MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 3 novembre 2023
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762
Art. 1
1. La misura del diritto speciale previsto dall’art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l’anno 2024, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.
Art. 2
1. L’aliquota da applicare ai sensi dell’art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l’anno 2024 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi.
Art. 3
1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l’anno 2024 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall’estero, vengono fissati nell’importo e nella misura per ciascuno indicati nell’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 4
1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024.
2. L’Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Allegato A
PREZZI MEDI, ALIQUOTE E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTI DAGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO PER L’ANNO 2024
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