MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Nota 22 dicembre 2021, n. 429691
Misure del diritto annuale anno 2022
Come noto l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.
Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2022; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2022 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2022.
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE | ||
---|---|---|
importi 2022 | ||
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA | Sede | Unità locale |
– Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 8,80 |
– Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA | ||
– Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
– Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
– Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
– Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | |
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO | ||
– per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2021 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
Fasce e aliquote 2014 | ||
---|---|---|
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00) |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.
Fondo di perequazione
Restano, al momento, confermate, per l’anno 2022, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
– 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
– 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
– 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota:
– per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Nel merito del fondo di perequazione occorre rappresentare che sono in corso approfondimenti utili a consentire, attraverso l’adozione di uno specifico decreto, l’adeguamento del medesimo fondo ai nuovi criteri dettati dal comma 9 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m., e coerentemente con il nuovo assetto territoriale delineato a seguito del processo di riforma del sistema camerale; sul punto questo Ministero, pertanto, si riserva di fornire ulteriori eventuali indicazioni.
Incremento del diritto annuale – ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993
Come noto il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo si richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2022, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2021, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2020 non già rendicontate al 30 giugno 2021.
Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale 2021, unitamente alle residue risorse dell’anno 2020, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.
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