MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Delibera 18 ottobre 2022, n. 10
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2023
Art. 1
1. Entro il 31 dicembre 2022, le imprese iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2022, debbono corrispondere, per l’annualità 2023, la quota prevista dall’art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall’art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it – per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno 2023 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:
a) pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell’applicazione dei pagamenti. L’utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L’utente stampa o visualizza il pdf dell’avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L’utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.
Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della normativa riportata in premessa, dovranno effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato alla Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 2
1. La quota da versare per l’anno 2023 è stabilita nelle seguenti misure:
1.1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’albo: euro 30,00;
1.2. Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
A | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 2 a 5 | 5,16 |
B | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 6 a 10 | 10,33 |
C | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 11 a 50 | 25,82 |
D | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 51 a 100 | 103,29 |
E | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 101 a 200 | 258,23 |
F | Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli superiore a 200 | 516,46 |
1.3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e’
titolare:
A | Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi | 5,16 |
B | Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi | 7,75 |
C | Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi | 10,33 |
Art. 3
1. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2023 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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