MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 30 agosto 2019
Smart&Start Italia – Revisione della disciplina agevolativa (D.M. 24 settembre 2014)
Art. 1
(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014)
Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) “Visto start-up”: il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 3 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che intendono costituire un’impresa start-up innovativa ai sensi del decreto-legge n. 179/2012, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;”;
2) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) “organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;”;
b) all’articolo 2, comma 2, le parole“, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 2”sono eliminate;
c) all’articolo 4:
1) il comma 6 è soppresso;
2) al comma 7, le parole “imprese operanti nei” sono sostituite dalle seguenti: “iniziative riconducili ai”;
3) al comma 7, lettera b) le parole “del settore” sono eliminate;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5. Piani d’impresa e spese ammissibili.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani d’impresa:
a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero;
b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della block-chain e dell’internet of things, ovvero;
c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni del presente decreto, i piani d’impresa di cui al comma 1 devono prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila), inclusi gli importi di cui al successivo comma 7.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;
c) servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa, ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d’impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing;
d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.
I piani d’impresa devono:
a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’art. 7. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
b) essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui all’art. 9, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, il Soggetto gestore può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine di ultimazione per una durata non superiore a 6 mesi.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese relative a imposte e tasse.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 3 devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni d’investimento di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività d’impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare di cui al comma 8. Le spese di cui al comma 3 devono essere pagate tramite il conto corrente di cui all’art. 9 comma 3, ovvero utilizzando uno o più conti corrente ordinari dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del piano d’impresa, con le modalità indicate nella circolare di cui al comma 8.
É altresì ammissibile al finanziamento agevolato di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti percento) delle spese di cui al comma 3 complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano d’impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 3, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
c) godimento di beni di terzi.
Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) un finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all’80% (ottanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5 commi 3 e 7, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (settanta percento) dell’importo del finanziamento agevolato concesso calcolato a valere sulle spese di cui all’articolo 5, comma 3. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso, da ricondurre alle spese di cui all’art. 5, comma 3, rappresenta un contributo concesso all’impresa ai sensi dall’art. 22, comma 3, lettera c), del Regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 22, comma 4, del Regolamento di esenzione;”;
2) al comma 2, le parole “all’80% (ottanta percento)” sono sostituite dalle seguenti: “al 90% (novanta percento)”;
3) al comma 3, lettera a), le parole “8 anni” sono sostituite dalle seguenti: “10 (dieci) anni”;
4) al comma 5, lettera b), sono eliminate le seguenti parole “Per tali imprese, l’erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è posta a carico dei costi della convenzione di cui all’art. 3, comma 2.”;
f) all’articolo 8:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;”;
2) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
3) al comma 1, alla lettera d) dopo le parole “e finanziaria dell’iniziativa” sono aggiunte le seguenti: “, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l’impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato”;
4) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) fattibilità tecnologica ed operativa del piano d’impresa.”;
5) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
“c) che nella realizzazione del piano d’impresa prevedono forme di collaborazione con Organismi di ricerca, incubatori o acceleratori di impresa. Con la circolare di cui all’art. 5 comma 8, sono definite le forme di collaborazione e di coinvolgimento dei soggetti di cui al presente paragrafo;
d) già operanti nelle Regioni del Centro-Nord che promuovono la realizzazione di un piano d’impresa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.”;
6) il comma 3 è soppresso;
7) al comma 5, le parole “i programmi d’investimento” sono sostituite dalle seguenti: “i piani d’impresa”;
g) all’articolo 9:
1) al comma 1, è aggiunto infine, il seguente paragrafo: “Con il contratto di finanziamento sono recepite le spese ammesse, ivi comprese quelle connesse alle esigenze di capitale circolante, come eventualmente rideterminate sulla base delle verifiche istruttorie di cui all’art. 8 e l’ammontare delle agevolazioni.”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per le spese riferite alla realizzazione del piano di impresa, l’erogazione del finanziamento agevolato di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 10% (dieci percento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (trenta percento) delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente e deve contenere altresì la documentazione giustificativa ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui all’art. 5 comma 3, lett. d). Al Soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese di cui all’art. 5 comma 3, decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d’acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. E’ fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (quaranta percento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare di cui all’art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento.”;
3) al comma 3, le parole “programmi di investimenti” sono sostituite dalle seguenti: “piano d’impresa”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. In sede di richiesta di erogazione di cui al comma 2, l’impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all’art. 5, comma 7, riconosciuto come ammissibile nell’ambito del contratto di finanziamento di cui al comma 1.”;
5) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente paragrafo: “Eventuali variazioni riguardanti il piano d’impresa, la compagine societaria dell’impresa beneficiaria nonché la sede dell’unità produttiva oggetto di intervento devono essere comunicate al Soggetto gestore secondo le modalità indicate dalla circolare di cui all’art. 5, comma 8.”;
6) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente paragrafo: “Con la medesima circolare sono altresì definite le modalità di verifica dell’utilizzo, da parte dell’impresa beneficiaria, dell’importo delle agevolazioni erogate ai fini di cui al comma 4.”;
h) all’articolo 11, comma 1, le parole “concesse al soggetto beneficiario, anche” sono sostituite dalle seguenti:“che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse”;
i) all’articolo 12, comma 1:
1) alla lettera a) dopo le parole “start-up innovativa” sono aggiunte le seguenti: “, fatte salve le circostanze dovute alla scadenza del termine di cui al comma 2, lettera b) del richiamato art. 25 o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 25, ovvero al superamento della soglia di valore della produzione annua di cui al comma 2, lettera b) dello stesso art. 25”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del piano d’impresa, salvo i casi di forza maggiore;”;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel piano d’impresa beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione;”;
4) la lettera e-bis) è soppressa;
l) all’articolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzate le risorse residue già stanziate con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico a valere sul Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III – Competitività PMI, sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 nonché le risorse derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 6, comma 1. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.”.
2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.
Art. 2
(Disposizioni finali)
La circolare di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto del Decreto ministeriale 24 settembre 2014 è aggiornata al fine di recepire le modifiche di cui al presente decreto, nonché al fine di individuare la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della disciplina modificata ai sensi dell’articolo 1.
Fatti salvi i provvedimenti già adottati, la disciplina di cui al presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare di cui al comma 1.
In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è riportato in allegato l’elenco degli oneri informativi per le imprese introdotti o modificati dal presente decreto.
La misura di sostegno di cui al presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)
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