MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA – Decreto ministeriale 26 febbraio 2021, n. 238
Modalità di svolgimento della prima e della seconda sessione 2021 degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale
Articolo 1
Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. 21 gennaio 2021 (prot. n. 63), (prot. n. 64), (prot. n. 65) sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l’attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.
Articolo 2
Costituzione delle commissioni d’esame
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima e alla seconda sessione dell’anno 2021 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 21 gennaio 2021 indicate all’articolo 1.
Articolo 3
Tirocinio professionale
1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 11 dicembre 2019 (prot. n. 1135), recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.
Articolo 4
Rettifica sede d’esame di cui all’O.M. 21 gennaio 2021 prot. n. 64
1. La sede indicata nella tabella allegata all’O.M. 21 gennaio 2021 (prot. n. 64), per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario è l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Univ. Bologna) anziché l’Università degli Studi di Bologna (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
2. A causa della ricorrenza della festa del Santo Patrono della città di Reggio Emilia, si autorizza, esclusivamente per la sede di cui al comma 1, il rinvio dell’inizio della seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di agronomo e forestale junior, e biotecnologo agrario (sezione B dell’Albo professionale) al giorno 25 novembre 2021.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. Con riferimento alla prima e alla seconda sessione dell’anno 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle OO.MM. 21 gennaio 2021 (prot. n. 63), (prot. n. 64), (prot. n. 65), nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.