MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA – Decreto ministeriale 06 ottobre 2021
Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 2
Agevolazione concedibile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per l’anno 2020 in relazione all’acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni di cui al comma 1 nell’esercizio dell’attività economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario.
3. L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni di cui al comma 2 nell’esercizio dell’attività economica e professionale risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 2 non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Requisiti tecnici e certificazioni
1. Ai fini del presente decreto i beni di cui all’art. 2, comma 1, possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera a);
b) la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b).
2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera a), è dimostrato mediante:
a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.
3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b) consistenti nella conformità ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, è dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Art. 4
Procedura di riconoscimento del credito d’imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 2, comma 2, in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020, i soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale.
2. Nella domanda di cui al comma 1 è specificato:
a) l’ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) l’ammontare del credito d’imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b).
3. La domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto interessato, è corredata, a pena di esclusione:
a) dalle attestazioni e dalle certificazioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3;
b) dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e dell’effettivo impiego dei beni acquistati nell’esercizio dell’attività economica o professionale di cui all’art. 2, comma 3;
c) per le imprese di cui all’art. 2, comma 2, dalla dichiarazione di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il credito d’imposta di cui all’art. 2, comma 2 è riconosciuto, da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti e secondo l’ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all’esaurimento delle risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell’agevolazione.
Art. 5
Utilizzazione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
2. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione ai soggetti richiedenti, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
4. Non si applica il limite di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni dai soggetti ammessi ai sensi del presente articolo, sono allocate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di bilancio».
Art. 6
Cause di revoca del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b) qualora la documentazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, lettera a) e b), contenga elementi non veritieri.
2. Il credito d’imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’art. 3, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 3, lettera c). Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell’art. 7.
Art. 7
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
1. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese e dei soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi e, ai fini dei controlli previsti sul divieto di cumulo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta previsto dall’art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i relativi importi.
2. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione per via telematica al Ministero della transizione ecologica.
3. Il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi dell’art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
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