MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA – Decreto ministeriale 06 maggio 2020, n. 62
Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri per l’anno accademico 2020/2021
Art. 1
1. Per l’anno accademico 2020/2021, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:
– Afganistan;
– Angola;
– Bangladesh;
– Benin;
– Bhutan;
– Burkina Faso;
– Burundi;
– Cambogia;
– Central African Republic;
– Chad;
– Comoros;
– Congo Democratic Republic;
– Djibouti;
– Eritrea;
– Ethiopia;
– Gambia;
– Guinea;
– Guinea Bissau;
– Haiti;
– Kiribati;
– Korea Dem. Rep.;
– Lao Peoplès Democratic Republic;
– Lesotho;
– Liberia;
– Madagascar;
– Malawi;
– Mali;
– Mauritania;
– Mozambique;
– Myanmar;
– Nepal;
– Niger;
– Rwanda;
– Sao Tome & Principe;
– Senegal;
– Sierra Leone;
– Solomon Islands;
– Somalia;
– South Sudan;
– Sudan;
– Tanzania;
– Timor-Leste;
– Togo;
– Tuvalu;
– Uganda;
– Vanuatu;
– Yemen;
– Zambia;
– Zimbabwe.
2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l’erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001.
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