MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 29 ottobre 2020
Definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Comunicazione 2014/C 19/04»: la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);
b) «Comunicazione 2014/C 249/01»: la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà»;
c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»;
e) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
f) «Fondo»: il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dall’art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;
g) «investitore privato indipendente»: colui che non è socio dell’impresa in cui investe, compresi i business angels e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall’assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento; al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;
h) «marchi storici di interesse nazionale»: i marchi d’impresa iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
i) «imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale»: le imprese che svolgono la propria attività in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività;
j) «Ministero»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
k) «struttura per la crisi d’impresa»: la struttura prevista dall’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
1. Al fine di perseguire la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, di società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta e, indipendentemente dal numero degli occupati, di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall’art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi.
Art. 3
Soggetto gestore
1. La gestione dell’intervento agevolativo di cui al presente decreto è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, è previsto che sono a carico del fondo e vengono prelevate dalle risorse finanziarie di cui all’art. 4 le somme necessarie al pagamento delle seguenti spese:
i. il compenso spettante al soggetto gestore per l’attività svolta (management fee), pari a una commissione annua di gestione dell’1,50 (uno virgola cinquanta) per cento dell’ammontare del fondo.
La management fee è applicata, per i primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’ammontare del fondo. A decorrere dal settimo anno a far data dalla predetta entrata in vigore, la stessa misura della management fee è applicata al valore netto delle partecipazioni in portafoglio del soggetto gestore, acquisite con risorse finanziarie del fondo, nonché degli eventuali contributi erogati ai sensi del Capo III. Fatta eccezione per il primo anno, in cui è corrisposta in un’unica rata, la management fee di cui al presente punto è riconosciuta in n. 2 (due) rate semestrali anticipate;
ii. gli oneri e le spese sostenuti in relazione alle attività di investimento e disinvestimento delle attività del fondo, ivi compresi i costi di due diligence legale, fiscale, contabile, finanziaria, ambientale e di business e i costi di assistenza legale e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi di gestione del fondo, dall’acquisizione sino alla dismissione delle attività in cui è investito il fondo. Gli oneri, i compensi e le spese relativi ad operazioni di investimento/disinvestimento, quali i costi di due diligence e di assistenza legale, fiscale e contabile, restano a carico del fondo, anche qualora le relative operazioni non dovessero aver luogo, qualora le operazioni stesse siano state approvate dal soggetto gestore. Parimenti, sono a carico del fondo gli ulteriori oneri, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese legali, giudiziarie e di consulenza, sostenuti nell’esclusivo interesse del fondo.
3. Sono a carico del soggetto gestore tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del fondo di cui al comma 2.
Art. 4
Risorse finanziarie disponibili
1. All’attuazione degli interventi del fondo sono destinate, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall’art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, risorse pari a euro 300.000.000,00 per l’anno 2020, comprensive degli oneri di gestione di cui all’art. 3 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi anche disposti dalle regioni ovvero da altre amministrazioni o enti.
2. Una percentuale pari al 30 (trenta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata, per un periodo di dodici mesi, all’attuazione dei programmi di ristrutturazione che prevedono il trasferimento dell’impresa, ovvero la prosecuzione dell’attività, in capo ad altri soggetti. Il Ministero, tenuto conto dei risultati di attuazione dell’intervento, come riscontrati dai dati forniti dal soggetto gestore, può disporre, con proprio provvedimento, una diversa allocazione delle risorse disponibili. Il predetto provvedimento è pubblicato nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi del fondo previsti dal presente decreto le imprese versanti in uno stato di difficoltà economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico e si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono titolari di marchi storici di interesse nazionale;
b) sono costituite in forma di società di capitali e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a duecentocinquanta. Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale;
c) indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
2. L’impresa è considerata in stato di difficoltà economico finanziaria qualora:
a) presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01. Le modalità di intervento del fondo nei confronti della predetta categoria di imprese sono regolate dal capo II del presente decreto;
b) versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01. Le modalità di intervento del fondo nei confronti della predetta categoria di imprese sono regolate dal capo III del presente decreto.
3. Le imprese di cui al comma 1:
a) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
b) devono avere sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
c) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
5. Non possono, altresì, accedere alle agevolazioni previste dal Capo III del presente decreto le imprese che hanno ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali aiuti non notificati, fermo restando quanto previsto quanto previsto al punto 112 della comunicazione 2014/C 249/01.
Art. 6
Programmi di ristrutturazione
1. Ai fini dell’accesso al fondo, le imprese di cui all’art. 5 devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Il programma deve contenere dettagliate informazioni in ordine:
a) all’impresa proponente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;
b) alla situazione di crisi economico-finanziaria in essere, alle cause delle difficoltà del richiedente e alle sue debolezze, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell’impresa sul medesimo;
c) alle azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa e ripristinare la redditività, alle eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti;
d) alle azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria, quali, a titolo esemplificativo:
i. processi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della qualità del capitale umano impiegato e/o alla riallocazione di addetti all’interno del gruppo societario di appartenenza ovvero presso imprese terze;
ii. scelte di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzate alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle risorse umane;
iii. modelli contrattuali e schemi di orario di lavoro funzionali alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
iv. forme socialmente responsabili di gestione di eventuali esuberi di personale;
e) alle imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa, ovvero alle azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
f) alle opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell’impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;
g) ai costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione.
Art. 7
Modalità operative di intervento del Fondo
1. Al fine di sostenere i programmi di ristrutturazione di cui all’art. 6, il fondo può intervenire:
a) in favore delle imprese di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), attraverso interventi nel capitale di rischio dell’impresa richiedente, attuati dal soggetto gestore, con le caratteristiche, le modalità e i limiti indicati al capo II del presente decreto. I predetti interventi possono essere effettuati nel capitale di rischio dell’impresa richiedente ovvero nel capitale di rischio dell’impresa che, nell’ambito del programma di ristrutturazione, subentra nell’attività dell’impresa richiedente con le modalità di cui all’art. 2112 del codice civile e all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
b) fermo restando quanto previsto dall’art. 19 del presente decreto, in favore delle imprese di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), attraverso interventi nel capitale di rischio dell’impresa richiedente, attuati dal soggetto gestore e, solo su richiesta dell’impresa e a condizione che la stessa abbia beneficiato del predetto intervento nel capitale di rischio, la concessione, da parte del soggetto gestore, di contributi a fondo perduto commisurati agli impegni occupazionali assunti dall’impresa, con le caratteristiche, le modalità e i limiti indicati al capo III del presente decreto. Non possono beneficiare dei predetti interventi le imprese operanti nei settori del carbone e dell’acciaio, gli istituti finanziari e le imprese che si trovano nel corso dei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato.
2. L’intervento complessivo del fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione non può eccedere l’importo di 10 milioni di euro.
3. L’importo di cui al comma 2 può essere incrementato nel caso in cui al sostegno del programma di ristrutturazione partecipino, con proprie risorse, anche la regione interessata dal programma medesimo ovvero altre amministrazioni o enti.
Art. 8
Procedura di accesso
1. Ai fini dell’accesso al fondo, l’impresa proponente trasmette al soggetto gestore e al Ministero una specifica istanza alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione di cui all’art. 6 nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto all’intervento del fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale copertura dei fabbisogni connessi al programma di ristrutturazione, l’intervento del fondo è attuato in misura parziale.
4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità di cui al comma 2.
Art. 9
Istruttoria e approvazione del programma di ristrutturazione
1. Il soggetto gestore valuta la sussistenza dei requisiti per l’accesso al fondo, la sostenibilità e la congruità delle azioni prospettate dall’impresa ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva e della tutela dell’occupazione, anche con riferimento ai possibili soggetti subentranti, e avvia le attività di due diligence, realizzate anche tramite soggetti terzi indipendenti, funzionali all’attuazione dell’intervento nel capitale di rischio di cui agli articoli 13 e 14 e, ove richiesti dalle imprese che si trovano nella condizione di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), alla concessione dei contributi finalizzati a sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali di cui all’art. 15.
2. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la struttura per la crisi d’impresa fornisce al soggetto gestore l’elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto, nonché le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell’attività svolta.
3. Il soggetto gestore valuta prioritariamente le istanze con maggiore impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020.
4. Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 1 inerenti a programmi di ristrutturazione attuati con le modalità di cui all’art. 6, lettera f), il soggetto gestore sottoscrive appositi protocolli d’intesa con le società partecipate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di valutare la possibile integrazione dell’intervento del Fondo con le misure agevolative da esse gestite.
5. In caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero, rappresentando la struttura dell’operazione di intervento del fondo anche sotto il profilo finanziario. Analoga tempestiva comunicazione è trasmessa dal soggetto gestore nel caso in cui le verifiche si concludano con esito negativo.
Art. 10
Comitato tecnico
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è costituito, presso il Ministero, un comitato tecnico, composto da quattro rappresentati del Ministero dello sviluppo economico e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di Presidente del comitato sono svolte da un rappresentante del Ministero e quelle di segreteria dal soggetto gestore.
2. Al comitato tecnico spetta il compito di coordinare e monitorare gli interventi del fondo, sulla base delle relazioni redatte dal soggetto gestore, di cui al successivo art. 11.
3. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all’anno e, comunque, a seguito di motivata richiesta di ciascun rappresentante.
4. Ai rappresentanti del comitato tecnico non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e al funzionamento del medesimo si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. Per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nel capitale di rischio e di fruizione dei contributi per il mantenimento dei livelli occupazionali, come determinato dal presente decreto, l’impresa beneficiaria dell’intervento del fondo trasmette al soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione, con evidenza delle attività poste in essere nell’anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di sviluppo delle attività d’impresa.
2. Il soggetto gestore, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, trasmette al Ministero, ai fini della convocazione del comitato tecnico di cui all’art. 10, una relazione recante lo stato di attuazione degli interventi del fondo.
3. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione oggetto dell’intervento del fondo.
Art. 12
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Le imprese beneficiarie dell’intervento del fondo sono tenute a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore o dal Ministero;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal soggetto gestore o dal Ministero;
c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
d) rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle condizioni di lavoro;
e) rispettare le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all’1 (uno) per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
g) non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
h) non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Capo II
Interventi in favore delle imprese non in difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01
Art. 13
Modalità di intervento nel capitale di rischio
1. Il soggetto gestore, attraverso le risorse del fondo, sostiene i programmi di ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi dell’art. 9 attraverso l’assunzione di una partecipazione nel capitale dell’impresa richiedente ovvero, ove previsto dal predetto programma, nel capitale dell’impresa cui è trasferita l’azienda.
2. La partecipazione di cui al comma 1 deve:
a) essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal «test dell’operatore in un’economia di mercato» di cui alla comunicazione 2014/C 19/04, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 30 (trenta) per cento della complessiva operazione nel capitale di rischio;
b) essere di minoranza;
c) essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque anni.
3. Il soggetto gestore, in aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell’impresa partecipata, nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 2.
4. Le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti rientrano nelle disponibilità del fondo per essere reinvestite dal soggetto gestore negli interventi previsti dal presente decreto.
Capo III
Interventi in favore delle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01
Art. 14
Modalità di intervento nel capitale di rischio
1. Il soggetto gestore, attraverso le risorse del fondo, sostiene i programmi di ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi dell’art. 9 attraverso l’assunzione di una partecipazione nel capitale dell’impresa richiedente.
2. La partecipazione di cui al comma 1 deve:
a) essere di minoranza;
b) essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque anni.
3. Il soggetto gestore, in aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell’impresa partecipata, nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 2.
4. Le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti rientrano nelle disponibilità del fondo per essere reinvestite dal soggetto gestore negli interventi previsti dal presente decreto.
Art. 15
Incentivi per il sostegno all’occupazione
1. Al fine di sostenere la realizzazione dei programmi di ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi dell’art. 9 che prevedono il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70 (settanta) per cento dei posti di lavoro dell’impresa in situazione di difficoltà economico finanziaria, possono essere, altresì, concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per i quali è garantita la stabilità occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, su richiesta delle imprese e a condizione che le stesse abbiano beneficiato dell’intervento nel capitale di rischio di cui all’art. 14, nella misura massima di euro 5.000 (cinquemila) l’anno, per un massimo di tre anni, per ogni singolo dipendente dell’impresa a cui è garantita la stabilità occupazionale nell’ambito del programma di ristrutturazione.
3. Qualora il programma di ristrutturazione non preveda la stabilità occupazionale per tutti i dipendenti dell’impresa, all’importo di cui al comma 2 sono applicate le seguenti riduzioni:
a) 10 (dieci) per cento, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia comunque garantita a una percentuale pari o superiore al 90 (novanta) per cento del totale dei dipendenti dell’impresa;
b) 30 (trenta) per cento, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore all’80 (ottanta) per cento e inferiore al 90 (novanta) per cento del totale dei dipendenti;
c) 50 (cinquanta) per cento, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70 (settanta) per cento e inferiore all’80 (ottanta) per cento del totale dei dipendenti.
4. Ai fini del mantenimento del contributo di cui al presente capo, al termine del periodo di fruizione del contributo, l’impresa beneficiaria è tenuta a garantire la stabilità occupazionale del personale e a mantenere gli stessi livelli occupazionali per ulteriori due anni.
5. Nel caso in cui l’impresa abbia sede o unità produttiva in aree del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo per le quali siano previste particolari agevolazioni come le zone economiche speciali, l’incentivo è incrementato del 50 (cinquanta) per cento per lavoratore e la durata è aumentata di due anni, fermo restando tutti gli obblighi e le indicazioni descritte in precedenza.
6. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite dal soggetto gestore in funzione delle caratteristiche e delle specifiche necessità del programma di ristrutturazione.
Art. 16
Contributo proprio dell’impresa e obblighi comportamentali
1. Fermo restando l’importo massimo consentito di intervento del fondo di cui all’art. 7, comma 2, del presente decreto e le disposizioni in materia di cumulo di cui all’art. 17, l’intervento del fondo ai sensi del presente capo III è subordinato all’apporto, da parte dell’impresa richiedente, di un significativo contributo proprio ai costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) i costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione sono quelli quantificati dall’impresa richiedente nell’ambito del piano presentato ai sensi dell’art. 6 del presente decreto ovvero, ove diversi, quelli quantificati dal soggetto gestore in sede di approvazione ai sensi dell’art. 9, comma 5;
b) il contributo proprio è ritenuto significativo qualora corrisponda ad almeno il 40% dei costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione, nel caso di medie imprese, ovvero al 25% dei medesimi costi, nel caso di piccole imprese.
3. Il contributo proprio ai costi di ristrutturazione di cui al comma 1 può provenire da risorse proprie dell’impresa beneficiaria dell’intervento del fondo, dai suoi azionisti o creditori, dal gruppo cui fa parte o da nuovi investitori.
4. Ai fini dell’intervento del fondo ai sensi del presente Capo III, le imprese beneficiarie sono altresì tenute al rispetto degli obblighi comportamentali stabiliti dalla comunicazione 2014/C 249/01.
5. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo sono, altresì, valutate misure strutturali e di apertura al mercato volte a limitare distorsioni della concorrenza, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla comunicazione 2014/C 249/01.
Art. 17
Cumulo
1. L’intervento del fondo ai sensi del presente capo non può superare l’importo di 10 milioni di euro, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell’ambito di altri regimi.
2. La fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 15 non preclude l’accesso, ove ne ricorrano i presupposti, agli strumenti di politica passiva del lavoro.
Art. 18
Revoche
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo III sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) mancata attuazione del programma di ristrutturazione;
b) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
d) mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro;
e) mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche nonché di quelle inerenti alla tutela ambientale;
f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) riduzione dei livelli occupazionali, disposta durante il periodo di fruizione dell’incentivo o comunque in vigenza dell’obbligo di mantenimento degli stessi, salvo che le cause della riduzione siano determinate da giusta causa o giustificato motivo di licenziamento soggettivo o da eventi non imputabili al datore di lavoro;
h) mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 12, lettere f), g) e h).
2. Nel caso di revoca delle agevolazioni, l’impresa è tenuta a restituire l’importo complessivo erogato con le maggiorazioni previste dall’art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
Art. 19
Disposizioni finali
1. L’operatività delle disposizioni di cui al Capo III del presente decreto è subordinata, per le PMI, alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima e, per le grandi imprese, all’autorizzazione dell’aiuto nei confronti di ciascuna impresa, nel rispetto delle specifiche condizioni fissate dalla comunicazione 2014/C 249/01 con riferimento a tale categoria di imprese.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto medesimo.
3. Con successivo provvedimento del direttore generale del Ministero, possono essere forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al fondo.
4. Con distinto provvedimento è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
5. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
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