MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA – Decreto ministeriale 25 agosto 2021

Erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: Ministero della transizione ecologica – MITE;

b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia, società in house dello Stato;

c) «legge n. 126/2020»: decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l’art. 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

d) «RNA»: Registro nazionale aiuti, la banca dati istituita ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

e) «registri Sian e Sipa»: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

f) «registri aiuti»: il RNA e i registri Sian e Sipa;

g) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:

i) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;

ii) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;

iii) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;

h) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

i) «imprese»: imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020;

j) «professionisti»: persone fisiche esercenti arti e professioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020;

k) «soggetti beneficiari»: insieme di imprese e professionisti;

l) «infrastruttura di ricarica»: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l’infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche;

m) «rating di legalità»: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2

Finalità dell’intervento

1. Il presente decreto, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.

2. Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto sono percentualmente così ripartite:

a) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 80%;

b) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 10%;

c) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: 10%.

3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 2 può essere modificata con specifici provvedimenti del Ministero.

4. Con i provvedimenti di cui all’art. 12 sono disciplinati – per ognuno degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 -i termini e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l’erogazione dei contributi.

5. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità.

Art. 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al presente decreto, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli oneri complessivi per le attività di gestione dell’intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura di cui alla legge n. 126/2020 nel limite del 3% (tre per cento) delle stesse.

Art. 4

Imprese beneficiarie

1. Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) hanno sede sul territorio italiano;

b) risultano attive e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

d) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;

f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;

g) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;

h) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;

i) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Art. 5

Professionisti beneficiari

1. Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);

b) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

c) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;

d) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;

f) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere:

a) l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;

2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.

ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua:

1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;

2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;

3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;

b) costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);

c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

2. Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

a) essere nuove di fabbrica;

b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;

c) rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;

d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;

e) essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

3. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.

4. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;

b) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

c) le spese relative a terreni e immobili;

d) le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all’istallazione;

e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

Art. 7

Contributo concedibile

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili di cui all’art. 6.

2. Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 8

Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con i provvedimenti di cui all’art. 12.

2. Alla domanda è allegata la descrizione dell’investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare. La descrizione deve contenere l’indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso.

3. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA di cui all’art. 5, comma 1.

4. Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto di cui all’art. 12, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l’istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di cui al comma 4 i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Erogazione dei contributi

1. L’erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della richiesta di erogazione così come disciplinata dai provvedimenti di cui all’art. 12, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica di cui all’art. 6. Tale documentazione deve contenere:

a) copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica;

b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer;

c) relazione finale relativa all’investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti di cui all’art. 6;

d) dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l’esercizio della stessa.

2. Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto di cui all’art. 12 per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;

c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto all’art. 5, e la relazione sull’investimento realizzato di cui al comma 1, lettera c);

d) comunicare al Ministero l’esito dell’istruttoria

A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all’art. 8, Invitalia eroga entro trenta giorni il contributo spettante al soggetto beneficiario.

3. Il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui all’art. 11.

Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti nel presente decreto, sono tenuti a:

a) mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica;

b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;

c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 7, comma 2, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;

e) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;

f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero.

2. Il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN – Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell’art. 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico.

Art. 11

Revoche

1. I contributi possono essere revocati dal Ministero – in tutto o in parte – nei seguenti casi:

a) accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;

d) mancato rispetto di una o più disposizioni del presente decreto e in particolare degli obblighi previsti all’art. 10;

e) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.

2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l’obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 12

Disposizioni attuative

1. Con provvedimenti del Ministero – riferiti agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2, comma 2 del presente decreto – sono definiti i modelli di domanda per le imprese e i professionisti, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l’ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite indicazioni operative per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. In allegato ai provvedimenti di cui al comma 1 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.