MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 6 ottobre 2021
Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli
Art. 1
Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore
1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, per volontari si intendono i soggetti di cui all’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attività, anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1.
Art. 2
Polizze assicurative
1. Le polizze assicurative di cui all’art. 1, del presente decreto, sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto e alla documentazione relativa ai volontari occasionali di cui al comma 6, del medesimo articolo.
3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro di cui all’art. 3 del presente decreto alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonché i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.
4. Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel registro di cui all’art. 3 del presente decreto in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro di cui al citato art. 3, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.
5. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell’ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.
Art. 3
Adempimenti degli enti del Terzo settore
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all’art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l’operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
2. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
3. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti associative di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo e ferma restando la titolarità in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro. La rete associativa che mette a disposizione il programma per la gestione del registro dei volontari può accedere ai dati ivi contenuti, anche per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, ma non può provvedere al loro inserimento o alla loro modifica, che resta in capo all’ente. In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, gli enti che hanno utilizzato i programmi informatici conservano copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete.
4. Nel registro di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto l’ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario:
a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
c) la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
5. Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all’impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati di cui al comma 4, nelle modalità e nei tempi concordati con l’impresa assicuratrice.
6. Ove l’ente abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, terzo periodo, nella sezione separata del registro dedicata ai volontari occasionali sono indicati i medesimi dati di cui al comma 4. In ogni caso, gli enti del Terzo settore che si avvalgano di volontari occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di essi i relativi dati, a conservarli e metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.
Art. 4
Controllo
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, nell’ambito dell’ordinario svolgimento delle attività e funzioni istituzionalmente attribuite, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione anche con riguardo alle coperture assicurative disciplinate nel presente decreto.
2. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell’ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.
Art. 5
Norme finali e abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in data 14 febbraio 1992, è abrogato.
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