MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 6 agosto 2020
Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. Modalità presentazione delle domande
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019, recante “Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati”;
b) “Ministero” : il Ministero dello sviluppo economico;
c) “FCS”: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
d) “imprese sequestrate o confiscate”: le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all’articolo 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) “cooperative sociali”: le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
f) “cooperative di lavoratori”: le cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia;
g) “imprese affittuarie o cessionarie”: le imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del codice antimafia;
h) “imprese beneficiarie”: le imprese sequestrate o confiscate ovvero le imprese che hanno affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda, le imprese affittuarie o cessionarie, le cooperative sociali o le cooperative di lavoratori che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all’articolo 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85- bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
i) “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
j) “Regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
l) “Regolamento de minimis pesca”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
m) “programma di sviluppo”: il programma di sviluppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto;
n) “rating di legalità’: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
o) “codice antimafia”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
p) “DURC”: il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
q) “ESL”: l’equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;
r) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
s) “procedura informatica”: il sistema per la presentazione e gestione documentale delle domande presentate ai sensi del presente decreto, disponibile nell’apposita sezione “Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it);
t) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
u) “ANBSC’: l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia;
v) “GDPR”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 2
(Presentazione delle domande di finanziamento agevolato)
1. Le domande di finanziamento agevolato di cui al decreto possono essere presentate dalle imprese beneficiarie esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
2. L’accesso alla procedura informatica:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;
b) per le imprese beneficiarie diverse dalle imprese sequestrate o confiscate, è riservato al rappresentante legale delle stesse, come risultante dal certificato camerale delle medesime, o ai soggetti di cui al comma 3;
c) per le imprese sequestrate o confiscate, è riservato all’amministratore giudiziario autorizzato alla presentazione della domanda dal giudice delegato, o al competente funzionario dell’ANBSC, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria previsti dall’articolo 41, comma 1-sexies del codice antimafia.
3. Per le imprese beneficiarie diverse dalle imprese sequestrate o confiscate, il rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
4. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l’improcedibilità della stessa.
5. La presentazione della domanda di finanziamento agevolato è articolata nelle seguenti due fasi:
a) compilazione della domanda di finanziamento agevolato) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al comma 2;
2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, secondo quanto previsto nell’allegato n. 1, e caricamento degli allegati richiesti, seguendo le modalità indicate dalla procedura informatica;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente i dati immessi, ed apposizione della firma digitale;
4) caricamento della domanda firmata digitalmente tramite apposita funzione resa disponibile dalla procedura informatica, che rilascia il “codice di predisposizione domanda” necessario per il successivo invio della domanda, secondo quanto riportato alla lettera b);
b) invio della domanda di finanziamento agevolato:
1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto alla lettera a);
2) immissione del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4; tale attività costituisce l’invio della domanda predisposta e la procedura informatica, ad esito positivo, ne completa l’acquisizione, rilasciando l’attestazione di avvenuta presentazione.
6. La domanda di finanziamento agevolato è redatta in formato digitale in forma di DSAN secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. A pena di inammissibilità, l’impresa beneficiaria è tenuta ad inviare la domanda completa di ogni sua parte e degli allegati da essa previsti, secondo quanto richiesto dalla procedura informatica.
7. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle imprese beneficiarie è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura informatica.
8. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa beneficiaria, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, l’impresa beneficiaria è tenuta a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
9. L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto, è effettuato automaticamente, nei casi applicabili, dalla procedura informatica sul Registro delle imprese; l’ esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Tale esito può essere verificato dalle imprese beneficiarie tramite la procedura informatica in fase di compilazione della domanda. Nei casi in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare i necessari aggiornamenti dei propri dati, secondo quanto previsto al comma 8.
10. Completate positivamente le attività di cui al comma 5, lettera b), la procedura informatica attesta all’impresa beneficiaria il giorno, l’ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato ed il codice identificativo della stessa.
11. L’ impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero, attraverso la procedura informatica, eventuali concessioni di contributi in regime di “de minimis” ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda di cui all’allegato n. 1 e occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni.
Art. 3
(Valutazione delle domande)
1. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero per il tramite della procedura informatica.
2. Nella valutazione della domanda, il Ministero procede:
a) alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall’impresa beneficiaria tramite la procedura informatica;
b) al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie di cui all’articolo 3 del decreto;
c) alla valutazione della capacità dell’impresa beneficiaria di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;
d) alla determinazione dell’ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell’impresa beneficiaria;
e) al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nell’articolo 6 del decreto e nella normativa unionale in esso richiamata;
f) alla valutazione della coerenza, chiarezza e validità del programma di sviluppo;
g) alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.
3) Per la concessione del finanziamento agevolato, il Ministero, nell’ambito della verifica di cui al comma 2, lettera c), valuta il rispetto dei seguenti parametri:
A. per le imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali:
(1) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (articolo 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell’attivo (articolo 2424 codice civile, voce Attivo) non può risultare inferiore al cinque per cento con riferimento all’ultimo bilancio approvato;
(2) capacità di rimborso: il flusso di cassa, inteso – con riferimento anche ai bilanci previsionali – come somma dell’utile dell’esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati all’impresa beneficiaria nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. A tal fine l’ impresa beneficiaria trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell’importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L’ammontare del finanziamento agevolato è approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto alla domanda del soggetto beneficiario in caso di insufficienza delle capacità di rimborso della medesima;
B. per le imprese beneficiarie non costituite in forma di società di capitali:
(1) patrimonializzazione: il parametro di cui al numero (1) della precedente lettera A è valutato sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
(2) capacità di rimborso: il parametro di cui al numero (2) della precedente lettera A è valutato anche sulla base dei dati contabili previsionali. Per le società di persone e le imprese individuali, la capacità di rimborso può essere integrata con i dati di reddito dei soci dell’impresa beneficiaria desunti dall’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
4. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all’impresa beneficiaria con PEC inviata tramite la procedura informatica. L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire, tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero.
5. Nei casi di cui al comma 4 rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di completamento della documentazione o di ricezione da parte del Ministero dei chiarimenti richiesti.
6. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 11, rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di presentazione della nuova domanda di finanziamento agevolato.
7. Nei casi di mancato accoglimento da parte del Ministero della domanda di finanziamento agevolato presentata, le imprese beneficiarie possono procedere, entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto, alla presentazione di una nuova domanda.
Art. 4
(Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato)
1. Il Ministero procede all’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui all’articolo 8 del decreto secondo l’ordine cronologico (data, ora, minuto e secondo) di presentazione o di completamento delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto dell’esito dell’attività di valutazione di cui all’articolo 3 e della riserva di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto.
2. Ai fini della concessione e della successiva erogazione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal DURC.
3. In caso di richieste di agevolazioni superiori a 150.000,00 euro, il Ministero acquisisce la documentazione antimafia relativa all’ impresa beneficiaria secondo quanto previsto dal codice antimafia. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di documentazione antimafia, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione anche in assenza di detta documentazione, concedendo il finanziamento agevolato sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dal codice antimafia.
4. Il provvedimento di concessione ed erogazione indica l’ammontare dell’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di ESL, definito secondo quanto previsto all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto.
5. Il provvedimento di concessione ed erogazione definisce il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale l’impresa beneficiaria è tenuta a rimborsare il finanziamento agevolato.
6. La prima quota del finanziamento agevolato, pari ad un terzo dell’intero ammontare, è erogata, senza ulteriore richiesta da parte dell’impresa beneficiaria né valutazione da parte del Ministero, entro un mese dall’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, sul conto corrente dell’impresa beneficiaria comunicato nel modulo di domanda.
7. La seconda e la terza quota del finanziamento agevolato sono erogate dal Ministero con distinti provvedimenti di erogazione, entro due mesi dalla presentazione della domanda di erogazione o del completamento della stessa, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto in merito all’avanzamento del programma di sviluppo. Nel caso dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto, relativi a fabbisogno finanziario aggiuntivo delle imprese beneficiarie determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione, le seconda e la terza quota del finanziamento agevolato possono essere erogate dal Ministero con un unico provvedimento di erogazione, dietro presentazione contestuale, da parte dell’impresa beneficiaria, delle richieste di erogazione secondo il modello di cui all’allegato n. 3 e della relazione finale di cui all’allegato n. 4 al presente decreto.
8. Le richieste di erogazione di cui al comma 7 sono redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 e trasmesse al Ministero per il tramite della procedura informatica.
9. Entro due mesi dal completamento del programma di sviluppo, l’impresa beneficiaria, ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, comma 3, del decreto, è tenuta a trasmettere la relazione finale redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4.
10. Il programma di sviluppo deve risultare completato entro i due anni dalla data di erogazione della prima quota del finanziamento agevolato. In caso di variazione del programma di sviluppo ammesso al finanziamento agevolato, l’impresa beneficiaria trasmette preventivamente al Ministero, in forma di DSAN e tramite la procedura informatica, apposita relazione illustrativa delle variazioni proposte.
11. Il Ministero, nei casi in cui ne ravveda la necessità, procede alla richiesta di ulteriore documentazione e informazioni utili alla verifica del regolare svolgimento del programma di sviluppo ammesso e di quanto dichiarato nelle relazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto.
12. In caso di variazioni che comportino la modifica dell’assetto societario dell’impresa beneficiaria ovvero in caso di cessione o di affitto d’azienda o di ramo d’azienda da parte dell’impresa beneficiaria medesima, quest’ultima deve darne, trasmettendo copia del relativo atto, tempestiva comunicazione al Ministero, che procede a valutare la permanenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
13. L’impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.
14. Alle scadenze previste dal piano di ammortamento di cui al comma 5, Yimpresa beneficiaria versa l’importo delle rate secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione ed erogazione delle agevolazioni e dà comunicazione al Ministero dell’avvenuto versamento nei modi e termini stabiliti nel provvedimento medesimo.
Art. 5
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 5 è riportato l’ elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione “Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata” del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
4. I modelli della documentazione da trasmettere per la presentazione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati di cui al precedente articolo 2 e alle disposizioni applicabili ivi richiamate recano i riferimenti alla disciplina di cui all’informativa riportata al precedente comma 3.
Allegato 1
Modulo di domanda
(testo dell’allegato)
Allegato 2
Programma di sviluppo
(testo dell’allegato)
Allegato 3
Richiesta di erogazione
(testo dell’allegato)
Allegato 4
Relazione finale
(testo dell’allegato)
Allegato 5
Elenco degli oneri informativi
(testo dell’allegato)
Allegato 6
Attestazione procedimento
(testo dell’allegato)
Allegato 7
Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia
(testo dell’allegato)