MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA – Decreto mministeriale 16 giugno 2022, n. 570
Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale
Art. 1
Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato
1. Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica – classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all’ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente si abilitano all’esercizio della professione di farmacista a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto.
2. L’esame di cui al comma 1 si sostanzia nello svolgimento di un’unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.
3. La prova di cui al comma 2 è valutata con una votazione espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. La commissione giudicatrice dell’esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dall’ateneo, uno dei quali ha funzione di presidente della commissione, e, per l’altra metà, farmacisti designati dall’Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l’ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo albo professionale.
5. Le sessioni dell’esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato può chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale di sostenere l’esame di Stato di cui al presente decreto nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
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