MINISTERO TURISMO – Decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161
Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
Art. 1
Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi
1. In attuazione dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di seguito banca dati, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
2. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico di cui al comma 3.
3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione.
4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.
Art. 2
Costituzione e gestione della banca dati
1. La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l’implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.
2. Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all’articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell’alimentazione della piattaforma di cui al comma 1, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l’ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni. Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.
3. Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d’intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati di cui all’articolo 1, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il Ministero del turismo – Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all’attuazione del presente regolamento, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l’idoneità della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell’offerta turistica e la riduzione dell’offerta turistica irregolare.
Art. 3
Accessibilità, obblighi di pubblicità e sanzioni
1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico di cui all’articolo 1, comma 3, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13-quater, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. In relazione alle finalità previste dall’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni previste dalle lettere d) ed e) dell’articolo 1, comma 2 e, in particolare, delle generalità dei titolari delle strutture ricettive e dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il Ministero del turismo è il titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.
3. Il gestore della banca dati assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Nell’atto di affidamento del servizio di gestione della banca di dati il Ministero del turismo individua gli obblighi facenti capo al predetto gestore nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla stipula del protocollo d’intesa di cui all’articolo 2, comma 2, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo definisce le modalità attraverso le quali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti a loro spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all’accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione.
5. Il provvedimento di cui al comma 4, conformemente agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), 29 e 32 del regolamento UE n. 2016/679, disciplina anche i tempi di conservazione dei dati personali all’interno della banca di dati, gli effetti conseguenti alla scadenza di tali termini, la gestione degli accessi da parte delle persone autorizzate e la sicurezza del trattamento.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le risorse finanziarie destinate al funzionamento della banca dati, di cui all’articolo 13-quater, comma 9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui di provenienza anno 2020, sul capitolo 8511, piano gestionale 4, «Spese per l’istituzione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
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