MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 30 novembre 2021
Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all’estero per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, che sostituisce integralmente il decreto ministeriale 24 aprile 2014 citato nelle premesse, determina i criteri e le modalità per disciplinare l’intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di commercio italiane all’estero riconosciute ufficialmente ai sensi della legge n. 518/1970 (di seguito CCIE) per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione.
2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dalle CCIE.
3. Il presente decreto disciplina, altresì, i rapporti tra il Ministero e l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero (di seguito Assocamerestero) nell’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy attraverso la rete delle CCIE.
Art. 2
Programma promozionale: iniziative ammissibili e spese riconoscibili
1. Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE presenta, secondo le modalità indicate al successivo art. 5, il Programma promozionale di attività articolato in progetti promozionali per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono ammesse a contributo:
a) l’organizzazione di eventi promozionali a beneficio delle imprese italiane nello Stato o nell’area geografica di operatività della CCIE (partecipazione a fiere e mostre mercato; attività collaterali a tali partecipazioni quali: azioni di comunicazione e informative, seminari, tavole rotonde e workshop informativi, incontri bilaterali tra imprese italiane ed imprese locali);
b) missioni commerciali settoriali (l’organizzazione di missioni di buyer in Italia nonché di missioni di imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE, gli incontri bilaterali fra imprese italiane ed estere);
c) pubblicazioni, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi Made in Italy e la promozione delle principali manifestazioni fieristiche italiane nel Paese o area geografica di operatività della CCIE (road show, country presentation; partecipazione diretta a eventi fieristici con stand camerale; seminari e workshop informativi);
d) progetti specifici di assistenza e consulenza alle imprese italiane: per l’inserimento nel mercato di riferimento della CCIE; per la messa in rete delle imprese (ricerche di mercato, ricerca partners, consulenze specialistiche);
e) in una logica di promozione integrata, formazione linguistica a operatori italiani e esteri e azioni formative quali convegni, seminari, corsi a favore dei rappresentanti delle imprese italiane su tematiche economico-commerciali, fiscali e doganali;
f) stage formativi per studenti italiani, assistenza ai processi di alternanza scuola-lavoro, in particolare con i soggetti del sistema camerale italiano;
g) servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali;
h) attività di rete: partecipazione dei presidenti e dei segretari generali alla convention mondiale delle CCIE; al meeting dei segretari generali e alla riunione d’area annuale;
i) eventuali ulteriori iniziative promozionali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale di cui al successivo art. 3, comma 3.
2. Le spese sostenute affinché possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni devono essere:
a) imputabili all’intervento/iniziativa ammesso a contributo, in quanto sostenute esclusivamente per esso;
b) riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate come ammissibile;
c) pertinenti, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa e l’attività oggetto del progetto;
d) connesse alle attività promozionali realizzate e attestate da documenti giustificativi;
e) legittime, cioè sorrette da documentazione giustificativa conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistiche e comunque tali da dimostrare in modo certo che le relative spese siano connesse alla determinata attività per la quale si chiede il contributo.
3. Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno degli operatori italiani e dei rappresentanti delle imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE. Potranno essere ammesse soltanto le spese di competenza dell’anno di riferimento dei Programmi promozionali presentati dalle CCIE.
4. L’elenco dettagliato delle tipologie di spese ammissibili è riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. A misura del costante progresso dei servizi offerti dalle CCIE alle imprese, possono essere individuati eventuali ulteriori tipologie di spese ammissibili, secondo le modalità e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale di cui all’art. 3, comma 3. Con il medesimo decreto direttoriale, laddove ritenuto necessario, possono essere fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte delle CCIE.
Art. 3
Contributi
1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente decreto sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nelle forme di cui all’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012.
2. L’agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto esercizio a fondo perduto, non potrà in ogni caso superare il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l’erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono esclusi da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al successivo art. 4. La percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE è determinata – tenuto conto delle risorse disponibili – sulla base dello score di affidabilità in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE più performanti e percentuali di contributo decrescenti alle CCIE meno performanti, avendo come valore di riferimento la percentuale risultante dal riparto proporzionale delle risorse.
3. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, (di seguito decreto direttoriale) pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it vengono individuati il valore minimo di rendicontazione ammissibile dei programmi promozionali realizzati dalle CCIE, il limite percentuale delle spese di struttura e i criteri e le modalità attraverso cui il Ministero, avvalendosi di Assocamerestero per l’attività di pre-istruttoria tecnica, determina lo score di affidabilità in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE ammesse al contributo sulla base di indicatori di performance riferiti ai seguenti aspetti:
a. affidabilità strutturale;
b. affidabilità organizzativa;
c. affidabilità economico-finanziaria;
d. affidabilità relazionale e di rete.
4. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021 l’applicazione degli score di affidabilità è sospesa e i contributi verranno erogati in modo proporzionale all’incidenza percentuale media, nell’ultimo triennio utile, degli importi rendicontati dalla singola Camera sul totale della rendicontazione dell’intera rete delle CCIE ammesse a contribuzione nel triennio di riferimento.
5. Con il decreto di cui all’art. 42, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012 quota parte dei fondi iscritti annualmente nel capitolo 2515 di cui al comma 1 del presente articolo, pari a non più del 2% (due per cento) degli stessi, può essere utilizzata per consentire adeguato supporto alla Direzione generale competente, anche se del caso individuando un ente in house del Ministero, per le attività di controllo della rendicontazione del Programma promozionale prodotta dalle CCIE.
Art. 4
Progetti speciali
1. Il Ministero, anche sulla base delle priorità individuate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell’art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può proporre alle CCIE maggiormente affidabili, definite secondo la graduatoria di merito di cui al precedente art. 3, singolarmente o in aggregazione tra loro, con le modalità tecnico-operative individuate con successivo decreto direttoriale, specifici progetti di attività promozionale. In tal caso le Camere interessate ne assumono la responsabilità gestionale sulla base del piano finanziario.
Art. 5
Presentazione del programma promozionale
1. Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il Programma promozionale secondo le seguenti modalità:
a) presentazione attraverso il sistema informativo Pla.Net di una relazione che illustri le finalità generali dell’azione camerale, descriva le attività che la CCIE intende svolgere nell’ambito delle iniziative ammissibili individuate dall’art. 2, comma 1, indichi gli obiettivi che con tali azioni intende conseguire e determini il costo previsto per l’esecuzione del Programma.
b) inserimento dei dati relativi alle singole iniziative oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net.
2. La presentazione del Programma comporta l’impegno alla sua effettiva esecuzione. Con il decreto direttoriale di cui al precedente art. 3, comma 3, vengono disciplinati i limiti e le modalità attraverso cui è ammessa l’integrazione o la modifica da parte delle CCIE dei Programmi già presentati.
3. La rinuncia alla realizzazione del Programma deve essere motivata e comunicata senza ritardo al Ministero.
4. Assocamerestero verificherà la correttezza formale e procedurale della presentazione dei programmi promozionali presentati dalla CCIE tramite il sistema informatico Pla.Net., dandone riscontro alle stesse per il tramite del medesimo sistema.
Art. 6
Rendicontazione del Programma promozionale realizzato e procedura per l’ammissione al contributo
1. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti ai sensi dell’art. 2, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, al domicilio digitale (PEC) dgv.div07@pec.mise.gov.it, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato e da tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi per i quali si richiede il contributo. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all’Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria.
Il rendiconto delle attività svolte e dei costi sostenuti dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della Camera con firma digitale.
2. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021, l’invio della documentazione probatoria è relativo alle sole spese per l’acquisto da terzi soggetti di servizi funzionali alla realizzazione del Programma.
3. Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle CCIE nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento di cui all’art. 2, della legge n. 518/1970.
4. Il competente ufficio della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, in base alla attività di pre-istruttoria svolta da Assocamerestero e alle risultanze delle attività di controllo della rendicontazione di cui all’art. 3, comma 5, valuta l’ammissibilità delle attività di cui all’art. 2, la validità tecnico-economica e la congruità e l’ammissibilità dei costi sostenuti. Ai fini della predetta valutazione il competente Ufficio potrà sempre chiedere alle CCIE eventuali elementi di approfondimento.
5. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente.
6. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 7
Controlli, recuperi, revoche
1. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, nonché l’attuazione delle iniziative sovvenzionate. Ove da controlli successivi all’erogazione del contributo si accerti la non idoneità della Camera a ricevere il contributo o la insufficienza di quanto rendicontato rispetto alle somme erogate, tali somme verranno recuperate per intero o parzialmente.
2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avviene a valere sui contributi maturati dalla CCIE negli esercizi successivi o tramite revoca nel caso di impossibilità di procedere al recupero.
3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di cinque anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, anche tramite Assocamerestero, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo.
4. Ogni controversia in ordine all’attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.
Art. 8
Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità
1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale.
Art. 9
Rapporti Ministero-Assocamerestero
1. Il Ministero si avvale dell’Assocamerestero per lo svolgimento delle attività di pre-istruttoria tecnica dei programmi, dei rendiconti, degli statuti camerali, del gradimento sui nuovi segretari generali, per il monitoraggio annuale delle attività e della funzionalità delle CCIE riconosciute.
2. Assocamerestero partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza dei servizi per la concessione del riconoscimento ministeriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 518/1970, fornendo informazioni e supporto tecnico sull’attività della rete delle CCIE.
3. Per favorire una maggiore efficacia alle azioni di promozione, nonché un adeguato sostegno alle imprese italiane sui mercati esteri, il Ministero può stipulare, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 56 del 2005, accordi con Assocamerestero finalizzati a realizzare specifici progetti d’internazionalizzazione, in uno o più Paesi, a sostegno di uno o più settori di interesse nazionale, attraverso la gestione operativa delle CCIE.
4. Al fine di valorizzare il principio della sussidiarietà tra la rete dell’Agenzia ICE e la rete delle CCIE, il Ministero può stipulare con l’Agenzia ICE e l’Assocamerestero anche disgiuntamente specifici accordi e convenzioni per la realizzazione di azioni mirate all’incremento dei rapporti economico-commerciali con l’Italia, per la fornitura di servizi alle imprese e per il più opportuno seguito degli esiti delle missioni economiche.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di
Allegato A
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, oltre a rispettare quanto previsto all’art. 2, comma 2 del presente decreto, dovranno essere riconducibili alle seguenti tipologie:
1 – costi del personale subordinato e/o che nell’anno di riferimento del programma promozionale ha lavorato in modo costante per la CCIE, solo per la parte inerente alla realizzazione del programma promozionale presentato (tra i costi del personale vanno inseriti non solo quelli inerenti il personale con contratti di lavoro subordinato o comunque legati da rapporti lavorativi di lungo termine o caratterizzati da stabilità, ma anche quelli del personale inquadrato nello staff della Camera e pagato dietro presentazione di parcelle a seguito di forme di contratto di lavoro flessibili quali collaborazione ecc.);
2 – costi generali di funzionamento (la voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per prestazioni di terzi e tutti gli altri costi variabili e fissi necessari per il funzionamento della camera) ammessi in modo forfettario in proporzione alle spese di personale dichiarate alla realizzazione del programma promozionale presentato;
3 – costi diretti per la realizzazione del programma, di tale tipologia di costi sono ammissibili:
spese di viaggi e missioni sostenute dal personale della Camera, esclusivamente i costi di viaggio e alloggio del personale della Camera necessari allo svolgimento delle attività promozionali;
spese di affitto di aree e allestimenti di fiere in Italia e nel territorio di competenza della CCIE;
spese per la partecipazione a fiere, convegni, seminari utili alla realizzazione del programma promozionale;
spese organizzative e di affitto di locali per workshop, seminari, convegni, sfilate e degustazioni;
spese per la realizzazione, cartacea o digitale, di materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni e pubblicazioni;
spese per campagne pubblicitarie sui media, solo quelle riferite alle singole iniziative promozionali;
spese di acquisto e trasporto, sdoganamento di prodotti made in Italy per esposizioni o utilizzo in occasioni di iniziative promozionali, nonché le connesse spese assicurative;
spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;
docenze formative;
spese organizzative per stage formativi di studenti italiani (con l’esclusione di viaggio, vitto e soggiorno) e di placement di studenti presso aziende estere;
spese di interpretariato e traduzioni;
spese per consulenza professionali necessarie a progettare, implementare, promuovere ed erogare le iniziative ammissibili del programma promozionale e completare i servizi di consulenza tecnica alle imprese forniti dalla Camera;
spese per la progettazione, l’implementazione e l’utilizzo di servizi digitali e piattaforme di promozione del made in Italy;
spese per studi di mercato (strettamente funzionali alle iniziative promozionali);
spese di catering e altre spese di carattere logistico ed organizzativo riconducibili agli eventi promozionali ammissibili;
spese sostenute da collaboratori e dipendenti della camera, i cui documenti giustificativi sono allegati alla nota spese del dipendente/collaboratore nel quale si evince la richiesta di rimborso alla Camera, per lo svolgimento di azioni del Programma promozionale;
4 – Costi per attività di rete (Convention mondiale della CCIE, meeting dei segretari generali; riunione d’area annuale), di tale tipologia di costi sono ammissibili solo quelli di viaggio (da e per la città di svolgimento dell’attività) e alloggio (per i soli giorni necessari allo svolgimento dell’attività di rete o di altra attività collaterale ma sempre rientrante tra quelle ammissibili ai sensi del presente decreto ministeriale)