MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA – Decreto ministeriale 16 giugno 2022, n. 567
Attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163. Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Art. 1
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.
Art. 2
Tirocinio pratico-valutativo
1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a trenta crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università. Il TPV ha durata complessiva pari a settecentocinquanta ore.
2. Le attività di cui al comma 1 supervisionate prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
3. In particolare il TPV prevede:
a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
4. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».
Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità.
5. Ai fini della valutazione del TPV, le università, su richiesta del singolo laureato, riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Se il riconoscimento delle attività professionalizzanti di cui al presente comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi trenta CFU di cui al comma 1, corrispondenti a settecentocinquanta ore, il laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario, chiede all’università ove ha conseguito la laurea magistrale l’ammissione al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.
Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il completamento del predetto TPV può essere svolto presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
Art. 3
Prova pratica valutativa
1. La prova pratica valutativa (di seguito, PPV) per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti è organizzata dall’università sede di corso della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 che emana il relativo bando.
2. La prova è unica e verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
3. La valutazione ha ad oggetto le competenze indicate nell’art. 2, relative alla capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e alla pratica svolta durante il tirocinio, sulla conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. La PPV è valutata da una commissione giudicatrice, in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzione di presidente, designati dall’ateneo presso il quale si svolge la prova, e, per l’altra metà, professionisti designati dall’ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo albo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO dell' UNIVERSITA' e della RICERCA - Decreto ministeriale n. 1019 del 5 agosto 2022 - Rettifica del decreto 1° giugno 2022, concernente: «Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo -…
- MINISTERO dell' UNIVERSITA' e della RICERCA - Decreto ministeriale n. 554 del 1° giugno 2022 - Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo - Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre…
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51
- MINISTERO dell'UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 652 del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 653del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 651 del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…