostenibilità del piano industriale prospettato, nonché la possibile attivazione delle misure di incentivazione gestite dalle società finanziarie finalizzate a supportare la nascita e il consolidamento di società cooperative.
4. Per le operazioni per le quali la valutazione di fattibilità di cui al comma 3, si concluda con esito positivo, il Ministero può conferire alle società finanziarie:
a) un ulteriore e distinto incarico di assistenza, da prestare alle parti coinvolte nel processo di costituzione della nuova società cooperativa;
b) per le operazioni di cui alla lettera a) che si concretizzino con la costituzione della società cooperativa, un successivo e distinto incarico finalizzato all’attività di assistenza funzionale all’accompagnamento della società cooperativa nelle fasi di avvio e di consolidamento della stessa, che non potrà superare i primi tre anni di vita della società cooperativa.
Art. 4
Procedura di attivazione
1. Gli incarichi di consulenza e assistenza di cui all’art. 3 sono conferiti alle società finanziarie dalla struttura per la crisi d’impresa.
2. Nell’ambito del conferimento degli incarichi può essere richiesta la partecipazione delle società finanziarie alle riunioni dei tavoli di crisi per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 1.
3. Gli incarichi sono conferiti mediante apposita comunicazione recante l’oggetto dell’incarico conferito, l’individuazione delle imprese per le quali è richiesto il supporto delle società finanziarie, il corrispettivo previsto per lo stesso, determinato nei limiti di cui all’art. 5.
Art. 5
Corrispettivi
1. Per lo svolgimento delle attività di consulenza e assistenza connesse a specifiche operazioni di workers buyout, di cui all’art. 3, commi 3 e 4, tenuto conto delle caratteristiche e della complessità dell’operazione oggetto dell’incarico, è riconosciuto alle società finanziare un corrispettivo fino a un importo massimo di euro 25.000,00, diversamente articolato in funzione del parametro occupazionale connesso alla crisi d’impresa in esame, come riportato nella seguente tabella:
Oggetto dell’incarico | Imprese con numero di dipendenti fino a 100 | Imprese con numero di dipendenti superiore a 100 |
---|---|---|
Consulenza in ordine alla fattibilità di specifiche operazioni di workers buyout (art. 3, comma 3) | 3.000,00 euro | 5.000,00 euro |
Assistenza funzionale all’accompagnamento dei lavoratori alla costituzione della società cooperativa (art. 3, comma 4, lettera a]) | 5.000,00 euro | 7.000,00 euro |
Assistenza funzionale all’accompagnamento della società cooperativa nelle fasi di avvio e consolidamento (art. 3, comma 4, lettera b]) | 10.000,00 euro | 13.000,00 euro |
2. La liquidazione dei corrispettivi avviene previa presentazione da parte delle società finanziarie alla competente Direzione generale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, del rendiconto delle attività svolte nell’anno precedente, contenente tutti gli elementi necessari a determinare l’entità del complessivo corrispettivo spettante e l’indicazione delle attività svolte per le singole operazioni in funzione del relativo stato di avanzamento.
3. La competente Direzione generale valuta l’ammissibilità dei costi rendicontati in riferimento alle attività svolte dalle società finanziarie, approva il rendiconto e autorizza, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, l’emissione della fattura per l’importo ritenuto ammissibile.
4. La competente Direzione generale effettua il pagamento dei rimborsi relativi a ciascuna rendicontazione di attività entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture emesse dalle società finanziarie a fronte dell’approvazione di cui al comma 2.
5. L’IVA, da calcolarsi in base all’aliquota vigente al momento dell’emissione di ciascuna fattura da parte delle società finanziarie, verrà versata dalla competente Direzione generale direttamente all’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
6. Per l’anno 2022, il corrispettivo dovuto alle società finanziare, nel rispetto dei limiti per ciascuna operazione indicati al comma 1, è posto a carico delle risorse di cui all’art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero n. 2308;
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Circolare 26 aprile 2021, n. 70 - Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 29 luglio 2019 - Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui all’articolo 5 del decreto del Ministero dello…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6637 - Conferimento di incarichi di consulenza in assenza di autorizzazione del datore di lavoro pubblico e comunicazione dei compensi corrisposti
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 06 febbraio 2020 - Destinazione di ulteriori risorse finanziarie al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente…
- Imposta di bollo sulle istanze per manifestazione interesse all'iscrizione elenco avvocati destinati al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza e consulenza legale - Risposta n. 448 del 18 ottobre 2023dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…