MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA – Decreto 22 settembre 2021
Misure per l’incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente decreto definisce le modalità per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all’art. 1 è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché all’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
2. L’esercente può promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all’art. 1, previsto per gli anni 2020 e 2021, è pari all’ammontare della spesa sostenuta nell’anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, nonché per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.
3. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
4. Circa la documentazione delle spese sostenute, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
5. L’effettività e l’attinenza delle spese sostenute risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.
Art. 4
Procedura di riconoscimento del contributo economico
1. Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini:
in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;
in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.
2. La domanda di cui al comma 1, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dall’interessato in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) riporta:
a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili;
c) l’ammontare del contributo economico richiesto;
d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»;
e) l’impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell’art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché la dichiarazione che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta, nonché dall’attestazione dell’effettività e dell’attinenza delle spese sostenute di cui all’art. 3, commi 4 e 5.
4. Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse di cui all’art. 3, comma 1.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del contributo effettivamente spettante.
Art. 5
Monitoraggio del contributo economico concesso
1. La durata dell’attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai tre anni.
2. Ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, al Ministero della transizione ecologica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del decreto ai sensi del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it.
Art. 6
Cause di revoca del contributo economico
1. Il contributo economico è revocato:
a) nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all’accoglimento della domanda, l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b) nel caso di svolgimento dell’attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni.
2. Il contributo economico indebitamente fruito è restituito mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero della transizione ecologica può disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati a cura degli organi preposti che operano secondo i compiti d’istituto assegnati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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