ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 19 ottobre 2020, n. 2125
Misure straordinarie di sostegno finanziario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Risposte della Banca d’Italia ai quesiti sulle modalità di rilevazione del TEGM (L. 108/96 – Antiusura)
Con la nota riportata in allegato (pubblicata sul proprio sito internet il 14 ottobre 2020 (NOTA 1), la Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della rilevazione del TEGM dei finanziamenti ex DL Liquidità (decreto-legge n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020) e di quelli oggetto di moratoria ai sensi del DL Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020).
In particolare, la Banca d’Italia ha precisato che le operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari in base all’art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità (cd. “miniprestiti”) presentano le caratteristiche per essere assimilate alle “operazioni a tasso agevolato”. Pertanto, secondo quanto previsto dalle Istruzioni (§B.2.4) esse non vanno incluse nella segnalazione trimestrale. Con riferimento a tutte le altre tipologie di finanziamenti garantiti previsti dal DL Liquidità, per i quali il tasso di interesse viene rimesso alla libera contrattazione tra le parti, i segnalanti valutano caso per caso se tali operazioni siano da rilevare o se invece ricorrano eventuali altre condizioni di esclusione previste dalle Istruzioni.
Con riferimento ai finanziamenti oggetto di moratoria ex art. 56 del DL Cura Italia, la Banca d’Italia ha precisato che la logica della moratoria non configura né una rinegoziazione né una novazione del contratto bensì un’agevolazione temporanea sulle scadenze prefissate. Pertanto uno slittamento del piano dei pagamenti che sia privo di impatti sul TEG rilevato in sede di stipula del contratto non comporta l’obbligo di una nuova segnalazione.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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Note:
(1) II documento è consultabile al seguente link:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Misure – straord – sost – fin – COVID19.pdf
Allegato
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: RISPOSTE AI QUESITI SULLE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEL TEGM (L. 108/96 – ANTIUSURA)
Finanziamenti ex DL Liquidità
(DL n. 23/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 40/2020)
Istruzioni per la rilevazione del TEGM: § B2.4) – “Operazioni a tasso agevolato”
Quesito: i prestiti introdotti dal DL n. 23/2020 vanno segnalati ai fini della rilevazione del TEGM?
Risposta: le operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari in base all’art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità (cd. ”miniprestiti’’) presentano le caratteristiche per essere assimilate alle “operazioni a tasso agevolato”. Pertanto, secondo quanto previsto dalle Istruzioni (§B.2.4) esse non vanno incluse nella segnalazione trimestrale.
Con riferimento a tutte le altre tipologie di finanziamenti garantiti previsti dal DL Liquidità, per i quali il tasso di interesse viene rimesso alla libera contrattazione tra le parti, i segnalanti valutano caso per caso se tali operazioni siano da rilevare o se invece ricorrano eventuali altre condizioni di esclusione previste dalle Istruzioni.
Moratoria ex DL Cura Italia
(DL n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020)
Istruzioni per la rilevazione del TEGM: §C2 lett. b) – “Base di calcolo dei dati da segnalare”
Quesito: i prestiti oggetto di moratoria ex art. 56 del DL Cura Italia vanno segnalati nuovamente ai fini della rilevazione del TEGM?
Risposta: la logica della moratoria introdotta dal DL Cura Italia non configura né una rinegoziazione né una novazione del contratto bensì un’agevolazione temporanea sulle scadenze prefissate. La misura implica il mantenimento del tasso di interesse originario per preservare condizioni di neutralità attuariale tra il valore del prestito prima e dopo la moratoria. Pertanto uno slittamento del piano dei pagamenti che sia privo di impatti sul TEG rilevato in sede di stipula del contratto non comporta l’obbligo di una nuova segnalazione.
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