MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA – Decreto ministeriale 31 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
Art. 1
Oggetto e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce le modalità e i criteri di attuazione del Fondo di cui all’art. 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e finalizzato a sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato.
2. All’attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono destinate le risorse iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica;
c) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione per l’erogazione della stessa, disponibile presso l’apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;
d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito dall’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;
f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 2, le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta, l’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
c) abbiano registrato una riduzione dell’ammontare dei ricavi, nelle misure previste dal successivo art. 4;
d) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell’allegato I del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera f) del comma 1, e purché le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Art. 4
Determinazione e misura del contributo straordinario
1. L’agevolazione di cui al presente decreto è concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 1, comma 2, e ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.
2. Il contributo è concedibile fino al 20% (venti per cento) della riduzione dell’ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019, e non può comunque risultare superiore alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.
Art. 5
Modalità di accesso ai contributi
1. Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.
2. Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all’agevolazione.
3. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l’economia circolare del Ministero, a seguito dell’approvazione del presente decreto da parte della Commissione europea di cui all’art. 16, comma 3. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
4. La presentazione dell’istanza è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Art. 6
Soggetto attuatore
1. L’attività istruttoria di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.- Invitalia.
Art. 7
Concessione delle agevolazioni
1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero, tramite l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo.
2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell’istanza, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l’agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all’art. 1, comma 2, tenendo conto dell’eventuale riparto, procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul RNA e adotta uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l’economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Art. 8
Cumulo
1. Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo e in generale dal citato regolamento UE 1407/2013.
Art. 9
Erogazione del contributo
1. Il contributo è erogato dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell’art. 11, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l’effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell’agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.
Art. 11
Controlli
1. Il Ministero, successivamente all’erogazione dell’agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. A tal fine, il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
Art. 12
Revoche
1. Il contributo concesso è revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all’art. 10;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all’art. 11;
e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 8.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l’iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all’erario.
Art. 13
Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in possesso a seguito dell’attuazione del presente decreto siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 15
Invarianza della spesa
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall’attività rimessa, ai sensi dell’art. 6, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.- Invitalia si provvede esclusivamente nell’ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 16
Disposizioni finali
1. Il Ministero garantisce, ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.
2. Con il provvedimento di cui all’art. 5, comma 3, è definito l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto resta subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea, all’esito della notifica da parte del Ministero ai sensi dell’art. 108, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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