MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA – Decreto ministeriale 28 dicembre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II)
Art. 1
Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) E’ aggiunto il seguente punto 45:
«45 | Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi. | Scade il 21 luglio 2028. » |
b) E’ aggiunto il seguente punto 46:
«46 | Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI. | Scade il 1° gennaio 2024» |
c) E’ aggiunto il seguente punto 47:
«47 | Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore | Scade il 21 luglio 2028.» |
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.