MINISTERO TURISMO – Decreto ministeriale 21 settembre 2022
Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate per l’anno 2022 a sostegno di guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Art. 1
(Oggetto)
1 Il presente decreto reca le disposizioni applicative per la ripartizione e l’assegnazione della somma di 2 milioni di euro, facente parte delle risorse destinate per l’anno 2022 al sostegno di guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 2
(Beneficiari)
1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del presente decreto, identificata dal codice ATECO 79.90.20. Sono altresì beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.35 del D.P.R. n.633/72.
2. Sono considerati soggetti beneficiari anche le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici di cui al comma precedente. Per i suddetti soggetti deve essere allegato all’istanza un patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico di un socio.
3. I soggetti di cui al comma 1 e 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del presente decreto:
a) avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
b) essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici di cui all’articolo 1;
c) essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all’istanza;
d) essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
e) essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di imposta;
f) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta,ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
g) non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime de minimis dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
Art. 3
(Determinazione del contributo)
1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione dei contributi sono curati dalla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, che procede al loro espletamento entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande.
2. Le risorse sono ripartite tra i beneficiari di cui all’articolo 2 che non abbiano avuto accesso ai contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. SG/243 del 24 agosto 2021 per le annualità 2020 e 2021.
3. Le risorse sono ripartite in egual misura tra i beneficiari, fermo restando che il contributo spettante a ciascun beneficiario ammesso non può essere superiore a 7.500 (settemilacinquecento/00) euro, nel limite di spesa di cui all’articolo 1 del presente decreto.
4. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Il contributo di cui al presente articolo è corrisposto salvo esito positivo dei controlli sui requisiti previsti all’articolo 2 del presente decreto.
7. Qualora le istanze presentate dai beneficiari di cui al comma 2 non comportino l’esaurimento delle risorse di cui all’articolo 1, le economie di spesa generate costituiranno oggetto di un successivo decreto attuativo.
Art. 4
(Presentazione delle domande)
1. Entro quindici giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi.
2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro quindici giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, secondo le indicazioni contenute nell’avviso medesimo. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente.
3. Il beneficiario che sia contestualmente guida turistica e accompagnatore turistico può presentare una sola istanza, specificando per quale attività richiede il contributo.
Art. 5
(Procedure di controllo e revoca del contributo)
1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l’Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.
2. Per i controlli di cui al precedente comma 1 il Ministero del turismo potrà avvalersi del supporto della Guardia di Finanza previa la stipula di appositi accordi interistituzionali, nell’ambito del vigente protocollo d’intesa siglato in data 18 maggio 2022.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse di cui all’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2022, n. 25, destinate alle finalità di cui al presente decreto, sono allocate sul capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del Turismo n. 2025, p.g. 1 denominato “FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE” iscritto sul Centro di Responsabilità 2 – Segretariato generale.
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