MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 08 maggio 2013, n. 76177
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Impiegata tecnico 3° livello responsabile reparto presso cantina ceni alimentari-industria
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede di conoscere se l’aver prestato la propria opera in qualità di responsabile di reparto imbottigliamento di una cantina, inquadrato al 3° livello professionale da più di due anni possa considerarsi requisito valido ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.
Precisa, altresì, per le vie brevi che il ceni di inquadramento è quello del settore “alimentari-industria” e che l’attività di vendita della cantina in discorso è rivolta prevalentemente nei confronti di ditte e grossisti.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha ” … per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione ali ‘Istituto nazionale per la previdenza sociale “.
In particolare, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
Nel caso in discorso il soggetto è impiegato con la qualifica di “Impiegato tecnico” 3° livello professionale come responsabile reparto imbottigliamento del ceni alimentari-industria.
Sulla base delle informazioni riscontrate sul CCNL di riferimento, appartengono al Terzo livello tra gli altri quei “lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi”.
Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, il soggetto richiedente, qualora abbia esercitato per almeno due anni negli ultimi cinque e sia in regola con le contribuzioni previdenziali può ritenersi in possesso della qualificazione professionale in discorso.
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