AUTORITÀ GARANTE delle COMUNICAZIONI – Delibera n. 409/22/CONS del 24 novembre 2022
Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti di cui all’art. 16 del Codice, titolari di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso ai sensi del medesimo Codice, esercenti attività di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonchè le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022.
Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per i soggetti di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari all’1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtù di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso ai sensi del codice, di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2021.
Art. 3
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo Agcom – Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 30, comma 14, del Codice.
Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom – Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale.
4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l’indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5
Disposizioni finali
1. L’allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
Allegato A
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA