MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA – Decreto ministeriale 16 giugno 2022, n. 569
Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-42 – Medicina veterinaria
Art. 1
Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato
1. Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica – classe 47/S – Medicina veterinaria in base all’ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria – classe LM-42 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, si abilitano all’esercizio della professione di medico veterinario mediante lo svolgimento di un esame di Stato da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto.
2. L’esame di cui al comma 1 si sostanzia nello svolgimento di un’unica prova orale che verte sulle materie previste dalle specifiche normative di riferimento ed è in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo professionale del medico veterinario.
3. Oggetto della prova, e della relativa valutazione, è la verifica del possesso di adeguate competenze di ragionamento critico nell’ambito di ciascuna delle filiere professionalizzanti in cui si articola la professione di medico veterinario, quali: clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito.
4. La valutazione della prova è espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
5. La Commissione giudicatrice della prova orale ha composizione paritetica ed è costituita da sei membri, di cui tre docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso ed individuati preferibilmente tra docenti iscritti all’albo degli ordini professionali, e tre professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell’Ordine. Ciascuna delle filiere professionalizzanti di cui al comma 3 è rappresentata da due membri della commissione, di cui uno rappresentante dell’università e uno rappresentante della categoria professionale.
6. Le sessioni dell’esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data dell’entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato può chiedere ad un Ateneo sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di sostenere l’esame di Stato di cui al presente decreto nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell’art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
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