AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Articolo 1, commi 87 e 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita
SOMMARIO:
PREMESSA
1. VERSAMENTO ANNUALE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (COMMA 87)
2. PIANO DI RATEAZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ACCANTONATA FINO AL 2024 (COMMA 88)
3. POLIZZE EMESSE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI ESTERE OPERANTI IN ITALIA IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
4. INTERAZIONE CON L’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
PREMESSA
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. “legge di bilancio 2025”), con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita.
In particolare, la novella interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente (comma 87) e prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata (comma 88).
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.
L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, del contenuto della relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio AS n. 1330 (di seguito, AS 1330).
1. VERSAMENTO ANNUALE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (COMMA 87)
L’articolo 1, comma 87 (NOTA 1), della legge di bilancio 2025 è intervenuto sull’applicazione e sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita, ossia alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1 (NOTA 2), del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In particolare, la nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter (NOTA 3), della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 (NOTA 4) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari.
Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si rammenta che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
La novella, tuttavia, ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente (NOTA 5). La novità normativa riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella ordinariamente (NOTA 6) prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis (NOTA 7) del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
Si deve ritenere ammissibile, quindi, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (NOTA 8).
In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».
2. PIANO DI RATEAZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ACCANTONATA FINO AL 2024 (COMMA 88)
L’articolo 1, comma 88 (NOTA 9), della legge di bilancio 2025 specifica le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita (NOTA 10) in corso al 1° gennaio 2025. In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
– il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
– il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
– il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
– il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.
Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.
3. POLIZZE EMESSE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI ESTERE OPERANTI IN ITALIA IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Con riferimento alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, l’imposta di bollo, sia corrente (ossia l’imposta calcolata e dovuta annualmente, a partire dal 2025) sia accantonata (vale a dire, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024), è assolta, ai sensi dell’articolo 1, commi 87 e 88, della legge di bilancio 2025, dall’impresa estera direttamente in Italia, ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell’imposta (NOTA 11), purché detta impresa richieda l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale e sempreché eserciti o abbia esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3 (NOTA 12), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui al citato articolo 26-ter e non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale:
– se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità previste dall’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012 (NOTA 13);
– se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero (NOTA 14).
4. INTERAZIONE CON L’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
L’articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le attività finanziarie oggetto di emersione (NOTA 15) (c.d. scudo fiscale) sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (NOTA 16).
L’articolo 19, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011 prevede che l’imposta di bollo speciale annuale sia determinata «al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», risultante dai rendiconti.
Il versamento di tale imposta di bollo speciale avviene entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente (NOTA 17).
Sul punto, con la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012, sulla scorta di quanto previsto con il provvedimento 5 giugno 2012, prot. n. 2012/72442, è stato chiarito che, “per le polizze di assicurazione e per i prodotti finanziari per i quali l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del citato D.P.R. n. 642 del 1972 per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012, l’imposta di bollo speciale pagata annualmente può essere scomputata dall’imposta di bollo dovuta in sede di rimborso o riscatto”.
Stante le modifiche sopra illustrate, apportate dall’articolo 1, commi 87 e 88, della legge di bilancio 2025, non trovando applicazione i termini di pagamento previsti dall’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, i citati chiarimenti forniti con la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012 sono da ritenersi parzialmente superati (NOTA 18).
Si ritiene, dunque, che, a decorrere dall’annualità 2025, l’imposta di bollo speciale annuale debba essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente (NOTA 19) dall’impresa di assicurazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge di bilancio 2025.
Le imprese di assicurazioni comunicano all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno, al fine di consentirne lo scomputo.
Con riferimento all’imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31 dicembre 2024, si ritiene, invece, che la stessa possa essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024 (NOTA 20).
L’imposta di bollo sulle comunicazioni eventualmente dovuta, a seguito del suddetto scomputo, è versata secondo le rate e le scadenze previste dall’articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2025.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
—
– Note –
(1) L’articolo 1, comma 87, della legge di bilancio 2025 stabilisce che, per le «comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012. Resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».
(2) Si tratta delle assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (III), e delle operazioni di capitalizzazione (V) di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (si vedano l’articolo 1 del codice delle assicurazioni private, la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, paragrafo 2.1, e la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio AS 1330).
(3) L’imposta è dovuta in misura pari al 2 per mille annuo sulle «comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, (…). Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso». L’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972 stabilisce che, in ogni caso, «l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1 (…)».
(4) L’articolo 4, comma 1, del d.m. 24 maggio 2012 stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 «può essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 dello stesso decreto».
(5) Come chiarito nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio AS 1330, la disposizione in esame ha il fine di superare la disparità di trattamento tra le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V e gli altri prodotti finanziari e conti correnti, riguardante i termini di versamento dell’imposta di bollo relativa alle comunicazioni inviate alla clientela.
(6) I termini e le modalità ordinarie si intendono applicabili con riferimento all’imposta di bollo dovuta sia in relazione al valore di riscatto delle polizze al 31 dicembre di ciascun anno, sia al valore effettivo di riscatto o rimborso relativo alla frazione dell’anno in cui le polizze scadono o vengono riscattate.
(7) Restano ferme le disposizioni speciali previste per i soggetti indicati dal comma 3 dell’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 con riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione, del versamento dell’acconto e delle rate bimestrali.
(8) Si rappresenta che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, prot. 2015/14261, sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale. Resta fermo che, come precisato con la circolare n.16/E del 14 aprile 2015, con riferimento all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, le somme sono indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con la conseguenza che “eventuali eccedenze di imposta non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi”.
(9) L’articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2025 stabilisce che, per i «contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».
(10) Si veda la nota n. 2.
(11) Cfr. la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, paragrafo 2.1.1.
(12) Si segnala che l’articolo 26-ter, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 – in materia di imposta sostitutiva applicata dalle imprese assicuratrici estere sui redditi di capitale percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato – ai sensi degli articoli 241, comma 1, lettera b), e 243 del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, emanato con decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è abrogato e trasfuso nell’articolo 51, comma 3, del predetto testo unico a partire dal 1° gennaio 2026. Si veda, inoltre, l’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012.
(13) Cfr. la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, paragrafo 2.1.1, e la circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, paragrafo 2.2.1.
(14) Cfr. la circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, paragrafo 2.2.1.
(15) Le operazioni di emersione oggetto di “scudo fiscale” sono individuate dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dagli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Per ulteriori chiarimenti, si veda la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012.
(16) Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota era stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
(17) Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011.
(18) Resta fermo quanto precisato con la citata circolare n. 29/E del 5 luglio 2012 nei casi in cui non si applicano le previsioni dell’articolo 1, commi 87 e 88, della legge di bilancio 2025.
(19) Si intende l’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 87, della legge di bilancio 2025.
(20) A tal fine, l’imposta di bollo speciale pagata annualmente dall’intermediario residente deve essere comunicata all’impresa di assicurazione al fine di consentirne lo scomputo. Cfr. la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012.
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